Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22537 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 22537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano GLYPH , frv-oZz.4.-..~zA.clo GLYPH CQA,:e_.., dA GLYPH sHiTHkn-gisé. -..ktro t…4…4240 (2K avverso l’ordinanza del 10/03/2025 del Giudice dell’esecuzione di Milano M
letti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consi g liera NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della Sost Procuratrice Generale, NOME COGNOME, ha chiesto che sia disposto annullamento con rinvio della decisione impu g nata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 marzo 2025, il Giudice delle inda g ini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la riduzione di un sesto della pena irro g ata con la sentenza del 22 aprile 2024 del Giudice delle inda g ini preliminari di Milano, determinata all’esito del g iudizio con il q uale era stata altresì riconosciuta la continuazione tra i reati o gg etto di g iudizio e q uelli g iudicati con la sentenza del 11 lu g lio 2019, irrevocabile il 18 ottobre 2019, emessa dalla Corte di appello d Trento.
Avverso l’ordinanza ha interposto opposizione, ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., il Pubblico ministero che lamenta la violazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., adducendo l’erronea riduzione sulla pena complessivamente rideterminata, all’esito del riconoscimento della continuazione, anche con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento, titolo divenuto definitivo anteriormente alla novella che ha modificato 442 cod. proc. pen., avverso la quale, tuttavia, l’imputato aveva proposto impugnazione. Interponendo opposizione, domanda che la pena sia ridotta con esclusivo riferimento alla pena inflitta con la sentenza del 22 aprile 2024 emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Mil e divenuta definitiva il 31 ottobre 2024.
L’atto di opposizione è stato trasmesso alla Corte di cassazione con provvedimento del Giudicé dell’esecuzione di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 6 cod. proc. pen.
La Procuratrice generale, nella persona della sostituta NOME COGNOME, ha concluso con richiesta di annullamento con rinvio della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere riqualificato come opposizione e va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ufficio del Giudice delle indagini prelimina l’ulteriore corso.
1.1. Ai sensi dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art.39, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 150 del 2022, è previsto che «Il giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, co 2-bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto provvedimento divenuto irrevocabile».
La disposizione teste’ riportata, testualmente richiamando, al comma primo, l’art. 667 comma 4, cod. proc. pen., determina l’attrazione del procedimento con il quale il giudi dell’esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell’applicazione della riduzione di p ex art.. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell’ambito della disciplina regolatrice di cui all’ 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento, inaudita altera parte, è previsto che l’eventuale impugnazione sia svolta mediante opposizione davanti allo stesso giudice.
1.2. Ciò premesso, la scansione processuale descritta stabilisce, dunque, che sia dapprima emesso il provvedimento inaudita altera parte, seguito da eventuale opposizione, avverso la quale è successivamente proponibile il ricorso per cassazione.
All’esito di tale ricostruzione, discende che avverso il provvedimento del giudi dell’esecuzione che abbia deciso de plano, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ordine all’applicazione della riduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.,
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è prevista la sola facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualific l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento.
1.3. Quanto affermato, è coerente con il rispetto del principio generale del conservazione degli atti giuridici e del
favor impugnationis, che comporta la necessaria
trasmissione degli atti al giudice competente.
In tale senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Colle secondo cui
«Il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa “de plano” dal giudice dell’esecuzione in materia di confísca non è inammissibile, ma deve essere qualificato
come opposizione e, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione d principi generali di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”.»
(Sez. 1, n.
3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01)
2. Con riferimento al caso di specie, poiché l’impugnazione, per il principio conservazione espresso dall’art. 568, comma 5 cod. proc. pen., deve essere correttamente
qualificata dal giudice ad quem
cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso, per le ragion
esposte, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, cui spetta l’esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Riqualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano-Ufficio GIP.
Così deciso il 23/05/2024.