Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22612 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato ad Oggiono il 25/02/1970; avverso il decreto del 25/02/2025 del tribunale di Lecco; nel procedimento a carico del medesimo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25.2.2025 il Gip del tribunale di Lecco dichiarava inammissibile, perché intempestiva, la opposizione a decreto penale di condanna n. 369/2024 presentata nell’interesse di COGNOME NOME.
Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione COGNOME NOME deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in ordine all’art. 461 comma 1 c.p.p. Si rappresenta che l’opposizione sarebbe stata proposta tempestivamente mediante il Portale del Processo Penale in uso agli avvocati il 13.2.2025 e che solo per un errore del sistema l’atto sarebbe stato presentato presso un tribunale incompetente territorialmente, quale quello di Como, il cui cancelliere avrebbe poi rifiutato l’atto il 18.2.2025 senza inviarlo al tribunale competente, come dovuto per legge. Nel contempo, il difensore del ricorrente aveva provveduto a ridepositare presso il giudice competente, il 17.2.2025, l’atto di opposizione anche rappresentando quanto sopra riportato ai fini della tempestività dell’opposizione , invece illegittimamente rigettata con dichiarazione di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Si premette che in relazione all’atto di opposizione al decreto penale di condanna, questa Corte (Sez. 5 – n. 4613 del 09/01/2024 Cc. (dep. 01/02/2024 ) Rv. 285978 – 01) ha precisato che non trova applicazione la disciplina dell’art. 581, commi 1-ter e 1quater, cod. proc. pen., in quanto l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, previste dall’art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen., cosicché, all’estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l’equiparazione tout court dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis, così come affermato di recente dalla Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Rv. 285978-01. Inoltre, l’art. 461, comma 4, cod. proc. pen. indica espressamente i casi in cui l’opposizione può essere dichiarata inammissibile (‘ oltre che nei casi indicati nel comma 2 -ossia, ove manchi la indicazione degli gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, n.d.r . – quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata ‘).
2.Deve aggiungersi che questa Corte ha già fornito altresì indicazioni sul tema della latitudine delle cause di inammissibilità delle impugnazioni, correlate al luogo – materiale o virtuale – di deposito, attraverso anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280167. Pur pronunciandosi in materia di impugnazioni cautelari, le Sezioni unite hanno mostrato dichiarata adesione ad un approccio di tipo sostanzialistico, rimarcando come – ferma restando l’opzione del legislatore nel disegnare specifici itinerari
del deposito dell’impugnazione – solo l’inosservanza del termine di presentazione ne determina l’inammissibilità; in tale quadro è necessario sottolineare che il luogo di presentazione non è di per sé irrilevante ovvero fungibile con quello legalmente previsto, bensì assume rilievo ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, con la conseguenza per cui il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse, rimane privo di effetti se nel termine, previsto a pena di decadenza, non perviene anche nella cancelleria legalmente individuata. Se invece tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali – hanno affermato le Sezioni unite -per negare la validità dell’impugnazione, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione richiesti dalla legge, e, dunque, può ritenersi raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio (in tal senso cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 7380 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287536 – 01).
In proposito, occorre operare alcune puntualizzazioni, atteso che in ricorso la difesa richiama l’art. 568 comma 5 c.p.p. sostenendo che alla luce di tale previsione il tribunale di Como, giudice incompetente, avrebbe dovuto trasmettere l’atto al giudice competente a decidere , fermo rimanendo il rispetto dei termini di presentazione calcolato in rapporto al deposito effettuato presso il giudice incompetente di Como.
Ebbene, al riguardo occorre ricordare che le predette Sezioni Unite hanno precisato che il principio di conversione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (impugnazione della parte con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto) attiene al diverso profilo dell’irregolarità sostanziale del mezzo di impugnazione, e come tale opera nel presupposto dell’esistenza in un atto dei requisiti di un atto diverso e richiede, comunque, una valutazione del giudice.
Tale disposizione disciplina il diverso caso in cui l’impugnazione sia proposta ad un giudice incompetente (cui fa obbligo di trasmettere gli atti a quello competente) e che, dunque, attenendo alla sola ipotesi della proposizione del gravame, non concerne quella relativa alle modalità della sua presentazione, disciplinate dal ricordato art. 582, e la cui inosservanza, a tenore dell’art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., 12 determina l’inammissibilità dell’impugnazione» (in questi termini, Sez. 1, n. 4706 del 17/11/1992, COGNOME, Rv 192677; Sez. 6, n. 3718 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 215861; Sez. 3, n. 2737 del 10/07/2000, COGNOME, Rv. 217085).
Inammissibilità mitigata, quanto al rispetto del termine, dalla citata decisione delle Sezioni Unite, che hanno precisato che l’impugnazione irritualmente proposta è ammissibile solo quando venga poi rimessa nei termini
di legge presso la cancelleria dell’ufficio del giudice competente a riceverla e che, nel caso di presentazione ad ufficio diverso, colui che ha proposto l’impugnazione si assume il rischio che l’impugnazione stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, perché la data di presentazione non può che essere quella in cui l’impugnazione perviene all’ufficio competente a riceverla (Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006 COGNOME, Rv. 235178; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009 COGNOME, Rv. 245391; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, COGNOME, Rv 252072).
L’attivit à di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l’inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non pu ò che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell’impugnazione.
Va rimarcato che, nel caso di presentazione dell’impugnazione ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, non pu ò essere invocato, n é in alcun modo rileva, l’obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente. La previsione di tale obbligo, invero, di cui all’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., era correlata al presupposto che sia consentita la presentazione dell’impugnazione ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, ma risulta, da una parte, ormai abrogata dall’art. 98, co. 1, lett. a) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), dall’altra, comunque non riconducibile al caso di specie, atteso che il deposito presso il giudice di Como non risulta accompagnato, come appresso ribadito, da alcuna dimostrazione della presenza della parte ovvero del difensore presso il predetto tribunale ex art. 461 comma 1 c.p.p.
Dunque appare condivisibile sostenere che, anche nel caso di opposizione a decreto penale, solo l’inosservanza del termine di presentazione determina, in realtà, l’inammissibilità della stessa, ai sensi dell’art. 461 comma 4 c.p.p., senza che rilevi il passaggio presso un giudice incompetente ove sia comunque raggiunto lo scopo del tempestivo deposito secondo il principio generale sopra illustrato. Le ragioni che hanno già portato a superare il rigido formalismo interpretativo dell’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., che richiama espressamente l’art. 582 cod. proc. pen., valgono a fortiori per l’opposizione a decreto penale quale peculiare forma di impugnazione che mutua profili inerenti le impugnazioni in generale soprattutto in un’ottica di favor rei.
Il luogo di presentazione, dunque, va ribadito, rileva per la verifica della tempestività dell’opposizione, in quanto il termine di legge per la proposizione, al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria ed alla relativa inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione ovvero di opposizione, e, su quello degli effetti, l’inammissibilità
del l’atto: il predetto termine va computato tenendo conto della data in cui l’atto materialmente perviene nella cancelleria del giudice presso cui va depositato. L’opposizione depositata presso una cancelleria diversa da quella competente a riceverla, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le medesime, rimane, dunque, priva di effetti se nel termine dei 15 giorni previsti non perviene anche nella cancelleria indicata. Se tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità dell’adempimento, in quanto non viene compromessa la scansione temporale delle attività relative alla presentazione indicate dall’art. 461 c.p.p. e, dunque, può ritenersi raggiunta la finalità dell’interessato di attivare il sistema impugnatorio (cfr. su tale generale tematica da ultimo in motivazione, Sez. 3, n. 7380 del 13/02/2025, Rv. 287536 -01).
In proposito quindi, da una parte, per quanto sinora osservato, pur non integrando di per sé il deposito dell’opposizione presso un giudice diverso da quelli competenti a riceverla ex art. 461 c.p.p., alcuna inammissibilità in sè, siccome non prevista, esso comunque rileva nel senso che non interrompe il decorso del termine perentorio di presentazione della opposizione, e ove successivamente l’atto pervenga presso l’ufficio competente alla ricezione (circostanza assente nel caso in esame), è questo il momento rispetto al quale parametrare l’adempimento o meno dei termini di proposizione della opposizione. In altri termini quand’anche l’atto di opposizione, depositato presso un ufficio giudiziario a ciò non deputato, pervenga alfine presso l’ufficio giudiziario competente a riceverlo ex art. 461 c.p.p. citato, il termine da verificare per accertare il rispetto dei 15 giorni per la presentazione della opposizione corrisponde a tale ultimo evento.
4.Nel caso di specie, assumono rilievo le regole secondo cui l’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta, oltre che nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto, anche in quella dell’ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine “opponente”, di cui al comma 1 dell’art. 461 cod. proc. pen., si intende designare la parte in senso processuale e, pertanto, non solo l’imputato ma anche il suo difensore (Sez. 3, n. 22766 del 11/04/2018, COGNOME, Rv. 273155 – 01). In tal senso deve leggersi l’attuale disposizione dell’art. 461 cod. proc. pen., secondo la quale ” nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del
luogo in cui si trova l’opponente “. Il rinvio alle ” forme previste dall’art. 582 cod. proc. pen.” rende altresì opportuno precisare le ultime modifiche intervenute al riguardo, per cui l’attuale previsione come novellata con la cd. riforma Cartabia stabilisce che “1. salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità (telematiche, ndr) previste dall’articolo 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
1bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione .” .
Consegue che, in una lettura sistematica degli artt. 461 e 582 cod. proc. pen. citati, emerge, con riferimento all’opposizione, che la sua presentazione può avvenire in modalità telematiche ex art. 111 bis cod. proc. pen. presso il giudice che ha emesso il decreto oppure presso il tribunale o giudice di pace ove si trovi l’opponente anche “personalmente o a mezzo del difensore”.
5.Il predetto quadro normativo e giurisprudenziale non è stato tuttavia rispettato: il primo atto di opposizione è stato inviato, ancorché, secondo il ricorrente, per un errore di sistema non spiegato e dimostrato, ad una cancelleria incompetente alla ricezione, posto che non vi è alcuna allegazione e dimostrazione che l’opponente si trovasse presso l’A.G. di Como. In tal modo non risulta rispettato il dettato dell’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi del quale l’opposizione al decreto penale di condanna si propone con le forme di cui all’art. 582 c.p.p. nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente. Né può soccorrere, come rappresenta il difensore, l’art. 568 comma 5 c.p.p. secondo il quale se l’impugnazione è proposta ad un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente. Tanto alla luce della ben definita e limitata portata della predetta disposizione come sopra illustrata, che non trova applicazione per il caso di specie, non connotato da una impugnazione della parte con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, così da attenere al peculiare profilo considerato dal predetto articolo, dell’irregolarità sostanziale del mezzo di impugnazione. Né peraltro, come prima precisato, è invocabile l’ormai abrogato art. 582 comma 2 cod. proc. pen. Cosicchè permane a carico
dell’interessato il rischio, verificatosi, della permanenza dell’atto di opposizione presso il giudice incompetente.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, non emergendo nella proposizione del ricorso, per le nuovo connotazioni implicate e per l’articolazione della tematica, una condotta negligente giustificativa anche del pagamento dell’ammenda presso la Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/06/2025