Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Modena il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 04/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta dall’imputato NOME COGNOME avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il reato di oltraggio.
Secondo il Giudice, l’atto di opposizione era carente dei requisiti formali richiesti per l’ammissibilità dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.,
in quanto presentato dal solo difensore munito di procura rilasciata in data antecedente al decreto penale.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 461, 581 e 591 cod. proc. pen.
Si contesta l’interpretazione data dal Giudice per le indagini preliminari alla normativa in tema di opposizione a decreto penale di condanna e all’estensione ad essa delle disposizioni in tema di procura ad impugnare previste dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
L’art. 461 cod. proc. pen. ha richiamato solo l’art. 582 cod. proc. pen. e la esegesi seguita dal Giudice è stata sconfessata dalla più recente giurisprudenza di legittimità quanto alla tassatività delle ipotesi di inammissibilità previste dall’a 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. (qeste ultime norme si riferiscono ai casi di impugnazione di “sentenza” e ai procedimenti in cui si sia proceduto “in assenza”, mentre il decreto penale è emesso inaudita altera parte).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sulla questione si è pronunciata questa Corte, affermando che in tema di opposizione a decreto penale di condanna non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione previste dall’art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che osta all’estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l’equiparazione dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il “favor opposítionis”). (Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Rv. 285978; in senso conforme anche Sez. 4, n. 7223 del 21/11/2023, dep. 2024; Sez. 4, n. 25 del 21/11/2023, dep. 2024).
Gli argomenti condivisibili che sostengono il suddetto orientamento – e al quale il Collegio si riporta – non risultano contrastati dal provvedimento impugnato, che ha accolto un’interpretazione estensiva dell’art. 581 cod. proc. pen., vol salvaguardare la “coerenza complessiva” del sistema della impugnazione
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione al Tribunale di Reggio Emilia degli atti per la valutazione dell’opposizione a decreto penale presentata dall’attuale ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso. Così deciso il O · /2024.