Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8151  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 16-06-2023 del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, nonché dell’ordine di esecuzione del decreto penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 16 giugno 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta nel suo interesse il 6 aprile 2023 avverso il decreto penale di condanna del 19 maggio 2020, con cui egli era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione di legge, osservando che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna è stata illegittimamente fondata sul rilievo che il termine per proporre opposizione avverso il decreto penale fosse scaduto il 20 marzo 2023, non essendosi considerato che l’imputato è stato destinatario anche di una seconda notifica, successiva alla prima, del medesimo decreto penale, perfezionatasi il 4 aprile 2023, con conseguente nomina difensiva avvenuta il 5 aprile 2023, per cui l’opposizione presentata il 6 aprile 2023 doveva essere ritenuta tempestiva, avendo solo la seconda notifica raggiunto lo scopo prefissato dalla legge, cioè l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato, atteso che la prima notifica non era stata comunicata all’interessato dall’anziano padre, destinatario dell’atto. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Occorre premettere che, nel provvedimento impugnato, il RAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE ha ritenuto tardiva l’opposizione presentata il 6 aprile 2023 avverso il decreto penale di condanna del 19 maggio 2020, notificato a NOME COGNOME il 5 marzo 2023, osservando che la notifica al difensore era avvenuta il 27 novembre 2020, mentre quella all’imputato si era perfezionata il 4 marzo 2023, giorno in cui il decreto penale era stato consegnato al padre del ricorrente nell’indirizzo di residenza del destinatario del decreto, ovvero Salerno, INDIRIZZO.
Il 5 marzo 2023 l’agente postale dava atto di aver spedito a COGNOME la raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuta notifica del decreto penale, per cui il termine di presentazione dell’opposizione al decreto scadeva il 20 marzo 2023, con la conseguenza che alla data del 6 aprile 2023 era ampiamente decorso il termine di 15 giorni fissato dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen.
Orbene, la decisione del G.I.P. appare immune da censure. In primo luogo, deve osservarsi che correttamente la notifica è stata ritenuta valida a seguito della spedizione della cd. raccomandata informativa, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, Rv. 277583) che la
notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, in base all’art. 7, comma sesto, della legge 20 novembre 1982, n. 890, disposizione abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dall’art. 1, comma 97-bis, lett. f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, si perfeziona con la sola spedizione al destinatario della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo abilitato a riceverlo.
In secondo luogo, occorre rimarcare l’evidente genericità dell’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l’anziano padre di COGNOME non avrebbe consegnato al figlio convivente la copia del decreto notificato al suo indirizzo di residenza, dovendosi richiamare in tal senso l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282711), secondo cui, in tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell’imputato, anche qualora non sia menzionato, nella relata di notifica, lo stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell’atto, non si ravvisa alcuna causa di nullità della notifica, nei casi in cui il notificante, per lo stretto e qualificato rapp parentale esistente tra gli stessi (nel caso di specie, padre e figlio) abbia fatto ragionevole affidamento che l’atto sia portato a conoscenza dell’interessato, sicchè grava su quest’ultimo l’onere della prova contraria ) che non escludediverse situazioni di fatto, prova che nella vicenda in esame non risulta fornita.
A ciò deve solo aggiungersi che sul computo del termine per proporre opposizione non può incidere l’esecuzione di una successiva notifica in favore di COGNOME dello stesso decreto penale di condanna (notifica avvenuta il 4 aprile 2023), non essendo note le ragioni di questa seconda notifica, che in ogni caso non era necessaria, atteso che la prima si era già regolarmente perfezionata con la consegna dell’atto al padre convivente nel luogo di residenza dell’imputato e con la successiva spedizione al ricorrente della cd. raccomandata informativa, dovendosi in via AVV_NOTAIO escludere che una notifica successiva possa rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al decorso di un termine processuale già iniziato a decorrere con la precedente e già valida notifica del medesimo atto.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12/12/2023