Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1859 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile, per incompletezza derivante dalla mancanza di pagine successive alla prima, l’istanza depositata nell’interesse di NOME COGNOME nei cui confronti era stato emesso decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Avverso l’ordinanza nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione di legge, segnatamente dell’art. 461 cod. proc. pen., e vizio cumulativo di motivazione. Il G.i.p., a fronte di una istanza, non ritenuta intempestiva all’atto della ricezione recante l’indicazione degli estremi del decreto penale di condanna cui si riferiva, la data del medesimo e il giudice emittente, nonché, solo nell’intestazione, la richiesta di applicazione dell’art. 186, comma 9-bis cod. strada, in via prioritaria rispetto all’opposizione a decreto penale di condanna, si sarebbe pronunciato nel senso dell’inammissibilità, peraltro con motivazione viziata, a causa dell’assenza delle pagine successive alla prima, in violazione dell’art. 461 cod. proc. pen.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Savona, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
Deve ribadirsi il principio per cui la proposizione, con l’opposizione al decreto penale di condanna, di una richiesta non contemplata dalla legge processuale, non ne determina la inammissibilità, ma impone al giudice di procedere all’emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo ritenersi detta situazione equiparata alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta (ex plurimis, Sez. 1, n. 15547 del 23/01/2020, Orio, Rv. 279054, che in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione in ragione del fatto che le richieste formulate dall’imputato – declaratoria di inammissibilità del decreto penale per difetto di motivazione e assoluzione per insussistenza del fatto – non erano previste dall’art. 461 cod. proc. pen.).
Orbene, per medesimezza di ratio, il principio di c:ui innanzi, mutatis mutandis, trova applicazione anche al caso di specie, caratterizzato dalla non totale intellegibilità dell’istanza (a causa della mancanza di talune pagine nell’atto depositato) che è però tale da sostanziarsi in un’opposizione a decreto penale, in quanto recante gli elementi previsti a pena di inammissibilità dall’art 461, comma 2, cod. proc. pen., gli estremi del decreto di condanna, la sua dat
e il giudice emittente, con conseguente necessità di emanare decreto di giudizio immediato come previsto dall’art. 463, comma 1, ultima parte, dello stesso codice.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona in diversa composizione.
Così deciso • 16 novembre 2023
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Il Presidente