Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/08/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e trasmissione al Tribunale di Reggio Emilia degli atti per la valutazione dell’opposizione a decreto penale presentata dall’attuale ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 agosto 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal difensore di COGNOME NOME avverso il decreto penale di condanna n. 655/2022, emesso dal medesimo giudice il 27 dicembre 2022 per i delitti di cui agli articoli 81, 624, 625, comma 1, numero 2, cod. pen., in quanto non rispettosa delle forme di cui all’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. e, in particolare,
priva di specifico mandato ad impugnare successivo all’emissione del decreto opposto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il COGNOME, tramite il suo difensore, per i seguenti motivi:
violazione di legge ex articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 89, comma 3, decreto legislativo 150/2022, in quanto il decreto penale di condanna in oggetto, emesso il 27/12/2022, era precedente l’entrata in vigore dei commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 581 cod. proc. pen. (avvenuta il 30/12/2022), norme applicabili, secondo tale disposizione, ai soli provvedimenti emessi dopo la loro entrata in vigore;
violazione di legge ex articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., per avere il giudice dichiarato erroneamente inammissibile l’opposizione, applicando disposizioni riferite espressamente alle sole impugnazioni avverso le sentenze, diversamente disciplinate dai decreti e dalle ordinanze (come si desume dall’articolo 125 cod. proc. pen.);
violazione di legge ex articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 461 e 582 cod. proc. pen., per essersi affermato che il difensore può proporre opposizione a decreto penale di condanna solo in forza di un mandato specifico conferitogli dall’imputato dopo l’emissione del decreto opposto, essendo l’articolo 461 cod. proc. pen. stato novellato esclusivamente in relazione alla presentazione dell’atto di opposizione, restando invariato il contenuto dell’atto, sicché sia la nomina fiduciaria che quella d’ufficio non potrebbero che considerarsi intrinsecamente funzionali all’unico atto difensivo possibile, ovvero spiegare opposizione avverso il decreto ricevuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso (da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi) sono fondati.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto applicabili all’opposizione a decreto penale i commi 1 ter ed 1 quater dell’articolo 581 cod. proc. pen., pur non espressamente richiamati dall’articolo 461 cod. proc. pen., in base ad argomenti non condivisibili, come già affermato da questa Corte.
Invero, deve riaffermarsi il principio secondo cui i commi 1 ter e 1 quater
dell’articolo 581 cod. proc. pen. non sono applicabili a un procedimento (quello di opposizione al decreto penale di condanna) che non costituisce mezzo di impugnazione e che è specificamente disciplinato dal legislatore senza il richiamo di siffatte disposizioni. In tal senso, tra le più recenti, si vedano: Sez. 6, Sentenza n. 16089 del 20/3/2024, non massimata, Sez. 5, Sentenza n. 4613 del 09/01/2024, Rv. 285978, Sez. 4, Sentenza n. 25 del 21/11/2023, dep. 2024, non massimata.
Tali pronunce hanno supportato la conclusione appena indicata sulla base di argomenti qui condivisi, correlati:
ai plurimi dati testuali che rendono una forzatura l’interpretazione avallata nel provvedimento impugnato: la diversa collocazione dell’opposizione (disciplinata dagli articoli 459 e seguenti cod. proc. pen.) rispetto alle impugnazioni di cui agli articoli 568 e seguenti cod. proc. pen.; il richiamo, da parte dell’articolo 461 cod. proc. pen., del solo articolo 582 cod. proc. pen.; il letterale riferimento, del comma 1 quater in questione, all’imputato giudicato “in assenza” e alla “sentenza” pronunciata; la specifica disciplina dettata dall’articolo 461 cod. proc. pen. delle cause di inammissibilità dell’opposizione, diversa da quella fissata dall’articolo 591 cod. proc. pen. per i mezzi di impugnazione, non occorrendo, per la prima e a differenza dei secondi, l’enunciazione delle dettagliate ragioni di doglianza di cui all’articolo 581, comma 1, cod. proc. pen.; la previsione (comma 1 bis dell’articolo 585 cod. proc. pen.) di un aumento di 15 giorni dei soli termini di impugnazione ivi previsti nel caso di imputato giudicato in assenza, correlato proprio alla necessità di consentire al difensore di munirsi di apposito mandato;
alla radicale diversità dell’opposizione, che mira ad eliminare una pronuncia emessa senza alcun contraddittorio, rispetto alle impugnazioni, che, per contro, prolungano un processo dopo una decisione emessa nel contraddittorio delle parti;
alla non applicabilità delle nuove disposizioni, operanti per le sole impugnazioni presentate contro le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, dunque a partire dal 30/12/2022, secondo quanto statuito dall’articolo 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
alla considerazione per cui l’intera normativa richiamata espressamente dall’articolo 461 cod. proc. pen., ovvero l’articolo 582 cod. proc. pen., in base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 87, commi 4 e 5, decreto legislativo 150/2022, è entrata in vigore solo il sedicesimo giorno
successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali menzionati ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 87 (laddove il deposito telematico è stato previsto come obbligatorio solo a partire dal 14/1/2024, in relazione ad alcuni atti relativi alle indagini preliminari, a seguito dell’adozione del decreto ministeriale 29/12/2023, n. 217: così in motivazione la citata Sez. 5, Sentenza n. 4613 del 09/01/2024, Rv. 285978).
Consegue, a quanto sopra esposto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la disposizione di trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 7/5/2024