Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40203 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SINALUNGA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 461, comma 4, cod. proc. pen., l’opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di COGNOME NOME, in quanto proposta da difensore (AVV_NOTAIO) non legittimato, per avere l’imputata nominato un differente difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), con revoca del precedente, in data 14 marzo 2024.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a norma dell’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 461, commi 1 e 4, cod. proc. pen., oltre a inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Evidenzia, in particolare, la ricorrente come l’opposizione a decreto penale di condanna fosse stata proposta da soggetto legittimato, per essere stato nominato l’AVV_NOTAIO quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale il 14 febbraio 2025, con revoca dei difensori precedentemente nominati. Tale atto di nomina, poi, era stato regolarmente depositato, in pari data, nel portale deposito atti penali, subito prima del deposito dell’atto oppositivo al decreto penale di condanna.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
E’, infatti, meritevole di accoglimento la doglianza eccepita da parte della ricorrente, atteso che, effettivamente, l’opposizione a decreto penale di condanna era stata presentata con deposito telematico il 14 febbraio 2025 alle ore 10.36 dall’AVV_NOTAIO, e cioè dal legale che, subito prima (ore 10.31), era stato nominato dall’imputata quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale, con revoca dei difensori precedentemente nominati. Tale atto di nomina, quindi, era stato correttamente trasmesso nel portale deposito
atti penali, con successivo deposito anche dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna.
Contrariamente a quanto ritenuto dal RAGIONE_SOCIALEP., pertanto, l’opposizione era stata presentata da persona pienamente legittimata, così non ricorrendo, nel caso di specie, un’ipotesi di inammissibilità di rilievo ai sensi dell’art. 46 comma 4, cod. proc. pen.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia – Ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente