Opposizione Decreto Penale: la Cassazione esclude l’obbligo del mandato specifico
Una recente e importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20150 del 2024, ha chiarito un punto cruciale della procedura penale riguardante l’opposizione a decreto penale. La Corte ha stabilito che le rigide formalità previste per le impugnazioni in generale, in particolare l’obbligo di un mandato specifico al difensore, non si estendono a questo specifico strumento di difesa. Si tratta di una decisione che semplifica l’iter per l’imputato e ne rafforza le garanzie difensive.
I fatti del caso: un’opposizione respinta per un vizio di forma
Il caso trae origine da una decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Reggio Emilia. Il GIP aveva dichiarato inammissibile un’opposizione a un decreto penale di condanna perché l’atto, presentato dal difensore, non era corredato da un mandato specifico rilasciato dall’imputato, come invece richiesto dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale per le impugnazioni.
L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso per cassazione contro questa ordinanza, sostenendo che tale requisito non fosse applicabile all’opposizione a decreto penale. La difesa ha argomentato che la norma che disciplina l’opposizione (art. 461 c.p.p.), pur rinviando all’art. 582 c.p.p. per le modalità di presentazione, non contiene un rinvio implicito alle cause di inammissibilità dell’art. 581 c.p.p.
La questione giuridica nell’opposizione decreto penale
Il cuore della questione legale era interpretare la portata del rinvio normativo contenuto nell’art. 461 c.p.p. Bisognava stabilire se il richiamo alle modalità di presentazione delle impugnazioni comportasse anche l’applicazione automatica dei requisiti di ammissibilità, tra cui, appunto, il mandato specifico.
L’estensione di tale onere formale all’opposizione avrebbe significato appesantire notevolmente la procedura per l’imputato che intende contestare il decreto e accedere a un giudizio pieno. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a bilanciare le esigenze di rigore formale con il diritto fondamentale alla difesa e al processo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno chiarito che le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale non sono applicabili all’opposizione a decreto penale di condanna.
La motivazione si basa su un’interpretazione rigorosa e sistematica delle norme. L’art. 461, comma 1, c.p.p. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, disciplinate dall’art. 582 c.p.p. (ad esempio, il deposito in cancelleria). Non richiama, invece, la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità specificati nell’art. 581 c.p.p.
La Corte ha sottolineato due principi fondamentali a sostegno della sua decisione:
1. Principio di tassatività delle cause di inammissibilità: Le cause che impediscono l’esame di un’impugnazione sono solo quelle espressamente previste dalla legge e non possono essere estese per analogia.
2. Principio del favor oppositionis: L’opposizione deve essere equiparata a un’impugnazione solo per gli aspetti compatibili. In caso di dubbio, l’interpretazione deve favorire l’ammissibilità dell’atto, per garantire all’imputato la possibilità di accedere a un processo nel merito. Questo principio è stato già affermato in precedenti pronunce (come la sentenza n. 4613 del 2024).
Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del GIP, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso ufficio per il proseguimento del procedimento.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, semplifica il compito dei difensori, che non dovranno più procurarsi un mandato specifico per presentare opposizione a un decreto penale, potendo agire sulla base del mandato generale ricevuto all’inizio dell’incarico.
In secondo luogo, e più importante, rafforza la tutela del diritto di difesa dell’imputato. Rimuovendo un ostacolo puramente formale, la decisione assicura che l’accesso a un giudizio dibattimentale non sia precluso da cavilli procedurali. Si tratta di una vittoria per la sostanza del diritto sul formalismo, in piena coerenza con i principi del giusto processo.
È necessario un mandato specifico per presentare opposizione a un decreto penale di condanna?
No, secondo la sentenza 20150/2024 della Corte di Cassazione, per l’opposizione a decreto penale non sono applicabili le disposizioni dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che richiedono il mandato specifico per le impugnazioni.
Perché la Corte ha deciso che l’art. 581 c.p.p. non si applica all’opposizione?
Perché la norma che regola l’opposizione (art. 461 c.p.p.) rinvia solo alle modalità di presentazione dell’atto (art. 582 c.p.p.), ma non ai requisiti di forma e ammissibilità previsti dall’art. 581 c.p.p., in virtù del principio di tassatività delle cause di inammissibilità.
Cosa significa il principio del “favor oppositionis” citato nella sentenza?
È un principio interpretativo secondo cui, in caso di dubbio, le norme procedurali devono essere applicate nel modo più favorevole all’ammissione dell’opposizione. Questo per garantire pienamente il diritto dell’imputato a ottenere un processo e a difendersi nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20150 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza deliberata il 27/09/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il decreto penale nei confronti di NOME, rilevando la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in quanto l’opposizione non era stata corredata dal mandato specifico conferito dall’imputato.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione degli artt. 461, 581 e 582 cod. proc. pen., in quanto l’art. 461 cod. proc. pen., nel rinviare all’art. 582 cod. proc. pen., non contiene un implicito rinvio all’art. 581 cod. proc. pen., sicché l’opposizione a decreto di condanna non soggiace alla disciplina dettata da quest’ultima disposizione.
Il ricorso è fondato, al lume del principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale, in tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione previste dall’art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen., ostando all’estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l’equiparazione dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il favor oppositionis (Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, Rv. 285978 – 01).
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Gip del Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso. Così deciso il 11/04/2024.