Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Biancavilla il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona in data 7/8/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Verona dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto penale proposta nell’interesse di NOME NOME in quanto spedita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il 4/7/2023 nonostante l’intervenuta
abrogazione dell’art. 583 cod.proc.pen. per effetto dell’art. 98, comma 1 lett. a), D. Igs n. 150/2022.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, deducendo la violazione dell’art. 582 codice di rito in quanto secondo i difensori, l’intervenuta abrogazione dell’art. 583 cod.proc.pen. non incide su possibilità che l’atto di impugnazione sia depositato presso la cancelleria da un incaricato in assenza di un esplicito divieto, detta veste può essere ricoperta anche dal personale d Poste Italiane che effettua il recapito.
Inoltre, il ricorrente lamenta l’impossibilità per l’imputato destinatario di un d penale di condanna di accedere all’istituto di cui all’art. 162 ter cod.pen., situazione sostanzia una violazione degli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate di carattere processuale. Il Gip è correttamente pervenuto alla declaratoria d’inammissibili dell’opposizione in considerazione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 583 cod.proc.pen. per effetto dell’art. 98 D.Igs 150/2022. La perdurante possibilità di presentazio dell’impugnazione personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ex art. 582, comma 2, cod.proc.pen. nuova formulazione non autorizza l’interpretazione dei difensori, i quali sostengono che il dipendente di Po Italiane che procede alla consegna del plico raccomandato assolve, in ragione della natura dell’atto che recapita, la funzione di incaricato del difensore. Si tratta di interpretazione e RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative che non tiene conto che la figura dell’incaricato richiede che t qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione da una inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l’impugnazione vie presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega suddetto titolare (Sez. 5, n. 41029 del 03/06/2015, Rv. 264945-01;in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 ,dep. 2015, Rv. 264050 01).
2.11 secondo profilo di doglianza, genericamente adombrato dal ricorrente, è assorbito, stante la piena legittimità del provvedimento impugnato e la conseguente irrilevanza nella specie del dubbio di costituzionalità degli artt. 459 e 460 cod.proc.pen.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarat inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente