Opposizione Decreto Penale: Quando la PEC Tempestiva Salva dal Giudicato
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un pilastro fondamentale a garanzia dei diritti di tutte le parti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6346/2024) ha riaffermato un principio cruciale nell’era digitale: la validità e l’efficacia della trasmissione tempestiva degli atti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Questo caso riguarda una opposizione decreto penale inizialmente dichiarata inammissibile per un errore di valutazione del giudice, il quale non aveva considerato un primo invio telematico effettuato nei termini di legge.
I Fatti di Causa: Un Errore di Valutazione Processuale
La vicenda ha origine dalla notifica di un decreto penale di condanna a un imputato, avvenuta il 30 giugno 2023. Il suo difensore, agendo prontamente, presentava opposizione il 7 luglio 2023, quindi ben entro il termine di decadenza previsto dall’art. 461 del codice di procedura penale. L’atto veniva trasmesso tramite PEC all’indirizzo telematico corretto del tribunale competente.
Successivamente, per una questione del tutto distinta (la correzione di un errore materiale nella data di nascita dell’imputato), il decreto veniva nuovamente trasmesso alle parti il 23 agosto 2023. Per eccesso di zelo, il difensore depositava una seconda opposizione, identica alla prima, il 30 agosto 2023.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), esaminando il fascicolo, prendeva in considerazione solo la seconda opposizione e, constatando che era stata depositata ben oltre il termine originario, la dichiarava inammissibile per tardività, ordinando l’esecuzione del decreto penale.
La Decisione e l’Opposizione Decreto Penale Tempestiva
La Corte di Cassazione, investita del ricorso dell’imputato, ha ribaltato completamente la decisione del GIP. Gli Ermellini hanno evidenziato come dall’esame degli atti emergesse chiaramente che un primo atto di opposizione, del tutto identico al secondo, era stato trasmesso tempestivamente il 7 luglio tramite PEC. Il provvedimento del GIP era quindi viziato da un palese errore di fatto, avendo omesso di considerare il primo e decisivo deposito.
La Corte ha specificato che la tempestività dell’opposizione è un requisito essenziale e, nel caso di specie, era stato pienamente rispettato. La successiva trasmissione di un atto identico non poteva cancellare l’efficacia del primo deposito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio cardine del diritto processuale: la necessità di una corretta valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo. Il giudice ha il dovere di esaminare l’intera sequenza degli eventi processuali. Nel caso specifico, il provvedimento di inammissibilità era illegittimo perché fondato su un presupposto errato, ovvero la tardività dell’opposizione, smentito dalla prova documentale del primo invio telematico.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. Tuttavia, non potendo verificare in sede di legittimità la regolarità formale della nomina del difensore allegata alla prima PEC (ad esempio, la presenza di data certa e firma digitale), ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina. Sarà compito di quest’ultimo verificare la piena regolarità formale della prima opposizione e, in caso positivo, procedere con il giudizio, garantendo così il pieno diritto di difesa dell’imputato.
Le Conclusioni
La sentenza rafforza la certezza giuridica per gli operatori del diritto che utilizzano gli strumenti telematici per i depositi. Sancisce che un atto tempestivamente e correttamente inviato tramite PEC è pienamente valido e non può essere ignorato. Questa decisione rappresenta un importante monito per gli uffici giudiziari a verificare con scrupolo tutti gli atti depositati, evitando errori che potrebbero compromettere gravemente il diritto di difesa. Per l’imputato e il suo difensore, significa vedere ripristinata la possibilità di affrontare un processo per dimostrare la propria innocenza, un diritto che era stato negato da una svista procedurale.
È valida un’opposizione a decreto penale inviata tramite PEC?
Sì, la sentenza conferma che la trasmissione tempestiva dell’atto di opposizione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo corretto del tribunale è un metodo di deposito pienamente valido ed efficace.
Cosa succede se il giudice dichiara tardiva un’opposizione ignorando un primo invio tempestivo?
Secondo la Corte di Cassazione, un provvedimento di questo tipo è illegittimo e deve essere annullato. Il giudice ha l’obbligo di esaminare tutti gli atti presenti nel fascicolo, e l’errore di non considerare un deposito tempestivo costituisce una violazione di legge che vizia la decisione.
Perché la Cassazione ha annullato l’ordinanza ma ha trasmesso gli atti al Tribunale invece di decidere nel merito?
La Cassazione ha annullato l’ordinanza perché basata sull’erroneo presupposto della tardività. Tuttavia, non rientra nei suoi poteri verificare la regolarità formale di atti come la nomina del difensore (es. data certa, firma digitale). Ha quindi rimandato il caso al Tribunale di merito affinché compia queste verifiche e proceda con l’ulteriore corso del giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Caserta il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa 1’11 settembre 2023 dal GIP del Tribunale di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il GIP ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna nei confronti di COGNOME NOME perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di decadenza ex art. 461 cod.proc.pen. e per l’effetto ha ordiNOME l’esecuzione del decreto penale.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME deducendo: violazione di legge poiché il decreto penale di condanna era stato notificato il 30 giugno 2023 e il difensore aveva proposto opposizione il 7 luglio 2023 trasmettendola tramite PEC all’indirizzo EMAIL , come da ricevuta allegata al ricorso.
Il ricorrente aggiunge inoltre che poiché in data 7 agosto 2023 il giudice dell’esecuzione ha disposto la correzione della data di nascita dell’imputato, il decreto penale di condanna corretto è stato nuovamente trasmesso in data 23 agosto 2023 e il 30 agosto ha riproposto e ritrasmesso l’opposizione.
Rileva pertanto che erroneamente il giudice ha ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta e comunicata tardivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dall’esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto penale di condanna è stata eseguita il 30 giugno 2023;i1 provvedimento adottato dal GIP e impugNOME dal ricorrente risulta in effetti apposto in calce ad un’opposizione che porta la data del 28 agosto 2023 e viene dichiarata inammissibile perché tardiva.
Ma il ricorrente si duole che il 7 luglio 2023 GLYPH e quindi tempestivamente era stato trasmesso un primo atto di opposizione, avente contenuto del tutto identico al secondo, ad eccezione della data.
Dall’esame degli atti emerge che in effetti il 7 luglio è stato trasmesso dall’AVV_NOTAIO in via telematica al corretto indirizzo di posta elettronica del tribunale, con posta certificata, un atto di opposizione, cui risulta allegata la nomina, anche se il collegio non può verificare se la nomina allegata all’opposizione e trasmessa con la mail fosse munita di data certa e di firma autenticata e fosse stata sottoscritta dal difensore, con firma digitale, poiché nel fascicolo non si rinviene copia di questi allegati.
Va tuttavia rilevato che l’opposizione è stata trasmessa tempestivamente, sicchè il provvedimento del GIP va annullato poiché tale causa di inammissibilità dell’opposizione non ricorre nel caso in esame, né sono state indicate altre cause di inammissibilità dell’opposizione.
il decreto penale di condanna non può essere dichiarato esecutivo e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Messina che verificherà se il decreto di condanna era stato ritualmente opposto dal difensore munito di regolare nomina autenticata con la opposizione trasmessa tempestivamente o se sussistano altre cause di inammissibilità dell’opposizione non indicate nel provvedimento impugNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Roma 11 gennaio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
NOME Da GLYPHINDIRIZZO> orsellino
GLYPH