Opposizione Decreto Penale: L’Avvocato è Sempre Legittimato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 30958 del 2024, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di opposizione decreto penale: il difensore di fiducia dell’imputato è sempre legittimato a presentarla, senza che sia necessaria una procura speciale ad hoc. Questa pronuncia chiarisce la portata dei poteri del difensore e corregge un’interpretazione restrittiva che rischiava di compromettere il diritto di difesa. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Gela. L’imputato, tramite il suo avvocato di fiducia, presentava opposizione avverso tale provvedimento. Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) dichiarava l’opposizione inammissibile. La ragione? La procura speciale allegata all’atto, secondo il giudice, abilitava il difensore a richiedere il giudizio abbreviato, ma non a proporre l’opposizione stessa. In sostanza, il GIP riteneva che mancasse un mandato specifico per l’atto di opposizione, considerandolo un presupposto necessario.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. La tesi difensiva era chiara: il difensore di fiducia è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale, e l’eventuale procura per un rito successivo non può limitare questo potere intrinseco al mandato difensivo.
L’Analisi della Cassazione sulla Opposizione Decreto Penale
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, giudicandolo fondato. I giudici supremi hanno basato la loro decisione sull’interpretazione letterale e sistematica delle norme del codice di procedura penale. Il punto di partenza è l’articolo 461, comma 1, del codice, che stabilisce che l’imputato può proporre opposizione “personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato”.
La Corte ha sottolineato come la giurisprudenza sia costante nel ritenere che l’opposizione rientri tra le attività per le quali vale la regola generale dell’articolo 99 del codice di procedura penale. Tale norma attribuisce al difensore tutte le facoltà e i diritti che spettano all’imputato, a meno che la legge non preveda espressamente il contrario. Poiché non esiste alcuna norma che richieda una procura speciale per l’opposizione al decreto penale, il difensore nominato è pienamente legittimato a compiere tale atto in virtù del suo mandato.
La Procura Speciale per i Riti Alternativi
La Cassazione ha chiarito che la procura speciale allegata, che menzionava la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, non solo non limitava il potere del difensore, ma anzi lo presupponeva. La richiesta di un rito alternativo come l’abbreviato è una delle possibili scelte che l’imputato può fare proprio a seguito dell’opposizione. Pertanto, il mandato a richiedere l’abbreviato aveva come “necessario presupposto il rilascio del mandato a proporre opposizione”. Di conseguenza, il GIP aveva errato nel dichiarare il difetto di legittimazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio di garanzia del diritto di difesa. Ritenere necessaria una procura speciale per un atto fondamentale come l’opposizione al decreto penale creerebbe un ostacolo ingiustificato all’esercizio di tale diritto. La nomina di un difensore di fiducia conferisce a quest’ultimo il potere di compiere tutti gli atti necessari a tutelare l’assistito, salvo quelli per cui la legge richiede esplicitamente un mandato speciale (come, ad esempio, la richiesta di patteggiamento in assenza dell’imputato).
La Corte ha richiamato precedenti conformi (tra cui Cass. n. 43828/2015 e n. 58015/2017) che confermano come l’opposizione sia un’attività che rientra a pieno titolo nei poteri del difensore. Inoltre, ha citato una sentenza ancora più recente (Cass. n. 4613/2024) che ha escluso l’applicazione all’opposizione delle più stringenti formalità previste per altri atti di impugnazione, rafforzando l’idea che si tratti di un atto a formalismo attenuato e ampiamente accessibile alla difesa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e garantista. Le conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti:
1. Nessuna Procura Speciale Necessaria: Per presentare opposizione a un decreto penale di condanna, il difensore di fiducia non necessita di una procura speciale. Il mandato difensivo conferito con la nomina è sufficiente.
2. Prevalenza del Diritto di Difesa: Qualsiasi interpretazione che limiti la facoltà del difensore di opporsi al decreto penale è contraria alla legge e ai principi del giusto processo.
3. Annullamento Senza Rinvio: L’errore del giudice di merito nel dichiarare l’inammissibilità per un presunto difetto di legittimazione costituisce una violazione di legge così palese da comportare l’annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio.
In definitiva, questa decisione rafforza la posizione del difensore penale, confermando che il suo ruolo non è quello di un mero esecutore di mandati speciali, ma quello di un protagonista attivo nella tutela dei diritti del proprio assistito, con pieni poteri per contestare le decisioni del giudice sin dalle prime fasi.
L’avvocato difensore ha bisogno di una procura speciale per presentare opposizione a un decreto penale di condanna?
No, secondo la Corte di Cassazione, il difensore di fiducia è sempre legittimato a proporre opposizione in virtù del mandato difensivo generale conferitogli, senza che sia necessaria una procura speciale per questo specifico atto.
Cosa succede se la procura speciale allegata all’atto di opposizione menziona solo la richiesta di un rito alternativo, come il giudizio abbreviato?
È irrilevante ai fini della validità dell’opposizione. La Corte ha chiarito che la facoltà di proporre opposizione deriva direttamente dalla nomina come difensore. Anzi, la procura per un rito successivo (come l’abbreviato) presuppone logicamente il potere di compiere l’atto che avvia quel percorso, cioè l’opposizione stessa.
Qual è il fondamento normativo che permette all’avvocato di fare opposizione al decreto penale?
Il fondamento giuridico risiede nell’art. 461, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede la possibilità di opposizione “a mezzo del difensore eventualmente nominato”, e nella regola generale dell’art. 99 dello stesso codice, che attribuisce al difensore le facoltà e i diritti dell’imputato, salvo espressa previsione contraria della legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30958 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA, avverso il decreto in data 24/2/2024 del GIP del Tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Procuratore generale nella senza rinvio il persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 24/2/2024 ti GIP del Tribunale di Gela dichiarò inammissibile l’opposizione proposta da COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto penale di condanna in data 25/1/2024 rilevando che la procura speciale allegata all’atto abilitava il difensore a richiedere il giudiz abbreviato e non anche a proporre l’opposizione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 585 cod. proc. pen. e 178 lett. c) cod. proc. pen.. In particolare, ha dedotto che: il difensore di fiducia dell’imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è
sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna;
la procura speciale allegata all’opposizione, conferendo al difensore la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, aveva quale necessario presupposto il rilascio del mandato a proporre opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 461 comma 1 cod. proc. pen. prevede che l’imputato, ‘personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato”, può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna.
Sull’interpretazione della norma non si registrano contrasti avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna “trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all’art. 99 cod. proc. pen., in forza della quale al difensor competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà e i diritti spettanti all’imputato” (Sez. 2, n. 43828 del 12/3/2015, COGNOME ed altri, Rv. 264964; Sez. 4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737 e, più recentemente, Sez. 5, n. 4613 del 9/1/2024, COGNOME, Rv. 285978 che ha anche escluso che trovino applicazione all’opposizione al decreto penale di condanna le disposizioni di cui all’art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.).
Il provvedimento impugnato, infine, dà atto che l’AVV_NOTAIO era stato nominato difensore di fiducia dell’imputato già prima dell’emissione del decreto penale di condanna e che l’opposizione era stata formulata dal predetto. Ricorre, pertanto, la violazione di legge denunciata non sussistendo il difetto di legittimazione posto a fondamento del provvedimento impugnato.
Va, quindi, disposto l’ annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
Roma, 5/7/2024