Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23883 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di IVREA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il quale si chiedeva di dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo relativo al decreto penale di condanna n. 230/2023 del 18/07/2023.
Con l’istanza NOME COGNOME deduceva l’omessa valutazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna, depositato, ex art. 461 cod. proc. pen., nei termini il 12/09/2023.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il G.E. osservava come l’atto a cui si riferiva l’istanza fosse qualificabile come mera nomina difensiva con incorporata procura speciale rilasciata al difensore «affinchè chieda e depositi istanza di opposizione a decreto penale», cui tuttavia non era seguito il deposito di rituale atto di opposizione, con la conseguenza che il decreto penale di condanna era da ritenersi esecutivo dal 16/09/2023.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 .disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 666 comma 3 cod. proc. pen. per omessa instaurazione del contraddittorio.
Ha errato il GIP del Tribunale di Rovigo nell’adottare l’impugnata ordinanza de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge. Ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc., pen. la procedura de plano è adottabile dal Giudice solo allorquando ravvisi un motivo di inammissibilità, per manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge dell’istanza, e non quando, come nel caso di specie, si renda necessario effettuare accertamenti di tipo cognitivo o si imponga l’uso di criteri interpretativi.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 461 commi 1 e 2 e 568 comma 5 cod. proc. pen., per avere il G.E. omesso di qualificare l’atto depositato quale opposizione a decreto penale di condanna con relativa richiesta di giudizio abbreviato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica ad esso data dalla parte che l’ha proposta. Premesso che l’opposizione a decreto penale di condanna non richiede formule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti inequivocabilmente espressa l’intento di sottoporre l’atto impugNOME a sindacato giurisdizionale, ha errato il G.E. che, prescindendo dalla natura impugNOMEria dell’atto sottoposto al suo vaglio, non ha provveduto a verificare la reale volontà della parte quale risultante in modo inequivocabile dal contenuto dell’atto sottoscritto personalmente dalla parte e
depositato nei termini di legge. Nel caso di specie, infatti, prescindendo dalla qualificazione dell’atto data dalla parte, emergeva con chiarezza la volontà della stessa di essere giudicata con rito abbreviato; l’atto doveva quindi, in applicazione del principio sancito dall’art. 568 comma 5 cod. proc. pen. essere correttamente qualificato come opposizione a decreto penale di condanna.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe il secondo.
A norma dell’art. 666 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può pronunciare, de plano, decreto di inammissibilità dell’istanza ove risulti la manifesta infondatezza della stessa (“per difetto delle condizioni di legge”) ovvero che la stessa costituisca “mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”; in assenza di tali presupposti, la richiesta va esaminata in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti.
In ordine alla nozione di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge, la giurisprudenza ha precisato che deve trattarsi della assenza di requisiti posti direttamente dalla legge e che tale mancanza dev’essere immediatamente riscontrabile, senza necessità di alcuna indagine (Sez. 1, 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). La manifesta infondatezza deve, quindi, riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma. Dunque, la ratio dei provvedimento de plano consiste proprio nella rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si configurino problemi di valutazione, che impongono l’uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum, deve essere data all’istante la possibilità dell’instaurazione del contraddittorio (Sez. I, 13 gennaio 2000, ric. COGNOME; Sez. I, 5 maggio 1998, ric. Prato; Sez. I, 29 marzo 1996, ric. COGNOME).
Nel caso in esame, non ricorrevano i presupposti per una declaratoria de plano di inammissibilità dell’istanza, attesa la non manifesta infondatezza della medesima.
La disamina effettuata dal Giudice dell’esecuzione ha infatti implicato un accertamento di natura valutativa, implicante l’analisi dell’atto depositato dalla Difesa
il 6 settembre 2023, recante la nomina fiduciaria oltre che il riferimento ad una richiesta “di essere giudicata con rito abbreviato condizioNOME“.
Non è ultroneo a tale proposito ricordare come la pacifica natura innpugNOMEria dell’atto di opposizione a decreto penale di condanna imponga al giudice di verificare la volontà del soggetto di sottoporre al vaglio giurisdizionale le proprie doglianze; una volta verificata detta volontà, sono certamente applicabili, in virtù del principio del favor impugnationis, le norme in tema di conservazione degli effetti dell’atto, anche ove la parte non abbia correttamente qualificato l’istanza. Va ricordato infatti come l’opposizione a decreto penale di condanna non richieda formule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti espresso, inequivocabilmente, l’intento di sottoporre l’atto impugNOME a sindacato giurisdizionale. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione concordata della pena, formulata nei termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna senza manifestare esplicitamente la volontà di opporsi al decreto medesimo)- Sez. 4, n. 13598 del 26/02/2019, Rv. 275710 – 01.
4. In definitiva, occorre pervenire all’annullamento del provvedimento impugNOME finalizzato a consentire al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice dell’esecuzione, ed in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, di provvedere sull’istanza, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti e nel rispetto dei principi testé esposti.
In questo senso, l’annullamento, secondo il Collegio, va disposto con rinvio, dovendo applicarsi la regola generale di cui al combiNOME disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021 dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 – 01; sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020 dep. 2021; Selis, Rv. 280524 – 01).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ivrea, Ufficio GIP, in diversa persona fisica.
Così deciso il 5 marzo 2024