Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 744 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Composta da
– Presidente –
DOMENICO FIORDALISI NOME COGNOME CURAMI NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a null (TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano; dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 31 maggio 2024, con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità l’opposizione al decreto di espulsione, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese, proposta da COGNOME per difetto dei motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. perchØ Ł stata fissata udienza e non si Ł consentito all’opponente cinque giorni prima di depositare i motivi;
che la deduzione Ł manifestamente infondata, poichØ «l’opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Ł assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purchØ entro il termine e con l’osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Rv. 280987 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero,
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME