Opposizione Decreto Espulsione: la Cassazione sui Termini per i Motivi
L’opposizione decreto espulsione è uno strumento cruciale per la tutela dei diritti del cittadino straniero. Tuttavia, le sue regole procedurali sono rigide e la loro violazione può portare a conseguenze gravi, come l’inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo ai termini per la presentazione dei motivi a sostegno dell’impugnazione, offrendo chiarimenti importanti per operatori del diritto e cittadini.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dall’opposizione presentata da un cittadino straniero avverso un decreto di espulsione, emesso come misura alternativa alla detenzione dal Tribunale di Busto Arsizio. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito della questione, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione per un vizio fondamentale: la mancanza dei motivi. In sostanza, l’atto di opposizione non specificava le ragioni per cui il provvedimento di espulsione era ritenuto ingiusto o illegittimo.
L’interessato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 666, comma 3, del codice di procedura penale. A suo dire, il giudice avrebbe dovuto fissare un’udienza e concedergli un termine di cinque giorni prima della stessa per depositare i motivi a sostegno delle sue ragioni, cosa che non era avvenuta.
La Disciplina dell’Opposizione Decreto Espulsione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendo la tesi del ricorrente come manifestamente infondata. Gli Ermellini hanno chiarito che la procedura per l’opposizione decreto espulsione non segue le regole particolari invocate dal ricorrente, ma è soggetta alle regole generali previste in materia di impugnazioni.
Il riferimento normativo chiave è l’art. 16, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). Questa norma stabilisce che l’opposizione contro il decreto di espulsione del magistrato di sorveglianza deve seguire le forme e i termini delle impugnazioni penali.
Le Regole Generali per l’Impugnazione
Secondo le regole generali, i motivi a sostegno di un’impugnazione sono un elemento essenziale dell’atto stesso. Essi possono essere presentati:
1. Contestualmente alla dichiarazione di impugnazione.
2. Con un atto separato, ma sempre entro il termine stabilito dalla legge per presentare l’impugnazione.
Non è previsto un ulteriore termine, slegato da quello per l’impugnazione, per il deposito dei motivi. La pretesa del ricorrente di avere a disposizione cinque giorni prima dell’udienza per formulare le proprie censure è, quindi, priva di fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato, richiamando una propria precedente pronuncia (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021). Il punto centrale è che l’opposizione al decreto di espulsione è a tutti gli effetti un’impugnazione. Come tale, deve contenere, fin dall’origine o comunque entro il termine perentorio per la sua presentazione, l’indicazione specifica dei motivi per cui si contesta il provvedimento. Consentire un deposito tardivo dei motivi, basato sulla data di un’udienza non ancora fissata al momento della presentazione del ricorso, creerebbe un’incertezza procedurale e violerebbe i principi di tassatività dei mezzi di impugnazione e di celerità del procedimento. La mancanza dei motivi rende l’atto di opposizione nullo e, di conseguenza, inammissibile, senza che il giudice possa sanare tale vizio concedendo un nuovo termine.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio di rigore formale di estrema importanza pratica: chi intende presentare un’opposizione decreto espulsione deve assicurarsi di formulare e depositare i motivi a sostegno delle proprie ragioni entro i termini di legge per l’impugnazione. Non è possibile presentare un’opposizione ‘in bianco’ per poi integrarla in un secondo momento. La sanzione per tale mancanza è l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una preparazione attenta e tempestiva degli atti di impugnazione in una materia così delicata.
Entro quando vanno presentati i motivi nell’opposizione al decreto di espulsione?
I motivi devono essere presentati entro il termine previsto dalla legge per la presentazione dell’impugnazione stessa. Possono essere inclusi nella dichiarazione di opposizione o depositati con un atto separato, purché ciò avvenga entro lo stesso termine perentorio.
È possibile presentare i motivi dell’opposizione in un momento successivo alla dichiarazione di impugnazione?
Sì, ma solo se il deposito avviene entro il termine finale stabilito per la presentazione dell’impugnazione. Non è concesso un termine autonomo e successivo, come ad esempio i cinque giorni prima dell’udienza.
Cosa succede se l’opposizione al decreto di espulsione viene presentata senza i motivi nei termini di legge?
L’opposizione viene dichiarata inammissibile. Ciò significa che il giudice non esaminerà il merito della questione e il provvedimento di espulsione diventerà definitivo. Il ricorrente sarà inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 940 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in TUNISIA il 01/05/1995
avverso l’ordinanza del 23/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Milano; dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 luglio 2024, con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto di espulsione, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, proposta da NOME per difetto dei motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. perchØ Ł stata fissata udienza e non si Ł consentito all’opponente cinque giorni prima di depositare i motivi;
che la deduzione Ł manifestamente infondata, poichØ «l’opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Ł assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purchØ entro il termine e con l’osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Rv. 280987 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME