Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34640 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 17/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOMEXXXXXXX
avverso il decreto del 18/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento, in accoglimento del primo, assorbente motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto emesso in data 18 aprile 2025, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione proposta avverso l’ordinanza emessa ex art. 62 l. 689 del 1981 dal medesimo Magistrato il 04/03/2025, autorizzando NOME, sottoposto alla detenzione domiciliare sostitutiva, come da sentenza di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni della Corte d’appello di Roma, irrevocabile il 30/01/2025, ad allontanarsi dal domicilio per esigenze di vita, non autorizzando invece la prosecuzione dell’attività lavorativa negli orari e nei giorni in istanza specificati.
Il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione avverso il citato provvedimento, nella parte incui XXXXXX non era stato autorizzato a proseguire l’attività lavorativa, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera c) del codice di rito, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, avendo il Magistrato adito in sede di opposizione avverso il suo precedente provvedimento di diniego del 04/03/2025, delibato la richiesta con provvedimento de plano.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione ed omessa valutazione delle deduzioni proposte con l’atto di opposizione e della documentazione allegata, nella parte in cui il Magistrato ha negato la concessione dell’autorizzazione dell’attività lavorativa.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento, in accoglimento del primo, assorbente motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo, assorbente, motivo di ricorso Ł fondato.
2.NOME si trova attualmente sottoposto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Come noto, l’art. 661 cod. proc. pen. – nella prima parte del comma 1 – stabilisce che «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689». L’art. 62 legge n. 689 del 1981, a sua volta, dispone che «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione Ł notificato altresì al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il Magistrato di sorveglianza procede a norma dell’articolo 678, comma 1bis , del codice di procedura penale e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena».
L’esplicito richiamo, contenuto nell’art. 62 legge n. 689 del 1981, all’art. 678 comma 1bis cod. proc. pen., evoca la sequenza procedimentale di cui all’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., che, come noto, prevede che, in determinate e specificate materie,il giudice dell’esecuzione provveda senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato; l’opposizione avverso l’ordinanza emessa de plano dal Giudice dell’esecuzione deve essere proposta davanti allo stesso giudice, il quale, in tal caso, procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell’udienza, e nel contraddittorio delle parti.
Deve quindi ribadirsi il principio, già affermato da Sez. 1 n. 25817 del 29/03/2024, n.m., per cui contro il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha provveduto in ordine all’esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutiva, l’interessato può esperire il rimedio dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale – quindi – sarà chiamato a procedere a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti.
3.Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente proposto l’opposizione avverso il provvedimento del 04/03/2025 innanzi al medesimo Magistrato di sorveglianza di Roma, il quale tuttavia, ha deciso sull’opposizione de plano , senza fissare udienza ex art. 666 cod. proc. pen., e quindi senza instaurare il doveroso contraddittorio.
Occorre pertanto pervenire all’annullamento del provvedimento impugnato finalizzato a consentire al Magistrato di sorveglianza di Roma di provvedere sull’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti e nel rispetto dei principi testØ esposti.
In questo senso, l’annullamento va disposto con rinvio, dovendo applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b ), e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.(Sez. 1,n. 14568 del 21/12/2021dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306 – 01; sez. 1,n. 6117 del 01/12/2020dep. 2021, Selis, Rv. 280524 – 01).
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato conrinvio per nuovo giudizio al Magistrato d sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.