Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45985 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45985 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVONA il 26/11/1979
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 luglio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’opposizione del pubblico ministero ex art. 667 cod. proc. pen., ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di dichiarare l’estinzione, per decorso del tempo, della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Savona del 12 novembre 2004, irrevocabile il 6 gennaio 2005, che lo ha condannato alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e 2.800 euro di multa.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, come osservato dal pubblico ministero nell’atto di opposizione, la pena sospesa concessa con quella sentenza era stata revocata per effetto della commissione di reato nel quinquennio, in particolare il reato commesso il 4 dicembre 2008, accertato con sentenza della Corte d’appello di Genova del 1° aprile 2014, irrevocabile il 29 dicembre 2014; la circostanza impedisce la dichiarazione di estinzione, per decorso del tempo, della pena inflitta con la sentenza del 2004.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchØ il giudice dell’esecuzione ha deciso sull’opposizione de plano e senza fissare udienza camerale.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione della pena, atteso che la sentenza della Corte di appello, causa di revoca della
sospensione, Ł divenuta irrevocabile oltre il termine di estinzione della pena per decorso del tempo.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo, di carattere procedurale.
Nella fase dell’esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono, infatti, due riti.
1.1. Un rito, per così dire, ‘ordinario’, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., in cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione Ł emesso a seguito di udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata – in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata – nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura.
Contro il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano , non Ł prevista l’opposizione allo stesso giudice (Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, B., n.m.), ed Ł ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.
Il rito, per così dire, ‘ordinario’ dell’art. 666 cod. proc. pen. si applica in via generale e residuale a tutte le competenze attribuite al giudice dell’esecuzione per le quali non Ł espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.
1.2. Un secondo rito, per così dire, ‘speciale’, prevede, invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato.
In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano , l’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale mezzo di impugnazione, l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, che dovrà valutare l’opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienza camerale. Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, in cui Ł decisa l’opposizione, può essere poi proposto ricorso per cassazione.
Il rito ‘speciale’ si applica alle competenze del giudice dell’esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall’art. 667 cod. proc. pen., e dall’art. 676 cod. proc. pen., che richiama l’art. 667 citato, che sono: 1) dubbio sull’identità fisica della persona detenuta; 2) estinzione del reato dopo la condanna; 3) estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) pene accessorie; 5) confisca; 6) restituzione delle cose sequestrate; 7) riduzione della pena in executivis per effetto dell’applicazione della norma di cui all’art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen.
1.3. Nel caso di specie, l’incidente di esecuzione ha oggetto una istanza di estinzione della pena, competenza che, come detto, segue il rito ‘speciale’.
Ne consegue che la pronuncia emessa dal Tribunale senza formalità di procedura poteva essere impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice, secondo le regole del rito ‘speciale’, che prevede, però, come correttamente rilevato in ricorso, che l’opposizione debba essere trattata in
udienza camerale.
A questa regola non Ł si Ł attenuto il giudice dell’esecuzione, che ha deciso l’opposizione con provvedimento emesso de plano senza passare attraverso il contraddittorio orale in udienza camerale.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che sia nulla l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione de plano , anzichØ in udienza camerale (Sez. 3, Sentenza n. 35500 del 20/06/2007, PM in proc. COGNOME, Rv. 237529), e che tale nullità sia assoluta, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475; Sez. 1, Sentenza n. 44859 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242196).
Ne consegue che il primo motivo di ricorso Ł fondato, con assorbimento del secondo, e che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona.
Così Ł deciso, 19/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME