Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9242 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 9242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Roma il 18/11/1989
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 22 luglio 2024, depositata il 23 luglio 2024, la Corte d’appello di Roma, quale Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di chiarimenti formulata dalla Compagnia dei Carabinieri di Frascati al fine di individuare l’avente diritto alla restituzione di due imbarcazioni sottoposte a sequestro preventivo nei confronti di NOME COGNOME
L’ordinanza rappresenta che: a) il sequestro delle due imbarcazioni era stato disposto con riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; b) la restituzione è stata disposta dalla Corte di cassazione, la quale, confermando la dichiarazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ha annullato la confisca disposta dai giudici di merito in ordine alle due imbarcazioni; c) nelle more, una imbarcazione è stata venduta e, in relazione ad essa, un terzo, NOME COGNOME ha presentato istanza di restituzione; d) per l’altra imbarcazione è stata richiesta la restituzione da NOME COGNOME Osserva, poi, che la sentenza della Corte di cassazione è pienamente esecutiva e che, però, nelle more, i beni di cui si chiede la restituzione sono stati sottoposti a sequestro di prevenzione con provvedimento del Tribunale di Roma emesso sempre nei confronti di NOME COGNOME Conclude, quindi, che il provvedimento di prevenzione appena indicato rende irrilevante la disposizione di restituire i beni ed esime la Corte d’appello dal fornire risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Compagnia dei Carabinieri di Frascati.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 323, 666, 676, 259, 260 cod. proc. pen. e all’art. 83 disp. att. cod. proc. pen. e violazione del principio dell’interesse alla restituzione dei beni dissequestrati.
Si deduce, anzitutto, che l’interessato, in violazione delle norme processuali di riferimento, non ha avuto alcuna notizia della vendita di una delle due imbarcazioni in sequestro, effettuata dall’amministratore giudiziario. Si osserva, poi, che l’imputato non versa nella condizione di colui che non può più ottenere la restituzione di quanto sottoposto ad un provvedimento di prevenzione, posto che la permanenza degli effetti del sequestro ex art. 323, comma 3, cod. proc. pen. è prevista esclusivamente in caso di confisca disposta con sentenza di condanna. Si rileva, quindi, con riferimento all’imbarcazione “Ranieri”, ossia quella alienata dall’amministratore giudiziario, che l’imputato ha comunque interesse ad impugnare il provvedimento di non luogo a provvedere, anche se la cosa sequestrata non risulta di sua proprietà ed egli non avrebbe titolo ad ottenerne la restituzione, in ragione dell’illegittimità in sé della mancata restituzione.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, kM cod. proc. pen., e, di conseguenza, gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di Roma.
3.1. L’atto sottoposto alla cognizione del Collegio contesta un provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma quale giudice dell’esecuzione su un’istanza presentata al fine di individuare l’avente diritto alla restituzione di due beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento definito con sentenza irrevocabile.
Ora, in forza di quanto previsto dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., «MI giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine alla restituzione dei beni sequestrati. In questi casi, procede a norma dell’art. 667, comma 4».
E secondo l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., «MI giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’art 666 ».
3.2. Sulla base di queste disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha concluso che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di restituzione delle cose sequestrate è proponibile innanzitutto opposizione davanti allo stesso e solo contro questa seconda decisione ricorso per cassazione.
Si è infatti precisato, per un verso, che, in tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice definisce senza formalità, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento nei confronti del quale è esperibile opposizione, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all’individuazione del destinatario di essa, in quanto comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro (cfr. Sez. 4, n. 13408 del 27/02/2024, Ba NOME COGNOME Rv. 286157 – 01).
E, sotto altro profilo, che il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza de plano emessa dal giudice dell’esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, conseguentemente, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (così Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271460 – 01).
3.3. Né queste conclusioni debbono mutare quando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione sia stata emessa all’esito di udienza camerale.
Se infatti l’udienza camerale deve ritenersi irritualmente disposta, in quanto l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevede l’adozione di un provvedimento «senza formalità», non per questo mutano le forme di tutela.
Invero, costituisce principio generale quello secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la
facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (vds., tra le tantissime, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, NOME COGNOME, Rv. 284403 – 01, e Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 – 01).
Una volta ritenuto applicabile, anche nel caso di istanza proposta al giudice della esecuzione proposta al fine di individuare l’avente diritto alla restituzione di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento definito con sentenza irrevocabile, il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., pertanto, deve procedersi alla qualificazione del ricorso esaminato in questa sede come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 23/01/2025.