Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23238 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Genova il 30/12/1975, parte offesa nel procedimento iscritto nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del Tribunale di Ferrara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa
NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 febbraio 2025, il Tribunale di Ferrara, decidendo sul reclamo avverso il decreto di archiviazione del 03/06/2023 del procedimento iscritto al n. 1307/2023, nei confronti di NOME COGNOME all’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato il decreto impugnato, ritenendo che la natura non perentoria del termine di cui all’art. 408, comma 3, cod. proc. pen. preclude l’accesso all’istituto della restituzione nel termine.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando erroneità nella valutazione del fascicolo e motivazione irrazionale ed illogica ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa deduce di essere parte offesa e denunciante rispetto ad un fascicolo iscritto al n. 4258/2022 R.G.N.R. mod. 44, pendente alla data del 13/06/2023 in cui era stata depositata nomina difensiva, a seguito della quale il P.M. avrebbe dovuto notificare la richiesta di archiviazione alla parte offesa. Sebbene alla data del 03/07/2023 risultasse ancora pendente il procedimento iscritto al n. 4258/2022 R.G.N.R. mod. 44, era stata invece già eseguita l’iscrizione al mod. 21 del fascicolo n. 1307/2023 R.G.N.R. ed era stata avanzata richiesta di archiviazione ed emesso il decreto di archiviazione, sicchŁ la difesa denuncia violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, in ragione della coesistenza di due procedimenti, l’uno iscritto al mod. 44, l’altro iscritto al mod. 21, dei quali solo il primo noto al ricorrente, chiedendo la concessione dei termini per presentare atto di opposizione.
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Cassino, difensore di NOME
Possamai, con la quale si chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso, rilevando che il provvedimento che decide il reclamo della persona offesa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. non Ł impugnabile, nØ l’ordinanza impugnata presenta profili di abnormità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari Ł ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., unicamente per far valere le nullità indicate nei primi due commi della norma citata.
L’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo Ł, per espressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875). Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693; Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; Sez. 6, n. 17535 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 272717), da chiedere al medesimo giudice che l’ha emessa.
Residua l’ipotesi dell’abnormità dell’atto (Sez. 3, n. 34902 del 02/07/2021, Frisone, n.m), non ravvisabile nella decisione adottata dalla ordinanza impugnata sul proposto reclamo.
2.1 Questa Corte ha, infatti, affermato, con principi che il Collegio condivide, che la persona offesa non può agire per la restituzione nel termine al fine di esercitare la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, perchØ l’istituto processuale presuppone la violazione di un termine perentorio, che nel caso di specie non ha tale natura (Sez. 2, n. 43229 del 07/10/2022, COGNOME, Rv. 284050; Sez. 6, n. 39778 del 27/05/2014, Rv. 260459).
Secondo la piø recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 39778 del 27/05/2014, Rv. 260459; Sez. 5, n. 52755 del 20/9/2017, n.m.; in motivazione, Sez. 2, n. 5723 del 16/01/2025, COGNOME, Rv. 285743) il termine di venti giorni di cui all’art. 408, comma 3, cod. proc. pen. ha natura meramente ordinatoria, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per l’inosservanza del detto termine; del resto, l’atto d’opposizione non rientra nel novero dei mezzi d’impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del pubblico ministero (Sez. 2, n. 33882 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248120; Sez. 2, n. 35169 del 03/07/2008, Sperb, Rv. 241117)
SicchØ, a far data dalla scadenza del termine il pubblico ministero provvede alla trasmissione del relativo fascicolo all’ufficio del giudice per le indagini preliminari, senza che ciò precluda – attesa la natura ordinatoria del detto termine – alla persona offesa di proporre opposizione, sia pur tardiva (Sez. 5, n. 42791 del 19/09/2016, Rv. 268459), con il rischio, tuttavia, che il giudice possa intervenire in qualsiasi momento; per altro verso, la proposizione dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell’avviso della richiesta non ne determina l’inammissibilità, e non esonera il giudice, che nel frattempo non abbia già provveduto all’archiviazione, dalla valutazione dell’opposizione stessa in vista dei conseguenti adempimenti (Sez. 4, n. 18828 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266844).
2.2 Nel caso di specie, il pubblico ministero richiedeva l’archiviazione del procedimento n. 1307/2023 R.G.N.R. con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17/05/2023 ed il G.I.P. archiviava il procedimento con decreto del 03/06/2023, depositato il 05/06/2023.
Il denunciante depositava in data 13/06/2023 atto contenente nomina difensiva e richiesta di avviso ex art. 408 cod. proc. pen.
2.3 Così ricostruita la cronologia degli avvenimenti, Ł evidente come nessuna violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio sia seriamente prospettabile: la persona offesa avrebbe potuto chiedere di essere avvisata o anche proporre opposizione sino alla data di adozione del
decreto di archiviazione, ma il suo intervento con il deposito di atto contenente nomina difensiva e richiesta di essere avvisata in caso di archiviazione Ł avvenuto in epoca successiva al deposito del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara.
NØ può sostenersi che il rilascio alla persona offesa di un certificato contenente l’iscrizione erronea del fascicolo al mod. 44, dove era stato originariamente iscritto, anzichØ al mod. 21, dove poi ne era stata disposta l’iscrizione dal pubblico ministero, in epoca comunque successiva all’emissione del decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari possa generare lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio utile ad elidere il carattere di inoppugnabilità del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara e legittimare l’accesso all’istituto di restituzione nel termine che la natura non perentoria del termine posto al comma 3 dell’art. 408 del codice di rito preclude, trattandosi di rimedio previsto dal legislatore processuale avverso l’incolpevole superamento dei soli termini definiti perentori ai sensi dell’art. 173 cod. proc. pen., non ravvisandosi del resto, nel caso in esame, alcuna delle previsioni di nullità previste dall’art. 410-bis cod. proc. pen.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME