Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17043 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEVARCHI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché la memoria di replica trasmessa nell’interesse del ricorrente.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 2-3 ottobre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Lucca: a) ha accolto l’opposizione all’archiviazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 495 cod. pen.; b) ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si rileva che il G.i.p. del Tribunale di Lucca, dopo avere ritenuto inammissibile l’opposizione presentata, in quanto carente dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, ha accolto l’opposizione, sia pure con limitato riferimento al reato di cui all’art. 495 cod. pen., senza illustrare per quale ragione tale conclusione aveva lasciato sopravvivere un’imputazione per il delitto di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, che non risultava essere stata configurata in termini autonomi rispetto alla prima. In ogni caso, si osserva, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, nonostante l’opposizione dell’indagato, preclude a quest’ultimo la possibilità di difendersi in un processo ordinario, per giungere ad una pronuncia pienamente liberatoria. In questa prospettiva, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto richieda l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; b) memoria di replica nell’interesse del COGNOME.
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., dal momento che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01; v. anche le conclusioni di Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 – 01).
Ciò posto, si osserva che, in effetti, dall’apparato motivazionale del provvedimento impugNOME non è dato comprendere in alcun modo le ragioni che hanno indotto il giudice a distinguere due fattispecie criminose e a configurare due epiloghi decisori contrapposti. Proprio la rilevanza della decisione della quale si tratta sul piano della posizione soggettiva dell’indagato impone di dare conto in termini puntuali delle ragioni sottese all’accertamento fattuale che rappresenta il presupposto della pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ne segue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME, che rende irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca, ufficio RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE in diversa persona fisica.
Così deciso il 23/01/2024