Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 40759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto in fatto
Guardi NOME, sottoposto alle indagini per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 1, 216 comma 1 n. 1) r.d. n. 267/42, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che ha rigettato la sua ista restituzione della integralità delle somme depositate sul conto corrente acceso presso CHE BANCA! S.p.a., già precedentemente inoltrata all’ufficio del pubblico ministero con analog esito. Più precisamente, la difesa aveva promosso opposizione al decreto di diniego del pubblico ministero e il RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE, riqualificata l’opposizione come incidente di esecuzione in q attinente alle modalità esecutive del provvedimento ablatorio originario, di seques preventivo, ha adottato la decisione impugnata con l’attuale ricorso.
1.E’ stato articolato un unico, composito motivo con il quale il deducente ha lamentato vizio di inosservanza della legge penale ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., i relazione agli artt. 263, 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. Si sostiene che il decreto sequestro preventivo avrebbe chiaramente delimitato l’oggetto delle risorse sottoponibili al vincolo con esplicito riferimento ai conti correnti e fondi d’investimento indicati dal pubb ministero nella sua richiesta, mentre la guardia di finanza ne avrebbe, di sua iniziativa, estes l’applicazione al conto corrente in questione, a lui intestato, estraneo alla richiest sostanza, il giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente respinto l’istanza su presupposto dell’insussistenza di un obbligo di individuazione specifica dei beni da assoggettare al sequestro e in definitiva dato sfogo all’attuazione delle regole in materia sequestro per equivalente, non previsto in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolent patrimoniale ipotizzata, consentendo l’ampliamento dell’ablazione a beni diversi da quelli descritti nella richiesta della parte pubblica ed eludendo l’accertamento dell’indispensabil nesso di pertinenzialità, pur considerando la fungibilità della res, tra il denaro sottoposto a sequestro e la commissione del reato oggetto dell’incolpazione provvisoria. Lo stesso Tribunale del riesame di Milano, inizialmente adito ex art. 324 cod. proc. pen., pur declinando sul punto la propria competenza, aveva dato atto della fondatezza delle obiezioni mosse dalla difesa.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen..
1.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti – come quella sollevata dal ricorrente, che si è dolut dell’apposizione del vincolo reale su beni diversi da quelli indicati nel dispositivo dell’orig provvedimento di sequestro – vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez.1, ord. n.8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv. 280604; Sez. 2, sent. n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265103; sez.6, n. 16170 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259769). Ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. Il procedimento da seguire è quel stabilito dall’art. 667, comma 4: vale a dire, il giudice provvede, senza formalità, ordinanza, contro cui è possibile proporre opposizione dagli interessati, davanti allo stes giudice. Ove, però, venga irritualmente proposto ricorso per cassazione, tale ricorso non va dichiarato inammissibile ma, a norma dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione e conseguentemente trasmesso al giudice dell’esecuzione.
Sebbene l’argomento sia discusso ed abbia dato luogo ad opposte pronunce, l’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita la riqualificazione dell’atto d impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis” (v. tra le tante Cass. sez. n.14724/2004, Rv.228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 2 202599; Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093). Tale soluzione appare preferibile, non potendosi fare discendere l’inammissibilità della impugnazione, pur se intesa in “senso lato” (dal momento che l’opposizione all’esecuzione non rappresenta un rimedio impugNOMErio in senso proprio, cfr. sez. U, n.3026 del 28/11/2001, COGNOME Hawke, Rv. 220577), dalla erronea qualificazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono al contenuto dell’ordinanza, per cui l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall’ordinamento all’interessato, di avere una seconda pronuncia in merito alle sue doglianze (cfr. sulla tematica sez. U ord. n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221, che ha superato il principio espresso da sez. U n. 16 del 26/11/1997, COGNOME, Rv.209336).
2.Lo strumento processuale destiNOME a contrastare, nel caso di specie, la deliberazione adottata dal g.i.p., in funzione di giudice dell’esecuzione, è dunque costituito dall’incidente esecuzione introdotto con le forme dell’opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., da proporsi davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che procede a sua volta a norma dell’art. 666 cod. proc. pen.. E tanto deve avvenire sia nel caso in cui questi abbia deciso “de plano” come previsto dall’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 676 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (arg., ex multis, da sez.1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858; sez.2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; sez.6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454).
P.Q.M.
qualificata l’impugnazione come opposizione all’esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, 11/09/2024
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