Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18944 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 07/02/2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 18944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nata a Udine il 19/10/1964 nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Portogruaro il 23/05/1975 avverso l’ordinanza del 24/10/2024 della Corte d’appello di Trieste esaminati gli atti, il provvedimento e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata da NOME COGNOME persona offesa costituita parte civile, con riferimento ai capi 1), 2), 6), 20), 21) e 22) dell’imputazione, nel procedimento nei riguardi di COGNOME NOME, conclusosi con sentenza della Corte di appello di Trieste in data 3 luglio 2019, irrevocabile il 30 agosto 2022, volta a ottenere la declaratoria d’inopponibilità nei suoi riguardi della confisca disposta con detta sentenza, ovvero la statuizione che detta confisca non pregiudichi i suoi diritti al risarcimento e alle restituzioni con possibilità di soddisfacimento su tutti i beni facenti capo a condannato, ivi compresi quelli oggetto di confisca, infine l’ammissione, in via privilegiata, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011, del credito vantato quale vittima del reato.
A ragione della decisione, la Corte di appello ha in primo luogo richiamato i principi espressi in sede di giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva» (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME Vasile, Rv. 276163 – 01), salvo che la persona offesa dimostri l’esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato, che
consente l’equiparazione della parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo (Sez. 1, n. 7869 del 14/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285854 – 01).
Quindi ha ripercorso le vicende processuali che avevano interessato l’istante ed ha, infine, ritenuto che, nel caso di specie, la persona offesa, costituita parte civile nel giudizio di merito e destinataria di statuizioni di risarcimento del danno, aveva un interesse concreto e attuale ad appellare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso nella statuizione di confisca di fare salvi i diritti delle persone offese alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Ha, tuttavia, osservato che nessun fatto nuovo successivo al giudicato era stato allegato dalla parte civile, tale da legittimarla, nonostante l’avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l’intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca per il reato per il quale Ł stata pronunciata la condanna definitiva, tale non essendo la dedotta incapienza del condannato di cui si dava atto nell’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione.
COGNOME per il tramite dei difensori di fiducia avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con un unico atto con il quale denuncia l’erronea applicazione della legge penale e processuale.
Il ricorrente avversa l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’omessa statuizione da parte del Giudice di primo grado sulla salvezza dei diritti delle persone offese al risarcimento e alle restituzioni doveva essere oggetto d’impugnazione.
Osserva che il rifiuto di decidere da parte del Giudice di appello – pur sollecitato sul punto in sede di conclusioni – non aveva chances di essere rimosso dal giudice dell’impugnazione. Ciò perchØ soltanto con la cd. riforma Cartabia si Ł attribuita valenza generale al disposto di cui all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Tale norma, secondo la tesi della ricorrente, affermerebbe un principio senza esplicitarne le modalità di attuazione che, dunque, non può che essere lo strumento di cui all’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011.
In ogni caso, rileva infine, il provvedimento impugnato non contiene alcuna risposta sull’autonoma istanza svolta ai sensi del citato art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 20 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione dev’essere qualificata come opposizione al Giudice dell’esecuzione per le ragioni che s’indicano di seguito.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione provvede in ordine alla confisca senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’interessato.
Contro l’ordinanza, il rimedio esperibile Ł l’opposizione dinanzi al Giudice dell’esecuzione che procede ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
Ciò che non Ł avvenuto nel caso di specie, poichØ avverso il provvedimento con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente, inerente alla confisca, Ł stato proposto direttamente il ricorso per cassazione.
Sul provvedimento impugnato deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla
citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, cui si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte.
Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., Ł prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicchØ come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, RV. 271460); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità ha cognizione piena delle doglianze ed Ł il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.
La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev’essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228605; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, COGNOME, Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, COGNOME, Rv. 223464).
3. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Trieste affinchØ proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste.
Così deciso il 07/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME