Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 42977 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Francia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2024 del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, avente ad oggetto la restituzione del’immobile sito in Novi Ligure il INDIRIZZO, confiscato, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, all’esito della sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti per reati tributari.
Avverso l’indicato provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e). cod. proc. pen., in quanto, dalla documentazione in atti, emerge che la vendita dell’immobile sia intervenuta tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME, la quale ha pagato interamente il prezzo dell’immobile, che è stato poi conferito al fondo patrimoniale.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e, conseguentemente, gli atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione.
Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso in relazione – come nel caso di specie, trattandosi di restituzione di beni confiscati – a una materia indicata nell’art. 676 cod. proc. pen., – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio AVV_NOTAIO della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, posto che, in caso contrario, l’interessato ‘ si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame” da parte del giudice dell’esecuzione (ex multis, cfr. Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME e a., Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME e aa., Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, COGNOME e a., Rv. 258079).
Di conseguenza, per i motivi indicati, gli atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione all’esecuzione, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso. Così deciso il 19/11/2024.