Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1644 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1644 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Pisa il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 21/06/2025 del G.I.P. del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciata in relazione al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione dei seguenti atti e diritti: 1) atto notarile, AVV_NOTAIO 90042/29481 del 02/08/2005, trascritto con nota di trascrizione r.g. 17331 r.p. 8869 del 05/08/2005; 2) atto notarile, AVV_NOTAIO, n. 89302/28920 del 27/12/2004, trascritto con nota di trascrizione r.g. 24992 r.p. 13696 del 29/12/2004; 3) atto notarile, AVV_NOTAIO, n. 89226/28857 del 14/12/2004, trascritto con nota di trascrizione r.g. 24048 r.p. 13156 del 18/12/2004; 4) atto notarile, AVV_NOTAIO, n. 90130 del 26/09/2005, trascritto al reg. gen. 21444 reg. part. 12287 del 31/10/2005.
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando un vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Premette la difesa che NOME COGNOME – il cui procedimento fu definito con rito abbreviato – e NOME COGNOME – il cui procedimento fu definito con rito ordinario – furono condannati in relazione al delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di consentire a NOME di sottrarsi al pagamento delle imposte, cedendo fraudolentemente in data 11 giugno 2011 una quota pari alla metà della nuda proprietà dell’immobile sito in Firenze, INDIRIZZO, ad una associazione di volontariato, nonché il 100% delle quote sociali della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e conseguentemente tutti i numerosi beni immobili di proprietà della suddetta società e riconducibili alla COGNOME in data 22/06/2011 ad altra società di volontariato. Premette ancora la difesa che: a) i debiti erariali erano sorti qualche anno prima, risalendo le azioni esecutive al 2008, mentre NOME COGNOME aveva ricevuto la notifica del primo atto di accertamento il 6 novembre 2006; b) i diritti di uso e di abitazione erano stati costituiti in favore di NOME COGNOME nel 2004 e nel 2005, quindi in epoca non sospetta perché anteriore rispetto al momento in cui NOME COGNOME aveva appreso di avere un debito con l’Erario; c) al momento dell’acquisto dei diritti di uso e di abitazione, NOME COGNOME non era a conoscenza del debito maturato nei confronti dell’Erario, né poteva prevedere che sarebbero state commesse delle condotte aventi rilevanza penale nel 2011, rivestendo pertanto NOME COGNOME la posizione di terzo in buona fede.
Lamenta la difesa che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, NOME COGNOME non era stato condannato nel procedimento n. 5066/2011 R.G.N.R., sicchè l’argomento della intervenuta condanna utilizzato per sostenere che il ricorrente non potesse considerarsi terzo in buona fede era errato, così compromettendo la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione.
Lamenta, inoltre, la difesa che l’ordinanza impugnata non chiarisce per quale ragione la situazione debitoria di NOME COGNOME, risalente secondo il giudice dell’esecuzione a partire dal 1996, con posizioni debitorie aperte negli anni 2003, 2004 e 2006, fosse nota a NOME COGNOME negli anni 2004 e 2005 cui risalgono le trascrizioni di cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la cancellazione. Del resto, evidenzia la difesa, che i diritti dominicali coinvolti negli atti notarili di cu chiede cancellarsi la trascrizione non facevano capo a NOME COGNOME, ma a NOME COGNOME ed alla RAGIONE_SOCIALE
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste sull’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere riqualificato quale opposizione, a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il prosieguo della procedura.
L’ordinanza impugnata, infatti, il cui petitum riguarda la eliminazione dei “diritti di uso che impediscono l’effettività della confisca e il pieno trasferimento dei diritti in capo al RAGIONE_SOCIALE“, ha ad oggetto una materia – quella della confisca – rientrante tra le competenze previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale dettato dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ultima norma appresta lo strumento dell’opposizione, da presentare al medesimo giudice che si sia pronunciato nella predetta materia e che è tenuto a provvedere, secondo le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
Il rimedio dell’opposizione, inoltre, riveste un carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito, sia allorquando il giudice dell’esecuzione abbia proceduto de plano, sia nel caso in cui – come quello in esame – abbia deciso previa instaurazione del contraddittorio tra le parti: la ratio della norma, infatti consiste nella volontà legislativa di apprestare una ampia tutela al privato, nelle
materie richiamate dall’art. 676 cod. proc. pen., sancendo la necessità, dopo l’adozione del primo provvedimento, della proposizione dell’opposizione, in quanto ulteriore sede di merito che non va sottratta al contraddittorio delle parti. Se fosse consentito esperire direttamente il ricorso in sede di legittimità, l’interessato stesso risulterebbe, infatti, privato della fase del riesame del provvedimento, ad opera del giudice dell’esecuzione; questi, contrariamente al giudice di legittimità, ha però una cognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un decidente di merito (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, COGNOME, Rv. 284403; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, COGNOME, Rv. 257006; tra le non massimate, Sez. 1, n. 5045 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME). Invece di adire questa Corte, si sarebbe allora dovuto, più propriamente, attivare lo strumento dell’opposizione, specificamente apprestato dalla legge penale e .quindi preclusivo del ricorso per cassazione.
Tenuto conto del AVV_NOTAIO principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 27146), questa Corte ritiene di dover procedere alla conversione dell’impugnazione proposta in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 comma 4, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno.
Così deciso il 05/12/2025.