Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39255 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a BELGRAD0( SERBIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG Che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITEN U TO I N FATTO
Con ordinanza in data 15 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza depositata nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME volta alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di confisca con sentenza del 24 settembre 2019, rinvenienti sul c/c acceso sull’Isola di Man.
Avverso detto provvedimento proponevano ricorso entrambi i condannati tramite il difensore chiedendo l’annullamento del medesimo.
2.1 Con il primo motivo lamentavano violazione dell’art. 12 bis co 2 D.Lgs 74/2000, poiché il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto del fatto che la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte di profitto e del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’Erario.
Nel caso in esame il ricorrente faceva presente che il 10 dicembre 2018 era intervenuto accordo fra i condannati e l’Erario, tendente alla esatta determinazione del quantum dovuto e alla rateizzazione dei pagamenti, che in parte erano già stati corrisposti.
Alla data del 27 dicembre 2019 era stata pagata l’ultima rata di tale accordo. In pendenza della procedura e stante gli adempimenti, la confisca non poteva ritenersi esecutiva e produttiva di effetti, ma a fronte dell’esatto adempimento della pretesa fiscale era venuta meno la stessa ragione di essere della confisca, che, dunque, doveva ritenersi sterilizzata.
2.2 Con il secondo motivo lamentava il travisamento della prova, in particolare la mancata valutazione di prove decisive.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, affermava che l’importo della Imposta Unica sulle Scommesse evaso era pari a euro 24. 155. 165, 66 ed era dunque di gran lunga superiore all’importo effettivamente acquisito a seguito di confisca dell’Isola di Man e ciò anche in quanto il pagamento rateale dell’imposta riguardava la sola IRES 2014, mentre la confisca avrebbe dovuto essere mantenuta ferma a garanzia del pagamento dello IUS.
Tale quantificazione sarebbe stata frutto di un errore, poiché sia il Pm al momento della formalizzazione dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. e della conferma dell’imputazione, sia l’RAGIONE_SOCIALE Dogane avevano quantificato la IUS evasa in 5.070.053 euro; quanto, poi, alle somme versate in ottemperanza all’accordo vi sarebbe un residuo di 2.300.000 euro c.a.
Ecco, dunque, l’errore in cui sarebbe incorso il giudice che ha mantenuto la confisca per oltre 24 milioni di euro quando il debito residuo, in pendenza della rateizzazione, era di poco superiore a 2 milioni di euro.
il sostituto procuratore generale depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, che sia stato emesso ai sensi dell’art. 667 co 4 cod. proc. pen., ovvero irritualmente, come in questo caso, ai sensi dell’art. 666 cod proc pen, deve essere riqualificato quale opposizione e, pertanto, gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Catania, ufficio del giudice per le indagini preliminari, perché voglia procedere in tal senso fissando udienza nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti.
Infatti, in caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell’imputato, contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di restituzione , promossa, per la prima volta, dal terzo rimasto estraneo al procedimento, è esperibile il rimedio dell’opposizione davantì allo stesso giudice; ne deriva che deve ritenersi illegittima l’eventuale riqualificazione dell’atto di opposizione in ricorso per cassazione. La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che al soggetto terzo che rivendica per la prima volta la titolarità dei beni in sede esecutiva, deve essere fornita la particolare tutela derivante dalla sequenza contenuta negli artt. 676 , 667 comma quarto e 666 cod.proc.pen., che prevedono una prima valutazione “de plano” ed una seconda valutazione di merito, nel contraddittorio, ove venga proposta opposizione. (Sez. 1, Sentenza n. 32418 del 31/03/2016 Cc. (dep. 26/07/2016 ) Rv. 267478 – 01
Ed ancora, più in generale, in materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 stesso codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione (art. 667, comma 4) e non appello (art. 322 bis), con conseguente riqualificazione dell’atto di impugnazione come tale inoltrato. (Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002 Rv. 223464 01)
L’impugnato provvedimento deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al Tribunale di Catania, ufficio del giudice per le indagini preliminari.
PQM
Qualificata l’impugnazione come opposizione dispone la trasmissìone degli atti al Tribunale di Catania, ufficio GIP.
Così deciso il 2 luglio 2024