Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9974 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9974 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 09/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna emesso il 14 maggio 2025, proposta NOME, in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), accertato a Bari il 27 dicembre 2022.
La declaratoria di inammissibilità veniva deliberata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ex art. 461, comma 5, cod. proc. pen., sull’assunto che la fattispecie di reato contestata all’opponente prevedeva la sola pena detentiva dell’arresto nella misura edittale compresa tra sei mesi e due anni – e che, conseguentemente, non era possibile ammettere l’oblazione richiesta da NOME, nØ ai sensi dell’art. 162 cod. pen. nØ ai sensi dell’art. 162bis cod. pen.
Avvero questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 461, commi 2 e 4, cod. proc. pen.
Con tale doglianza, in particolare, si deduceva che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna proposta da NOME al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, atteso che l’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. non consente di dichiarare inammissibile l’opposizione nelle ipotesi di inammissibilità della richiesta di oblazione contenuta nell’atto di opposizione, non sussistendo alcun automatismo valutativo tra le due valutazioni. In tali ipotesi, infatti, all’inammissibilità dell’oblazione avrebbe dovuto conseguire l’emissione del
decreto di giudizio immediato da parte del giudice che ha emesso il decreto penale nei confronti dell’imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 461, comma 5, e 464, comma 1, cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna emesso il 14 maggio 2025, proposta NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, cod. antimafia, veniva pronunciata sul presupposto che il reato contestato all’opponente prevedeva la sola pena detentiva dell’arresto e che non era possibile ammettere l’oblazione , nØ ai sensi dell’art. 162 cod. pen. nØ ai sensi dell’art. 162bis cod. pen.
Tanto premesso, deve rilevarsi che nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, nelle quali, contestualmente all’opposizione al decreto penale, l’imputato presenti una domanda di oblazione, deve ritenersi che le due istanze restano autonome processualmente. Ne consegue che l’eventuale respingimento dell’istanza di oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione, ma comporta la prosecuzione del giudizio con l’istaurazione di una diversa sequenza procedimentale, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 461, comma 5, e 464, comma 1, cod. proc. pen.
Non si può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 3027 del 08/10/2009, Coppola, Rv. 245216 – 01, secondo cui: «Non determina automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna il rigetto della domanda di oblazione proposta contestualmente all’opposizione».
L’art. 464, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede che, con l’opposizione al decreto penale di condanna possano richiedersi, alternativamente, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.; mentre, in assenza di tali richieste ovvero in presenza di un’istanza priva dei requisiti prescritti per l’accoglimento dell’opposizione, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato dell’imputato.
Ne discende che, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, preso atto dell’opposizione presentata da NOME e dell’impossibilità di definire il procedimento mediante oblazione, ex artt. 162 e 162bis cod. pen., avrebbe dovuto procedere all’emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo ritenersi tale situazione processuale equiparata alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, come affermato da Sez.1, n.15547 del 23/10/2020, Orio, Rv. 279054 – 01: «La proposizione, con l’opposizione al decreto penale di condanna, di una richiesta non contemplata dalla legge processuale, non ne determina la inammissibilità, ma impone al giudice di procedere all’emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo ritenersi detta situazione equiparata alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta».
Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto affermato da Sez. 4, n. 10127 del 20/10/2002, dep. 2003, Botta, Rv. 223708 – 01, risalente ma tuttora consolidato, secondo cui: «Qualora l’imputato, nell’atto di opposizione al decreto penale di condanna, presenti un’istanza non contemplata dalla legge (nella specie di giudizio ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato».
Le conclusioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di bari – Ufficio G.I.P. per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME