Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28009 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28009 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Paola il 21/03/2006;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola del 24/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto penale di condanna n. 28/2025, emesso dal medesimo Giudice, il 20 marzo 2025, in quanto – pur proposta tempestivamente – non era stata inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato all impugnazioni.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 111-bis, 461 del codice di rito e 87-bis del d.lgs. 150/2022, nonché il vizio di motivazione; al riguardo osserva che, come risulta dalla ordinanza impugnata, il decreto penale era stato notificato all’imputato il giorno 21 marzo 2025 ed al difensore il 20 marzo 2025 e che l’impugnazione era stata trasmessa il giorno 3 aprile 2025, dal difensore, all’indirizzo PEC ‘gipgup.tribunaleEMAIL‘ anziché a quello corretto ‘clepositoattipenali.tribunaleEMAIL‘, ma che l’opposizione era stata comunque iscritta al n. 17/225 reg. imp. in data 4 aprile 2025 ed annotata in pari data sul S.I.C.P. Pertanto, avendo l’opposizione raggiunto il proprio scopo in considerazione della sua iscrizione nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale, essa non poteva essere dichiarata inammissibile alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 461 del codice di rito e 87-bis d.lgs. 150/2022 ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta l’opposizione inammissibile in quanto non diretta al corretto indirizzo PEC, sebbene non si possa applicare la causa di inammissibilità della impugnazione di cui al citato art. 87-bis anche alla opposizione al decreto penale di condanna, stante il principio di tassatività di tali cause (non estensibile in via analogica) ed il tenore testuale dell’art. 461, comma 4, cod. proc. pen.
tit •
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo del ricorso è fondato ed assorbente.
Invero, rispetto all’atto di opposizione al decreto penale di condanna, non trova applicazione la disciplina dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, previste dall’art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell’impugnazione ed i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen., cosicché, all’estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l’equiparazione automatica dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis, (Sez. 3, n. 7380 del 13/02/2025, Rv.287536-01; Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, P., Rv. 285978-01).
2.1. In sostanza, non vi è una automatica applicazione delle disposizioni relative alle impugnazioni all’opposizione al decreto penale di condanna, con la conseguenza che non si può considerare inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, a differenza di quanto affermato dal Procuratore generale nella requisitoria.
2.2. Peraltro, non essendo l’opposizione equiparabile alle impugnazioni, non trova applicazione la disciplina dell’inammissibilità dell’atto di impugnazione quando è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello, come previsto dall’art. 87-bis, comma 7, d. Igs. 150/2022.
2.3. Ciò per un triplice ordine di ragioni: a) in primo luogo, tale disposizione non prevede l’estensione della sua applicazione alle opposizioni, a differenza del comma 6 in cui viene espressamente stabilito; b) in secondo luogo, l’inoltro della e-mail ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato non può costituire causa di inammissibilità, applicabile alle sole impugnazioni poiché non favorevole (peraltro, come documentato dalla stessa difesa, l’atto di opposizione è stato inoltrato, in ogni caso, ad un indirizzo PEC riferibile alla cancelleria del GIP che aveva emanato il provvedimento impugnato ed era stato iscritto nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condannar c) in terzo ed ultimo luogo, l’art. 461, comma 4, cod. proc. pen. indica espressamente i casi in cui l’opposizione può essere dichiarata inammissibile (“oltre che nei casi indicati nel comma 2 – ossia, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso – quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata”), tra cui non rientra quello in esame, come di seguito evidenziato.
2.4. Per quel che interessa in questa sede, infatti, la specifica causa di inammissibilità è declinata dall’art. 87-bis, comma 7, lett. c) del D.Igs. n. 150 del 2022 (che ripropone, nella sostanza, il disposto della lett. e) del comma 6-sexies dell’art. 24 decreto-legge n. 137 del 2020), che individua il solo indirizzo, esplicitamente censito dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, quale unico luogo virtuale designato, presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per il deposito dell’atto di impugnazione.
Nel caso in esame, come risulta dall’esame degli atti (che questa Corte è autorizzata ad effettuare in ragione del vizio lamentato), l’opposizione è stata inviata alla competente cancelleria del giudice per le indagini preliminari, rispettando il dettato dell’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., ed è stata registrata nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna.
Deve aggiungersi che una simile interpretazione si pone in linea con la più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell’art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, RAGIONE_SOCIALE. Nel ripudiare l’acritico
ossequio al mero formalismo, la Corte europea sembra respingere l’applicazione di una regola, quando la stessa si riveli disfunzionale e contrastante con altre
norme e, al tempo stesso, altre letture ne risultino maggiormente coerenti con la o con l’impianto complessivo derivante dalla considerazione del
mens legis sistema in cui la norma stessa è chiamata ad interagire. Si è, in tal senso,
osservato come la formula utilizzata dal comma
1
dell’art. 111 Cost. – il giusto processo regolato dalla legge – trovi tutta la sua espansione quando sia la legge
a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di ex ante
ex post.
accesso al giudice, e non questi a selezionarle
L’opzione, formulata dal legislatore dell’emergenza, di definire un autonomo percorso normativo per il
deposito telematico di tutti gli atti di impugnazione deve, allora, essere letta alla luce degli evidenziati principi.
4. L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per il giudizio conseguente
l’opposizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Paola per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.