Opposizione a Decreto Penale: Quando un Errore Procedurale Costa Caro
L’opposizione a decreto penale è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, la sua presentazione deve seguire regole precise, la cui violazione può portare a conseguenze gravi, come l’inammissibilità del ricorso. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 38925/2024) offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di autosufficienza possano vanificare le ragioni di un imputato.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla richiesta di un imputato di essere rimesso nei termini per proporre opposizione a un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Inizialmente, l’istanza presentata al tribunale si basava sul presupposto che l’atto di opposizione, inviato insieme a una procura speciale, fosse andato smarrito negli uffici giudiziari. Il tribunale rigettava la richiesta.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, cambiando però la sua linea difensiva. In questa nuova sede, sosteneva che la stessa procura speciale, presentata tempestivamente, contenesse tutti i requisiti necessari per essere considerata essa stessa un valido atto di opposizione. Si lamentava, quindi, un errore di valutazione da parte del giudice, che non avrebbe riconosciuto l’idoneità di quel documento.
L’Importanza della Coerenza nell’Opposizione a Decreto Penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su principi cardine della procedura penale. I giudici hanno sottolineato come il motivo presentato in Cassazione fosse sostanzialmente diverso da quello avanzato in precedenza. L’imputato non aveva mai sostenuto, davanti al giudice dell’esecuzione, che la procura speciale valesse come opposizione; al contrario, aveva lamentato lo smarrimento di un atto distinto.
Questo cambio di strategia ha violato il requisito della specificità dei motivi di ricorso. In pratica, non si può presentare una questione completamente nuova in sede di legittimità se non è stata prima sottoposta al giudice del grado precedente.
Il Principio di Autosufficienza
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il principio di autosufficienza del ricorso. La Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile se, per essere compreso, richiede al giudice di cercare e consultare atti non allegati. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato né la procura speciale in questione, né l’istanza originaria presentata al tribunale. Questa omissione ha reso impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza delle sue argomentazioni.
I giudici hanno inoltre definito la richiesta del ricorrente come “eccentrica e priva di adeguata finalità logico giuridica”. Se davvero avesse creduto che la procura fosse l’atto di opposizione, non avrebbe avuto senso chiedere la ricerca di un altro documento smarrito.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso sulla base di due pilastri fondamentali. In primo luogo, la violazione del principio che impone una critica specifica al provvedimento impugnato. Il ricorrente, cambiando la sua versione dei fatti tra il primo grado e la Cassazione, ha di fatto introdotto un motivo tardivo, poiché non era mai stato sottoposto al vaglio del giudice dell’esecuzione. In secondo luogo, il mancato rispetto del principio di autosufficienza. L’omessa allegazione degli atti fondamentali menzionati nel ricorso (la procura e l’istanza originaria) ha impedito alla Corte di effettuare qualsiasi verifica, rendendo il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato con “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, proprio a causa della palese divergenza tra le questioni sollevate nei diversi gradi di giudizio. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva coerente e sul rigore formale richiesto negli atti di impugnazione, specialmente in un ambito delicato come quello dell’opposizione a decreto penale.
Perché il ricorso per l’opposizione a decreto penale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato in Cassazione era completamente nuovo e diverso da quello presentato al giudice dell’esecuzione. Inoltre, violava il principio di autosufficienza, in quanto il ricorrente non ha allegato i documenti essenziali per consentire alla Corte di valutare la sua richiesta.
Cosa si intende per “principio di autosufficienza” in un ricorso per cassazione?
È un principio processuale che impone al ricorrente di includere nell’atto di impugnazione tutti gli elementi necessari (trascrizione di atti, documenti rilevanti, ecc.) affinché la Corte possa decidere sulla base del solo ricorso, senza dover ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo processuale.
Quali sono le conseguenze economiche quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per colpa?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Sorrento il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 21.05.2024 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Torre Annunziata, adito per la restituzione in termini funzionale alla opposizione a decreto penale di condanna, da parte di COGNOME NOME. rigettava la richiesta.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 461 e 582 cod. proc. pen. in quanto si sostiene che il tribunale non si sarebbe avveduto della circostanza per cui l’atto di procura speciale presentato dal ricorrente tempestivamente all’indomani del decreto penale di condanna adottato nei confronti del medesimo, conteneva anche tutti i requisiti necessari per integrare un atto di opposizione al predetto decreto penale. Si lamenta dunque la mancata
valutazione della idoneità della procura speciale a contenere anche atto di opposizione a decreto penale.
Si aggiunge, che la domanda come ricostruita dal ricorrente appare peraltro anche eccentrica e priva di adeguata finalità logico giuridica: invero, se davvero l’istante avesse ritenuto di avere presentato tempestivamente, con l’unico atto di procura speciale anche l’opposizione a decreto penale, non si comprende la ragione di avere richiesto agli uffici giudiziari di ricercare il ritenuto, distinto a opposizione perso tra i meandri dei corridori giudiziari, e di avere piuttosto fatto ricorso all’AG quale giudice dell’esecuzione in presenza di rituale opposizione che avrebbe dovuto seguire dinnanzi all’ Autorità Giudiziaria investita in qualità di giudice che emise il decreto penale (anche esso assente in allegazione).
Invero in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vi manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegaz (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01).
5. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ri sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della cau inammissibilità”, colpa da ritenersi rilevante a fronte RAGIONE_SOCIALE ragioni inammissibilità, a partire dalla proposizione di questione del tutto diversa da proposta al giudice della ordinanza impugnata, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.