Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONFALCONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; letteisclitile le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di ammissione all’oblazione ex art. 162-bis cod. pen., formulata con l’opposizione al decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. emesso nei confronti di NOME COGNOME, dichiarando esecutivo detto decreto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 464, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per non avere il G.i.p. emesso a seguito di opposizione il decreto di giudizio immediato e avere, con provvedimento abnorme, dichiarato l’esecutività del decreto penale di condanna. Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, perché priva quest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276554: in motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l’imputato, con l’atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio; conforme Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, COGNOME, Rv. 247844, in cui si chiarisce che «le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell’oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione»; conforme Sez. 1, n. 21855 del 21/04/2004, COGNOME, Rv. 228515, in cui nel ribadire che in tema di decreto penale di condanna, il giudice ha l’obbligo di emettere il decreto che dispone il giudizio, qualora ritenga inammissibile la richiesta di oblazione formulata con l’atto di opposizione, si osserva che «la proposizione, da parte dell’imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 461 cod. proc. pen., preclude la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, con la conseguente
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formazione del giudicato sull’imputazione ivi cristallizzata, tanto che se la domanda di oblazione presentata contestualmente all’opposizione fosse stata dichiarata inammissibile dal Giudice, questi avrebbe dovuto comunque dare corso al giudizio conseguente all’opposizione, revocando il decreto opposto e l’eventuale ordine di esecuzione del decreto penale di condanna, che fosse emesso in conseguenza della rilevata inammissibilità dell’oblazione, integrerebbe un provvedimento abnorme»).
Invero, l’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. prevede che «il giudice se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norme del comma 1». Il comma 1 di detto articolo, ultima parte dispone che ove « l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta il giudice emette decreto di giudizio immediato». Dal combiNOME disposto di dette norme deve ritenersi che il rigetto della domanda di oblazione non comporti l’inammissibilità dell’opposizione, né consenta la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna. Va, peraltro, considerato che a norma dell’art. 162-bis, comma quinto, cod. pen. la domanda di oblazione «può essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado», facoltà di cui l’imputato con la dichiarazione di esecutività del decreto penale viene privato.
Ne consegue che il decreto penale, per effetto dell’opposizione, è ormai privo di una qualunque efficacia preclusiva, essendo destiNOME a essere revocato e sostituito da una nuova pronuncia giudiziale.
E’ evidente che il provvedimento oggetto di impugnazione, stilato a margine dell’opposizione al decreto penale e della contestuale istanza di ammissione all’oblazione, in cui il G.i.p. del Tribunale di Udine respinge la domanda di oblazione ai sensi dell’art. 162-bis, comma quarto, cod. pen. in ragione della gravità del fatto, e dichiara esecutivo il decreto penale, risulta emesso in violazione di legge e connotato da abnormità.
Detto Giudice, invero, avrebbe dovuto, pur rigettando l’oblazione, emettere decreto di giudizio immediato.
Vanno, conseguentemente, disposti l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribuna di Udine per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.