Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 6236 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a QUALIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATI -0
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 27/6/2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale COGNOME NOME ha chiesto la revoca della confisca dei beni siti in Giugliano in Campania alla INDIRIZZO, disposta con la sentenza 814/2015 pronunciata il 29/4/2015, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 9/4/2018 e divenuta irrevocabile il 29/9/2020.
Il giudice dell’esecuzione, considerato che l’istante aveva partecipato al procedimento di merito quale imputata dell’intestazione fittizia, reato per il quale è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, ha ritenuto che l’incidente di esecuzione non potesse essere presentato.
Ciò in quanto le statuizioni relative alla confisca avrebbero dovuto essere impugnate con i mezzi ordinari e, inoltre, in quanto l’attuale istanza, comunque, non si fonderebbe su prove nuove ma, piuttosto, su elementi già emersi e conosciuti durante il processo di merito che sarebbero stati solo formalmente apprezzati dal giudice di merito.
L’istanza, inoltre, sarebbe anche ripropositiva di una medesima richiesta già proposta e rigettata dal medesimo giudice. Profilo questo ulteriore e in ogni caso dirimente per il quale la richiesta sarebbe inammissibile.
Avverso, l’ordinanza, emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha proposto opposizione l’interessata deducendo che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto gli elementi indicati a sostegno della stessa sarebbero idonei a fondare una richiesta di revisione quanto alla disposta confisca e la competenza a decidere sul punto sarebbe del giudice dell’esecuzione, ciò anche in quanto con l’attuale istanza sarebbero state evidenziate prove ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella prima istanza proposta e, comunque, mai in precedenza valutate e considerate.
Con provvedimento in calce alla mali di trasmissione dell’opposizione, il 25/7/2023, il giudice dell’esecuzione, evidenziato che l’ordinanza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e non ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha qualificato l’opposizione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte.
In data 7 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso.
Per le “altre competenze”, quelle previste dall’art. 673 cod. proc. pen. il procedimento di esecuzione non è quello “ordinario, di cui all’art. 666 cod. proc. pen. ma quello stabilito dal combinato disposto degli artt. 676 e 667, comma 4 cod. proc. pen. che, appunto, prevede che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, di norma emesso de plano, può essere proposto soltanto opposizione e non ricorso per cassazione, neanche per saltum, e questo anche se per errore il giudice ha provveduto all’esito di udienza in contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).
L’ordinanza impugnata, assunta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ad oggetto la confisca, materia che rientra tra quelle previste espressamente dall’art. 676 cod. proc. pen. ed è stata deliberata de plano, previa acquisizione del parere del Procuratore generale, ma senza una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Deve essere ripristinata la struttura procedimentale prevista dal combinato disposto degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti.
Milita in tal senso l’orientamento giurisprudenziale prevalente che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).
L’impugnazione, già peraltro correttamente proposta come “opposizione” dal difensore, erroneamente trasmessa a questa Corte dal giudice dell’esecuzione, deve essere riqualificata come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli per il prosieguo della procedura.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli.
Così deciso il 5 dicembre 2023.