Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42501 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42501 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Corato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/04/2022 del Tribunale della libertà di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Taranto, che insiste
per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Taranto finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del delitto di cui all’art. 2 d.lg 74 del 2000, delitto in relazione al quale il COGNOME risulta indagato.
In particolare, la contestazione si riferisce a cinque fatture emesse dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente è il lega rappresentante, relative ad operazioni ritenute inesistenti e che la società ha poi indicato nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2016, con un’evasione i.v.a. ed i.r.e.s. di 50.279 euro ed i.r.a.p. di 11.016 euro.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, che deduce la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, 24 Cost., 321 e 358 cod. proc. pen.
Il difensore contesta la valutazione della sussistenza della gravità indiziaria operata dal Tribunale cautelare, evidenziando, in primo luogo, che dai plurimi documenti prodotti, emerge con evidenza che le operazioni in essere con il RAGIONE_SOCIALE sono veritiere e, pertanto, non è ammissibile desumerne l’inesistenza da irregolarità od omissioni (targhe degli automezzi non in regola, mancata sottoscrizione dei d.d.t., mancata tenuta della documentazione contabile, ecc.) addebitabili esclusivamente al RAGIONE_SOCIALE. In secondo luogo, lamenta il difensore che il Tribunale ha omesso di appurare se i pagamenti degli importi indicati in fattura siano stati effettivamente effettuati; al proposi aggiunge il difensore che era onere dell’accusa accertare tale circostanza, posto che non può farsi gravare sulla parte nei cui confronti è stato emesso il provvedimento ablativo l’onere di fornire preventivamente prova contraria, come affermato da Sez. 6, n. 16111 del 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge sicché è costante l’indirizzo di questa Corte secondo cui è escluso dall’area di sindacabilità il vizio di motivazione salvo che lo
stesso, nel caso in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, finisca per violare il dettato dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive l’obbligo di motivazione, a pena di nullità, delle ordinanze oltre che delle sentenze (si vedano, a conferma di tale conclusione, tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Napoli, Rv. 269656 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, ove si precisa essere meramente apparente la motivazione sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato).
Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo desunto il carattere fittizio delle operazion emesse dal RAGIONE_SOCIALE dalla oggettiva inoperatività del RAGIONE_SOCIALE medesimo, ricavata da accertamenti condotti dall’Agenzia delle entrate di Napoli, quali: l’assenza di lavoratori dipendenti e di Vial beni strumentali ovvero in affitto, noleggio o leasing, la mancanza di alcuna fornitori di materia prime, merci, servizi e prestazioni.
Oltre a ciò – circostanza che, di per sé, riveste carattere dirimente, non comprendendosi come un RAGIONE_SOCIALE privo di operatività abbia potuto fornire merci o servizi -, in replica alle doglianze difensive, il Tribunale cautelare, sostegno del fumus del carattere fittizio delle operazioni, ha puntualmente indicato ulteriori anomalie con riferimento a ciascuna delle fatture in contestazione (cfr. p. 6-10 dell’ordinanza impugnata), quali, ad esempio, la mancanza di documenti di trasporto; il ritardo con cui è stata emessa la fattura, senza però riportare alcun riferimento che trattasi di fattura differita, oltre ch priva di indicazioni circa il d.d.t.; la circostanza che la targa del veicolo con c sarebbe stato effettuato un trasporto di merce corrispondeva a un veicolo che aveva cessato la circolazione anni prima ovvero non era più circolante; la divergenza tra costo dei beni e quanto indicato in fattura, ecc.
Orbene, tale complessiva argomentazione, che non deve attingere un grado di valutazione degli elementi fattuali di grado analogo a quello della gravità indiziaria, relativa alle sole misure personali, ma unicamente, appunto, il fumus del reato per cui si procede, non può non ritenersi certamente assimilabile ad una motivazione assente od “apparente”, con conseguente possibile prospettabilità del vizio di violazione di legge, per il solo fatto di non ave accertato in concreto l’effettivo pagamento degli importi indicati in fattura, circostanza non necessaria alla luce degli elementi dinanzi indicati, già
chiaramente indicativi del fumus del delitto in esame. In ogni caso, il Tribunale cautelare ha valutato la copia dei bonifici prodotti dalla difesa, non annettendo alcuna rilevanza probatoria posto che, su di essi, è apposta la dicitura “il contenuto informativo riportato non possiede valore legale”, da cui desumendo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, che tali documenti non possono costituire elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento e, in ogni caso, a contrastare gli indizi dinanzi indicati.
Si osserva, infine, che il richiamo a Sez. 6, n. 16111 del 2016 è del tutto inconferente, posto che, come emerge dalla motivazione, in quella decisione il presupposto normativo del titolo cautelare adottato era l’art. 12 -sexies legge 356 del 1992, e, in riferimento ad esso, si era censurato il radicale errore motivazionale del provvedimento impugnato, che non considerava la necessità di provare il presupposto del sequestro e cioè la oggettiva sproporzione tra redditi e patrimonio: situazione che, all’evidenza, non attiene alla vicenda in esame.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2023.