Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45160 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45160 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/11/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord, con la quale NOME COGNOME, all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiara responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000 (perché in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE nonchè firmatario della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2012, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, annotando in contabilità fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti e indicava nella dichiarazione annuale Mod. NUMERO_DOCUMENTO elementi passivi fittizi pari ad euro 1.936.000,00 così evadendo l’imposto sul reddito della società pari ad euro 440.000,00 e l’imposta sul valore aggiunto pari ad euro 366.000,00. In Pistoia il 27.2.2013 e il 27.9.2013) e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione.
Eccepisce la nullità della sentenza per tardività della requisitoria scritta del Pg in base al disposto dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., essendo stata la predetta requisitoria trasmessa e comunicata fuori termine ed avendo eccepito la difesa il ritardo; lamenta, poi, l’omessa motivazione in ordine alla richiesta d rinnovazione parziale del dibattimento con conseguente rinvio a data immediatamente successiva al 25 gennaio 2023.
Con il secondo motivo deduce inosservanza di noma processuale e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di appello avevdconfermato l’affermazione di responsabilità recependo l’impianto argomentativo della prima decisione ed omettendo di rispondere alle doglianze difensive mosse con l’atto di appello.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di appello avevano espresso affermazioni inidonee a dimostrare in capo all’imputato il dolo specifico richiesto dalla norma; in particolare, si trattava di argomentazioni induttive eni manifestamente illogiche a sostegno del carattere oggettivo della fatturazione perché inidonee a provare la non esecuzione dei lavori e, conseguentemente, la consapevolezza dell’imputato di non dover pagare le fatture.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuta comprovata l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture di cui all’imputazione, mentre la documentazione fotografica in atti t . dava atto di come i terreni oggetto dei lavori fatturati avevano subito una completa modificazione morfologica tra il giugno 2011 e l’ottobre 2011.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 2 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, argomentando che le risultanze probatorie comprovavano il pagamento del corrispettivo dei lavori di cui alle fatture e della congruità dello stesso, nonché l’esistenza dei contratti e l’effettiva esecuzione degli interventi eseguiti dai prestatori d’opera; pertanto, i presenza di ragionevole dubbio circa l’inesistenza oggettiva delle operazione riportate nelle fatture, doveva ritenersi il difetto del dolo specifico nella condot dell’imputato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta; la difesa dell’imputato ha depositato memoria aggiuntiva nella quale ha confutato le argomentazioni del PG e successiva memoria con quattro motivi nuovi (erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione; erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di evasione; erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs 74/2000 ed omessa motivazione in ordine alla effettiva indicazione delle fatture indicate in imputazione stesse quali elementi passivi di reddito nella relativa dichiarazione; erronea applicazione dell’art. 2 dlgs 74/2000 e motivazione contraddittoria in relazione alla oggettiva inesistenza delle fatture indicate i imputazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, secondo le argomentazioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
La doglianza in punto svolgimento dell’udienza in sede di appello è manifestamente infondata, avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte che ha chiarito -con riguardo al giudizio di legittimità ma con principio estensibile al processo d’appello – che, in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l’eventuale ritardo nella comunicazione, può
determinare il rinvio dell’udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato o delle altri parti del procedimento (Sez. 4 – , n. 35057 del 17/11/2020, Rv. 280388 – 01; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694 – 02; Sez. 4, n. 49420 del 2022 Sez. 2, n. 40919 del 2022,Sez. 2, n. 45188 del 2021, non massimate).
Nella specie, come dedotto dallo stesso ricorrente, la difesa ha formulato le proprie conclusioni nei termini previsti sicché alcuna lesione delle prerogative difensive può ritenersi sussistente; il ricorrente, peraltro, neppure prospetta un concreto pregiudizio difensivo, limitandosi a lamentare, genericamente, che la Corte di appello avrebbe dovuto rinviare l’udienza per sanare il ritardo con cui era stata notificata la requisitoria del Procuratore generale, senza indicare specifici elementi che avrebbero determinato una effettiva lesione all’assistenza e rappresentanza dell’imputato.
Nè il ricorrente può dolersi della omessa motivazione da parte della Corte di appello su tale questione. Va, infatti, richiamato il principio consolidato in tema d motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705) ovvero non risultino concedibili per il difetto di ogni presupposto che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento (Sez.5, n.30410 del 26/05/2011, Rv.250583; Sez.6,n.20383 del 21/04/2009, Rv.243841; sez. 5, 7212/1989 Rv.184373).
Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa alla omessa motivazione in ordine alla richiesta ex art. 603 cod.proc.pen.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relati motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi – come avvenuto nella specie- la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez.2, n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è generico.
Il ricorrente lamenta che la sentenza di appello avrebbe trascurato di rispondere alle doglianze difensive proposte con l’atto di appello, senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo.
Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità della doglianza (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi in quanto tutti afferenti all’affermazione di responsabilità, sono inammissibili.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degl appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicat dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Ribadito che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, in aderenza alle risultanze processuali, ha evidenziato ed esaminato plurimi elementi fattuali (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emittente le fatture di cui all’imputazione era priva di struttura operativa, mezzi e dipendenti per effettuare i lavori commissionati; tale RAGIONE_SOCIALE non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini delle imposte sui rediti e Iva relativi ai periodi successiv all’anno 2005; mancato riscontro probatorio dell’allegato subappalto dei lavori ad altre ditte; anomala accensione di un conto corrente da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), i quali, complessivamente valutati, dimostravano la fittizietà dei rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, l’oggettiva inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture indicate in imputazione ed il consapevole inserimento delle stesse da parte dell’imputato nella contabilità e nel dichiarazioni fiscali dell’anno 2013 RAGIONE_SOCIALE, così fondando l’affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000 (pp da 3 a della sentenza impugnata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.L’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell’art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 61 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 20/09/2023