Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11049 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11049 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Niscemi il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12 maggio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Gela, in data 9 dicembre 2024, ha condannato COGNOME NOME per i reati di cui ai capi a) (art. 2 del d.lgs n.
74 del 2000) nonché c) e d) dell’imputazione (art. 8 del d.lgs. cit.), dallo stesso commessi, il primo (riguardante la utilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2014, 2015 e 2016 per operazioni inesistenti) nella veste di amministratore di fatto dal 30/01/2014 e di rappresentante legale dal 16/11/2015 della RAGIONE_SOCIALE, e i restanti due (riguardanti l’emissione in favore della RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2014, 2015 e 2016, di fatture per operazioni inesistenti) nella veste di amministratore di fatto dal 30/01/2014 e di rappresentante legale dal 16/11/2015 della RAGIONE_SOCIALE
Ha confermato altresì la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 8 (riguardante l’emissione di fatture nei confronti della RAGIONE_SOCIALE suddetta) commesso nella veste di amministratore unico e di rappresentante legale dal 30/01/2014 al 16/11/2015 della RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 24/02/2014 fino al 16/11/2015 (e non fino al 30/11/2025 come originariamente contestato).
2.Hanno presentato ricorso entrambi gli imputati.
2.1. COGNOME NOME ha presentato un primo motivo con cui ha lamentato l’errore percettivo in cui sarebbe caduta la Corte territoriale ritenendo che la sentenza di primo grado avesse riconosciuto la prescrizione del reato ascritto al capo c) quanto ai fatti commessi nell’anno di imposta 2014, ciò che in realtà non era accaduto, posto che il Tribunale aveva per tale reato, anzi, applicato il relativo trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso, dopo avere precisato che il reato in questione è reato di natura istantanea che si consuma al momento dell’emissione dell’ultima fattura per anno d’imposta e che la data di consumazione del relativo reato sarebbe da individuare in quella del 30 agosto 2014, ha rilevato come il reato si sarebbe prescritto in data 30 novembre 2024.
2.2. Con un secondo motivo relativo al capo a) dell’imputazione ha eccepito la illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la stessa, pur a fronte di costi dedotti e documentati dalla difesa relativi alla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2014, ha ugualmente ritenuto la inattività della stessa, e dunque la inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, così giungendo alle medesime conclusioni adottate per gli anni 2015 e 2016, ove proprio il criterio della inesistenza dei costi aveva invece fondato per dette annualità la natura meramente cartiera della società .
2.3. Con un terzo motivo ha lamerktato la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, interpretato restrittivamente giacché in capo al ricorrente sarebbero stati configurati per le medesime fatture contestualmente i reati di cui agli artt. 2 e 8 cit. sulla base della considerazione che le condotte sarebbero state poste in essere nella veste di due diverse persone giuridiche. Sottolinea tuttavia che senza un soggetto che emetta fattura per operazioni inesistenti il dichiarante risulterebbe
privo del supporto probatorio idoneo a giustificare i costi portati in deduzione dal reddito così come a sua volta l’emittente non si proporrebbe altro fine se non quello di agevolare l’utilizzatore ricevendone un compenso. Nella specie, a partire dal 16 novembre 2015, COGNOME era amministratore unico e rappresentante legale sia di NOME che della RAGIONE_SOCIALE e pertanto la condotta di emissione di fatture inesistenti mancherebbe del requisito essenziale dell’altruità dal momento che la stessa sentenza riconosce che le stesse venivano emesse dal COGNOME allo scopo di consentire la commissione del reato di utilizzazione di cui al capo a) dell’imputazione.
2.4. Con un quarto motivo si duole della esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche fondata dalla sentenza di primo grado sulla ripetitività della condotta per tre anni consecutivi e per avere disertato il contraddittorio dibattimentale; oppone, invece, la inesistenza di un dovere di partecipazione al contraddittorio in quanto contrastante col diritto al silenzio e, d’altro canto, l valorizzabilità, in senso favorevole, RAGIONE_SOCIALE modalità contestate giacché gli importi RAGIONE_SOCIALE fatture sarebbero stati destinati al pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzioni dei dipendenti, dell’effettività dei lavori realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE e del diritto, in ogni ca a dedurre costi compatibili per importi e tipologia con quelli per i quali sarebbe intervenuta condanna.
Con il proprio ricorso NOME ha lamentato con un primo motivo la’ mancata motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del . dolo specifico del reato giacché la Corte territoriale avrebbe confuso la mera irregolarità formale RAGIONE_SOCIALE condotte con l’elemento finalistico richiesto dalla fattispecie senza dare conto degli specifici indici rivelatori del programma orientato all’altrui evasione.
3.1. Con un secondo motivo ha lamentato il vizio motivazionale relativo alla qualifica di amministratore e alla natura del ruolo rivestito. La Corte territorial avrebbe affermato la responsabilità valorizzando la mera titolarità della carica senza tuttavia verificare, come necessario, l’effettivo contributo causale apportato o una compartecipazione materiale o morale alle condotte di emissione, accontentandosi, in altri termini, di un automatismo di responsabilità; richiama sul punto la insufficienza della sola carica rivestita essendo invece necessario verificare la compartecipazione materiale e morale al fatto in particolare con riguardo alle condotte e ai profili soggettivi richiesti dalla norma incriminatrice dunque, è necessario che il legale rappresentante abbia avuto cognizione del fatto illecito potendo egli essere ritenuto responsabile per le condotte poste in essere dagli amministratori di fatto solo in conformità ai parametri generali sul dolo nel concorso di persone.
3.2. Con un terzo motivo ha lamentato l’erronea applicazione dei criteri di decorrenza e di computo del termine di prescrizione del reato di cui al capo c) dell’imputazione avendo la Corte individuato nel 2026 la data di maturazione della prescrizione per il reato ascrittogli senza un’adeguata ricostruzione del momento di consumazione e della regola che colloca, con riferimento a pluralità di fatture, la consumazione del reato al primo documento facendo decorrere il termine prescrizionale dall’ultimo emesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME è inammissibile per carenza di interesse. Come chiaramente evincibile dal dispositivo della sentenza di primo grado, il Tribunale di Gela ebbe già a dichiarare, anche con riferimento a COGNOME, la estinzione del reato di cui al capo c), limitatamente alle condotte dell’anno 2014, perché prescritto, come del resto confermato dal fatto che, a pag. 28 della motivazione, la stessa sentenza individuava, quali anni da prendere in considerazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, e come poi effettivamente fatto, i soli anni di imposta 2015 e 2016. Tale esito, quindi, è stato correttamente interpretato dalla sentenza impugnata laddove la stessa, a pag.1, ha appunto premesso come il Tribunale avesse dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati «in relazione al reato di cui all’art. 8 d. Igs. 74/2000 limitatamente ai fatti commessi nell’anno di imposta 2014, ascritto al capo c) della rubrica». Né può, evidentemente, ostare a tale conclusione il fatto che, a ben vedere, il reato si prescrivesse solo in data 28/03/2025, stante il dies a quo del 30/8/2014 (quale ultima data di emissione di fattura nel relativo anno) e la sospensione di 186 giorni dovuta ai rinvii effettuati dal 13/03/2023 al 12/06/2023 e dal 18/12/2023 al 21/04/2024, non essendo tale statuizione stata impugnata dal Pubblico Ministero. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nessuna doglianza, in definitiva, quindi, anche solo di non applicazione effettiva della prescrizione, può essere mossa ad una statuizione, favorevole all’imputato, dichiarata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello anche in punto di esclusione del relativo reato dal calcolo della pena, difettando peraltro ogni altro interesse concreto sul punto (del resto neppure enunciato dal ricorrente, quanto al mancato accertamento della responsabilità atto a superare la mera constatazione della prescrizione, del resto già solo non prospettabile non essendo la confisca del profitto stata pronunciata con riferimento alle condotte sub capo c) dell’imputazione).
1.1. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.
Anche al di là del fatto che il motivo si risolve nel replicare fondamentalmente le medesime osservazioni già mosse con l’atto di appello, la Corte territoriale ha utilizzato, in termini niente affatto illogici, plurimi criteri, e dunque non unicamente la assenza di costi, per ritenere la inesistenza della società emittente, dando atto, in particolare, RAGIONE_SOCIALE generiche descrizioni RAGIONE_SOCIALE fatture emesse (pag. 3), della mancanza di una reale struttura imprenditoriale, mancando sedi operative, beni strumentali, attrezzature e personale adeguato (pag. 6), della sostanziale riconducibilità dei costi del 2014 a spese sostenute verso la stessa RAGIONE_SOCIALE e della mancata produzione di alcuna documentazione atta a giustificare le operazioni fatturate o a spiegare le anomalie bancarie come la assenza di movimentazioni sul conto corrente a fronte di ingenti fatturazioni (pag. 7) e, infine, della mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, dell’omissione sistematica di ogni obbligo tributario e contabile e dell’assoluta inagibilità patrimoniale della medesima (pag. 9).
Il motivo è dunque manifestamente infondato.
1.2. E’ parimenti inammissibile anche il terzo motivo, incentrato sull’invocata violazione dell’art.9 d. Igs n. 74 del 2000. Sostiene infatti il ricorrente che, avendo egli ricoperto le vesti di legale rappresentante sia della società emittente che di quella utilizzatrice, non avrebbe potuto configurarsi il concorso dei due reati, vietandolo appunto l’art. 9 richiamato.
Sennonché, come spiegato da questa Corte in particolare con la sentenza Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, COGNOME, Rv. 277978 – 01, seguita da plurime altre, la ratio della norma richiamata è semplicemente quella di evitare che il solo fatto dell’emissione della fattura possa concretare il concorso nella utilizzazione della stessa, così come, all’inverso, che il solo fatto della utilizzazione possa concretare il concorso nella sua emissione, ratio che, palesemente, non può ricorrere laddove, come nella specie, proprio in virtù della veste sia di legale rappresentante della società emittente che di legale rappresentante di quella utilizzatrice, RAGIONE_SOCIALE medesime fatture venga fatta al tempo stesso, con distinte condotte materiali, sia emissione che utilizzazione. E nella specie, è risultato che l’imputato ebbe sia ad emettere che ad utilizzare, nei rispettivi diversi ruolo, le medesime fatture.
1.3. E’ infine inammissibile anche il quarto motivo avendo la Corte rappresentato, tra gli altri elencati, quale motivo di per sé ostativo alle circostanze attenuanti generiche, la perseveranza dell’imputato nella determinazione delittuosa «per ben tre annate consecutive», con ciò facendo corretta, piana, e non illogica, nella specie, applicazione del principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (v., da ultimo, Sez. 6, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 01).
Quanto al ricorso di NOME, sono inammissibili i primi due motivi di ricorso, trattabili congiuntamente.
Va infatti premesso che, con riferimento al primo motivo, volto a censurare la motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine al dolo specifico del reato di cui all’art. 8 cit., con l’atto di appello l’imputato aveva “strutturato” la doglian circoscrivendola specificamente al ruolo unicamente formale ricoperto di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, nel senso, cioè, che egli mai avrebbe esercitato poteri gestionali o decisionali, ciò escludendo, dunque, in radice, la consapevolezza dell’eventuale emissione di fatture per operazioni inesistenti e la specifica intenzione di commettere il reato relativo; dunque, a ben vedere, al di là del riferimento formale al dolo specifico, e lungi dal censurarsi la finalità evasiva della condotta, si censurava in realtà la ritenuta sussistenza del dolo generico, ovvero il profilo oggi denunciato in particolare con il secondo motivo, che tale aspetto ha ulteriormente approfondito.
Posto allora che, in base ai principi generali discendenti, per l’appello, dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., e, per il giudizio di legittimità, dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., la puntualità della risposta della Corte territoriale deve essere evidentemente commisurata alla doglianza specificamente posta, da ciò ulteriormente discendendo che il primo motivo di ricorso può essere in tanto apprezzato in quanto coerente con tale assetto, introdotto appunto dallo stesso atto di appello, da un lato quanto affermato sul punto dalla sentenza impugnata offre logica e adeguata risposta e, dall’altro, il motivo si rivela generico se non eccentrico rispetto al motivo di appello, essendo invece il secondo motivo manifestamente infondato.
La Corte, infatti, oltre ad avere sottolineato, a pag. 3, la omissione di dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2014 al 2017, la mancanza di documentazione contabile alcuna e di beni e attrezzature e la fittizietà della sede legale, ha aggiunto essere decisivo, ai fini dell’addebito, il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbi intrattenuto rapporti esclusivamente con la RAGIONE_SOCIALE, ciò connotando la consapevolezza, che doveva derivare in capo al COGNOME da tale dato obiettivo, di amministrare una società cartiera, affidata alla regia di COGNOME. Una tal spiegazione, del resto, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, nell’ analizzare le implicazioni di carattere soggettivo derivanti dal ruolo di
“prestanome”, ha individuato gli elementi dirimenti, caratterizzanti quanto meno il dolo eventuale, nell’accettazione della carica, e nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE criticità gestionali della società con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell’amministratore di fatto (tra le altre, Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507 – 01; ); va aggiunto che in ipotesi di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, quale fatto logicamente desumibile dalla stessa impostazione della censura svolta, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767 – 01).
2.1. Anche il terzo motivo di ricorso, denunciante la intervenuta prescrizione del reato residuato di cui al capo c) (in altri termini, quello di cui all’anno 2015), inammissibile per manifesta infondatezza.
E’ infatti insegnamento costante di questa Corte quello per cui, in caso di pluralità di emissione di fatture nel medesimo anno, il reato si consuma alla data di emissione dell’ultima (v. tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n.47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 – 01) . Nella specie, dunque, anche avendosi riguardo alla delimitazione temporale RAGIONE_SOCIALE condotte poste in essere da COGNOME alla data del 16/11/2015, quale momento di cessazione della carica di legale rappresentante, è alla fattura del 21/10/2015 (ovvero l’ultima riconducibile anche alla “gestione” di COGNOME) che si deve avere riguardo, con conseguente maturazione della prescrizione, tenuto conto dei dieci anni complessivi derivanti dalla elevazione di cui all’art.17 comma 1-bis d. Igs. n. 74 del 2000 e della sospensione per 186 giorni, già indicata sopra, alla data del 26 aprile 2026, ad oggi non ancora intervenuta.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 18 febbraio 2026