Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Cimadolmo (Tv) DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Cimadolmo (Tv) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Conegliano (Tv) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Treviso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/6/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di COGNOME e dei COGNOME, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di COGNOME;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, quest’ultimo in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/6/2021, la Corte di appello di Venezia riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 17/1/2020 dal Tribunale di Treviso, con la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi da H) O) della rubrica, tutti contestati ai sensi del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propongono ricorso per cassazione gli stessi imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME:
mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta di concordato in appello. La Corte di merito avrebbe rigettato la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. sostenendo che i tre ricorrenti avrebbero così ottenuto una pena analoga a quella del coimputato COGNOME, al quale era stato contestato un solo reato; si tratterebbe, tuttavia, di un argomento illogico, non potendosi comparare le posizioni di imputati che hanno chiesto di essere giudicati con riti differenti. Si chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, affinché la richiesta di concordato possa essere nuovamente proposta;
mancanza di motivazione sul profilo soggettivo dei delitti di cui ai capi H), I) ed L). La Corte di appello non avrebbe risposto ai motivi di gravame con i quali si evidenziava che l’operazione in esame non era sarebbe eseguita al fine di evadere le imposte, ma con l’intento di superare la crisi economica e di concedere finanza alla “RAGIONE_SOCIALE” (di seguito, ‘`RAGIONE_SOCIALE“), società del gruppo, intraprendere nuove iniziative imprenditoriali. In particolare, sono richiamati numerosi elementi logici (pagg. 14-15), documentali e testimoniali dai quali emergerebbero evidenti l’assenza del dolo di reato e l’esigenza di finanziare la citata società, facendola lavorare (non potendo più accedere alla cava ove svolgeva la propria attività), così come di fornire una provvista a “RAGIONE_SOCIALE” (incaricata dall’altra) per l’acquisto di una cava in Slovenia (come peraltro emerso in una sentenza del Tribunale di Piacenza pronunciata in altro giudizio). La decisione impugnata avrebbe ignorato questi argomenti, non prendendo in esame la tesi alternativa offerta dalla difesa e, dunque, meritando di essere cassata. Con il motivo successivo, peraltro, si ribadisce c:he la Corte di appello non avrebbe esaminato le finalità sottese alle operazioni :n oggetto, ed avrebbe riscontrato il profilo oggettivo del reato di cui all’articolo 2, d. Igs. n. 74 del 2000, con argoment manifestamente illogico, che non terrebbe c:onto degli esiti dibattimentali e dal quale, peraltro, non emergerebbe affatto il dolo di evasione. La sentenza, peraltro, non avrebbe valutato in modo adeguato la già citata pronuncia del Tribunale di Piacenza (erroneamente ritenuta non irrevocabile), con la quale sarebbe stato
espresso quantomeno il ragionevole dubbio che “il segmento RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE” fosse inesistente, con assoluzione di NOME COGNOME dalla contestazione di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000;
– ancora con riguardo agli stessi reati, poi, la sentenza non avrebbe considerato che, quanto al 2010, la “RAGIONE_SOCIALE” (di seguito, “RAGIONE_SOCIALE“) avrebbe dedotto la sola quota di ammortamento per 137.500,00 euro, a fronte di prestazioni pattuite per 1,35 milioni di euro; che per l’anno successivo, avrebbe dedotto l’importo totale derivante dai rapportini (615.780,00 euro); che i lavori fatturati sarebbero stati eseguiti, a tutto concedere, almeno in parte (come da testimonianze richiamate). Ebbene, la Corte di appello – per ritenere integrati i reati – avrebbe dovuto riscontrare che le prestazioni rese da “COGNOME” a “COGNOME” fossero state inferiori a 137.500 euro (ammontare degli elementi passivi indicati in dichiarazione), quanto al 2010, e a 615.780,00 euro, quanto al 2011, e non, invece, far riferimento al diverso ammontare di 1,35 milioni di euro. Analogamente, la stessa sentenza non avrebbe motivato quanto all’effettivo valore delle prestazioni rese, ossia se questo potesse coincidere con i costi dedotti nella misura appena richiamata;
– con particolare riguardo al capo I), poi, si contesta la motivazione della pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto il reato di cui all’art. 2, d. Igs. n del 2000, in presenza di meri rapportini mensili ed annuali emessi dalla “RAGIONE_SOCIALE“. L’art. 1, stesso decreto, infatti, definirebbe gli “altri documenti” per operazio inesistenti come quelli aventi rilievo probatorio analogo alle fatture in base all norme tributarie (ad esempio, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, scheda carburanti, nota di credito), non potendosi, dunque, riconoscere la stessa natura a semplici riepiloghi interni, come nel caso di specie. La diversa e ben più ampia interpretazione offerta dalla Corte di appello, peraltro, comporterebbe che un qualunque foglio di appunti potrebbe rilevare ai sensi dell’articolo 2 in esame, così però violandosi la volontà del legislatore, che avrebbe circoscritto la portata della qualifica ai documenti con rilievo probatorio analogo “in base alle norme tributarie”, tra i quali non rientrerebbero di certo i rapportini oggetto del capo
– con riferimento, di seguito, al capo M), e richiamati i termini della vicenda, si contesta innanzitutto la mancanza di motivazione in punto di dolo, non riscontrandosi risposta agli argomenti sollevati con il gravame. In particolare, il ricorso evidenzia che l’operazione sarebbe stata sostenuta dal solo scopo di finanziare la “RAGIONE_SOCIALE“, e che tale finalità sarebbe stata riconosciuta dalla Guardia di finanza e confermata da tutti i testimoni. Ancora, si sostiene che sarebbe assurdo immaginare che i ricorrenti avessero corso il rischio di perdere silos del valore di oltre 14 milioni di euro per risparmiare solo 36.880 euro di IVA e 11.145 euro di IRES, peraltro lasciando all’acquirente “RAGIONE_SOCIALE” ben 12.400 euro,
ossia una somma superiore all’IRES evasa. Ebbene, su tali considerazioni, specifico oggetto di appello, mancherebbe ogni motivazione;
ancora con riguardo al profilo soggettivo del reato, poi, si contesta la motivazione della sentenza laddove ha escluso la citata tesi del finanziamento; la Corte di appello, infatti, avrebbe omesso di valutare gli elementi documentali e testimoniali emersi (dai quali risulterebbe la finalità lecita sottesa alle va operazioni) e non avrebbe neppure ipotizzato una spiegazione alternativa per tale concatenarsi di fatti;
alla luce delle stesse considerazioni, poi, i ricorsi lamentano la carenza di motivazione quanto alle doglianze sul profilo oggettivo del reato; la sentenza, infatti, avrebbe ignorato completamente un quadro probatorio stringente e coerente, evitando di prendere posizione anche su quei profili di “illogicità contabile” appena sopra richiamati;
in relazione al capo O) della rubrica, di seguito, si lamenta il vizio d motivazione in tema di dolo; l’argomento steso dalla Corte di appello, infatti, sarebbe tanto carente quanto contraddittorio. Sotto il primo profilo, si afferma che la sentenza non spiegherebbe perché il mancato versamento (lell’IVA non potesse essere addebitato allo stato di crisi che aveva pacificamente investito la società e l’intero gruppo; sotto il secondo, si contesta c:he la motivazione prima sosterrebbe che l’amministratore avrebbe dovuto dimostrare che la crisi non fosse a lui imputabile e di aver fatto tutto il possibile per evitarla, quindi riterrebbe comunque irrilevanti le considerazioni difensive sul dissesto patrimoniale e sugli sforz compiuti dai soci;
con specifico riguardo alla posizione di NOME COGNOME, poi, i ricorsi rilevano la carenza di motivazione sul relativo punto di gravame; la difesa avrebbe infatti evidenziato – in forza degli esiti dibattimentali – che la ricorrente sarebbe stata u mero prestanome, totalmente estranea all’amministrazione! della “RAGIONE_SOCIALE” e presente in azienda solo quando veniva chiamata per firmare qualche documento, senza adottare alcuna decisione;
si contesta, di seguito, la violazione di legge con riguardo al termine di prescrizione del reato di cui al capo L) contestato a NOME COGNOME per il 2011 (L’annualità precedente è stata già dichiarata prescritta). L’art. 8, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000, infatti, costituirebbe norma di favore, ed il reato contestat non potrebbe essere ritenuto continuato; la prescrizione, quindi, dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2011, non dal 31 dicembre dello stesso anno. Ancora in tema di prescrizione, poi, i ricorsi lamentano che la Corte di appello ne avrebbe disposto la sospensione dal 30 maggio 2017; in quella data, tuttavia, il rinvio sarebbe stato richiesto dal pubblico ministero e le difese si sarebbero limitate ad associarsi, tanto che il Tribunale non avrebbe sospeso i termini. L’effetto di cui
all’art. 159 cod. pen., dunque, dovrebbe farsi decorrere dal 19 settembre 2017, non dal 30 maggio dello stesso anno;
la mancanza di motivazione è poi dedotta quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; in particolare, la sentenza non avrebbe esaminato il motivo di gravame che – proprio sulle entità della pena – avrebbe evidenziato l’assenza di finalità evasiva nelle condotte contestate;
la carenza di motivazione è ancora dedotta con riguardo alla confisca. La Corte di appello, in particolare, avrebbe affermato che fosse necessario aggredire il patrimonio individuale degli imputati in quanto la “RAGIONE_SOCIALE” non ne avrebbe più avuto uno proprio; il processo verbale di constatazione in atti, per contro, affermerebbe che la società sarebbe proprietaria di impianti di produzione, concessi in affitto, nonché titolare di partecipazioni societarie. Tutt’altro, dunque che una scatola vuota. Anche sul punto, pertanto, la sentenza dovrebbe essere annullata;
infine, si contesta la motivazione nella parte in cui non avrebbe valutato che le imposte sarebbero state comunque, nelle more, pagate, così da non giustificarsi la confisca; la difesa avrebbe prodotto tutta la documentazione necessaria sul punto, ma la sentenza non ne avrebbe tenuto adeguato conte.
COGNOME:
-mancanza e carattere apodittico della motivazione. Riportati ampiamente la sentenza di primo grado, i motivi di appello e le memorie depositate nei due gradi di merito, si contesta che la Corte avrebbe argomentato in modo palesemente viziato, quando non apparente, in ordine all’elemento oggettivo del reato, del quale non sarebbero stati provati i caratteri, né la riferibilit ricorrente. La pronuncia si fonderebbe su affermazioni possibilistiche ed astratte, che confermerebbero la responsabilità del COGNOME in mancanza di qualunque elemento obiettivo, ad esempio con riguardo all’effettiva redazione della fattura numero 98 ed alla sorte del pretium sceleris individuato dai Giudici (pari a 12.400,00 euro), che nulla proverebbe essere mai stato destinato al ricorrente, né da questi percepito;
ancora con riguardo al profilo oggettivo del reato, e riportato il primo motivo di appello, si contestano poi la contraddittorietà e la illogicità della motivazione specie con riguardo alla data di redazione della fattura; la Corte di merito, infatt pur non essendo in grado di indicare con precisione tale giorno, l’avrebbe riferito comunque al periodo in cui il COGNOME era legale rappresen1:ante della “RAGIONE_SOCIALE” (27/7/2011-28/12/2011), senza però considerare che il numero di partita IVA della destinataria – riportato sul documento – sarebbe quello della “RAGIONE_SOCIALE“, sorta soltanto il 16/1/2012 per mutamento della ragione
sociale della “RAGIONE_SOCIALE“. La Corte, pertanto, non avrebbe accertato – come da motivo di gravame – che la fattura sarebbe stata certamente emessa nel gennaio 2012, come peraltro confermato dal fatto che sarebbe pervenuta alla “RAGIONE_SOCIALE” con lettera accompagnatoria del liquidatore del 6/1/2012 – soltanto il 9/1/2012. A questa data, tuttavia, il ricorrente non avrebbe ricoperto più alcuna carica sociale, dovendo pertanto andare esente da responsabilità; affermata, invece, con argomento palesemente viziato e da censurare;
ancora sul punto, il ricorso contesta ulteriormente la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, non avendo la Corte d’appello compiuto una lettura coerente delle stesse circostanze di fatto comunque riscontrate. La sentenza, in particolare, avrebbe affermato che la fattura n. 98 sarebbe ideologicamente falsa, così come la lettera di trasmissione; che la “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe assunto tale ragione sociale soltanto il 16/1/2012; che la fattura ed il relativo (presunto) fluss finanziario non recherebbero lo stesso importo; che la contabilità della società sarebbe stata rettificata dopo la chiusura dell’anno, al 31/12/2011, quando il ricorrente non rivestiva più la carica di amministratore; che la fattura in oggetto sarebbe stata annotata nella contabilità della “RAGIONE_SOCIALE” solo il 31/7/2012; ebbene, tutto ciò nonostante, la sentenza avrebbe riconosciuto certa ed indubitabile la responsabilità del COGNOME, così rendendo una motivazione palesemente apodittica e viziata nei termini denunciati;
la stessa censura argomentativa, infine, è mossa quanto al profilo psicologico del reato, che sarebbe stato riconosciuto in sentenza con affermazioni ancora apodittiche e manifestamente illogiche. Richiamate le considerazioni in fatto di cui ai motivi precedenti, si precisa che l’unico dato certo emerso dall’istruttoria sarebbe che il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore della società soltanto per l’acquisizione dei silos e per portare a definizione i successivo contratto di leasing, senza che fosse emerso alcun coinvolgimento in eventuali condotte illecite come quella contestata al capo N) dell’imputazione.
I ricorrenti hanno depositato memoria e prodotto documentazione a sostegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono manifestamente infondati.
Con riguardo al primo motivo, con il quale si contesta la motivazione quanto al rigetto della richiesta di concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis co proc. pen., il Collegio ne evidenzia l’inammissibilità: non è condivisibile, i particolare, l’assunto secondo cui la stessa richiesta sarebbe stata rigettata solo perché – applicando la pena concordata – i ricorrenti avrebbero ottenuto la stessa
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sanzione del COGNOME, al quale è contestato un solo reato. Con argomento ben più ampio, infatti, al paragrafo 7 (pagg. 12-15) la Corte di appello ha valutato complessivamente il trattamento sanzionatorio proposto, evidenziandone – con affermazioni congrue e non censurabili – la piena inadeguatezza, in rapporto alla gravità dei fatti contestati e riconosciuti: ciò, in particolare, con rigua all’aumento di pena a titolo di continuazione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a NOME COGNOME, alla mancata sospensione condizionale della pena a NOME COGNOME, oltre che alla confisca, che gli appellanti proponevano di revocare del tutto e che, per contro, era stata disposta in primo grado per la rilevante somma di poco inferiore a 6,5 milioni di euro.
Il motivo zero dei ricorsi, dunque, non può essere accolto; neppure, peraltro, laddove lamenta che la sentenza non avrebbe specificato quale pena, nel caso, sarebbe risultata congrua, dato che una simile indicazione non è affatto richiesta al Giudice nel procedimento di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen.
In ordine, poi, ai profili di responsabilità riconosciuti a carico dei ricorre (capi H, L, M, O), occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice d legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale dell decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie – documentali e testimoniali – già ampiamente esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
La comune ed ampia doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive e non discusse risultanze dibattimentali, oltre che del tutto priva di illogicità manifeste; come tale, quindi, non censurabile I ricorrenti, ancora in via generale, lamentano poi che la sentenza non avrebbe preso in esame la lettura alternativa dei fatti (in sé pacifici) odgetto del processo proposta dalle parti e asseritamente riscontrata dagli esiti istruttori; quest censura, tuttavia, non considera, per un verso, che una diversa ricostruzione degli
eventi, ancorché plausibile, non sarebbe comunque sufficiente a sovvertirne un’altra non manifestamente illogica, e, per altro verso, che quest’ultima contenuta nelle sentenze di merito – si impone per il suo rigore e per la stretta aderenza alle prove raccolte, così da risultare, invero, come l’unica ricostruzione logicamente affidabile nell’ambito di una valutazione complessiva dei fatti.
Per quanto concerne, innanzitutto, il contratto di manutenzione dei silos ed assistenza tecnica che la “RAGIONE_SOCIALE” aveva stipulato con la “RAGIONE_SOCIALE“, i Giudici di merito ne hanno sottolineato la palese strumentalità rispetto ai reati contestati ai capi H), I) e L), nell’ottica dell’evasione di imposta di cui all’art. 2, d. Igs. n. 7 2000; non poteva trovare accoglimento, infatti, la tesi per la quale il negozio sarebbe stato stipulato per un fine lecito, ossia finanziare la “RAGIONE_SOCIALE“, facendola lavorare (sarebbe stata impossibilitata a svellere la propria attività presso una certa cava, causa la perdita della concessione di transito su una strada) e consentirle di fornire alla RAGIONE_SOCIALE la provvista necessaria ad acquistare una cava in Slovenia.
Le sentenze, sul punto, hanno innanzitutto evidenziato che:
il contratto – della durata di 6 anni, per complessivi 8 milioni di euro+IVA (1.350.000,00 euro annui) – aveva visto la “RAGIONE_SOCIALE” corrispondere un poderoso ed ingiustificato acconto di 6,6 milioni di euro (di cui erano sl:ati versati circa milioni), con fatture portate nella dichiarazione relativa all’anno 2010;
b) la somma era stata poi retrocessa alla stessa appaltarte, in due tranches, a conferma della fittizietà dell’operazione. In particolare:
bl) tra ottobre e novembre 2010, la “RAGIONE_SOCIALE” aveva girato 3,3 milioni ottenuti dalla “RAGIONE_SOCIALE” alla “RAGIONE_SOCIALE“, la quale, a sua volta, aveva subito richiesto 93 assegni circolari per 3,246 milioni di euro, poi incassati proprio dall “RAGIONE_SOCIALE“, detratta la somma di 53.769 euro, trattenuta da “RAGIONE_SOCIALE“;
b2) 2,182 milioni di euro erano stati pagati mediante compensazione per la sottoscrizione – da parte di “COGNOME” – di un prestito obbligazionario emesso dalla “RAGIONE_SOCIALE“; questa sottoscrizione era stata però giudicata apparente, perché apposta dopo che i relativi termini erano scaduti e senza che la “COGNOME” avesse ottenuto alcun interesse sulle somme, negli anni a seguire.
Il profilo oggettivo del reato, dunque, doveva ritenersi pienamente provato, al pari di quello psicologico, che all’evidenza aveva sostenuto l’intera operazione, giustificandone ogni passaggio, logico soltanto nell’ottica di cui alla rubrica.
La Corte di appello, di seguito (e contrariamente a quanto si afferma nei ricorsi), ha esaminato sul punto anche la lettura alternativa degli eventi proposta dalla difesa, ed ha steso ancora una motivazione del tutto logica e rigorosa.
In particolare, quanto alla necessità di finanziare la “RAGIONE_SOCIALE” in crisi, sentenza ha sottolineato che – bilanci alla mano – l’attività estrattiva svolta er
continuata, e che il calo dei ricavi si poteva giustificare con la crisi d edilizio, come peraltro sostenuto anche dal teste COGNOMECOGNOME che aveva predispos bilancio consolidato del gruppo.
Quanto, poi, alla necessità di fornire provvista alla “RAGIONE_SOCIALE” per l’acq di una cava in Slovenia, la sentenza ha evidenziato, in primo luogo, che non vi alcuna prova che attestasse una trattativa così avanzata da giustificare la ri (al mandante) di “mezzi necessari” per ben 3,3 milioni di euro: non risultav infatti, scambi di corrispondenza, proposte, controproposte o negozi preparat come invece sarebbe stato necessario, date le somme coinvolte. Contro la lett difensiva, inoltre, operava il già richiamato ritorno delle somme alla “Fornac parte della stessa “RAGIONE_SOCIALE“, tramite i citati 93 assegni circolari richiest dopo aver ricevuto le somme dalla “COGNOME“; sul punto, la Corte di appell osservato – con argomento incensurabile – che, contrariamente ad ogni log contrattuale, la mandataria “RAGIONE_SOCIALE” aveva preso a restituire la provvist “RAGIONE_SOCIALE“) appena dopo averla ricevuta (dalla “COGNOME“), invece di trattene nel caso, restituirla a fronte di trattative interrotte. Questa oggettiva dunque, dimostrava che nessuna esigenza commerciale aveva giustificato un acconto dell’importo di 6,6 milioni di euro, fatturati ed immediatamente rest senza concludere l’affare.
Non solo.
La decisione impugnata ha preso in esame anche la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza 1’8/1/2019 nei confronti di NOME COGNOME amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, che ne aveva giudicato la contestazione di all’art. 2, d. 1gs. n. 74 del 2000, proprio con riguardo al rapporto tra la la “RAGIONE_SOCIALE“. Ebbene, preso atto di una pronuncia assolutoria, la Corte appello ne ha tuttavia negato portata decisiva nella vicenda in ogg sottolineando, in particolare, che la motivazione: a) aveva esamin esclusivamente un segmento dell’operazione, senza poter valutare le pro assunte in questo processo; b) non aveva esaminato le caratteristiche d mandataria, risultata una società che commercializzava biglietti da visita ( da documentazione esibita alla Guardia di finanza). Ancora, è stata richiamat deposizione di tale NOME COGNOME, escusso nel giudizio di Piacenza, sottolineando questi – che aveva svolto funzioni di mediatore per l’acquisto della cava riferito di non aver intrattenuto rapporti con la “Graficomrn” e di non disponibilità di alcun documento. In sintesi, è stato riscontrato che l’accert in quella sede aveva avuto ad oggetto i soli rapporti “NOME“RAGIONE_SOCIALE“, c che nulla era stato “stabilito”, con carattere vincolante nel presente pro quanto: a) al contratto di manutenzione e assistenza di cui ai capi in esam
alla giustificazione per l’emissione di fatture in acconto per 6,6 milioni di euro; alla retrocessione della provvista nei termini sopra richiamati.
Ancora, e sempre con motivazione rigorosa e logica, la Corte di appello ha giustificato nella sola ottica dell’imputazione il fatto che “RAGIONE_SOCIALE” avesse infine trattenuto la somma di 53.700 euro; premesso che il gravame non diceva nulla al riguardo, la sentenza ha comunque evidenziato l’inverosimiglianza di una mandataria, per un verso, così affidabile da ricevere 3,3 milioni di euro sulla parola, e, per altro verso, così “sbadata” da trattenere la somma indicata senza alcuna causale. Somma che, dunque, si poteva giustificare soltanto come il prezzo – infine pagato dalla “RAGIONE_SOCIALE” – per la partecipazione all’operazione fraudolenta.
La natura di questa è stata poi riscontrata dal Giudice di appello anche in ragione della mancata esecuzione, se non del tutto parziale, delle attività comprese nel contratto di appalto. Richiamando prove testimoniali, infatti, la sentenza ha evidenziato che questi interventi erano stati del tutto saltuari e, come tali, non potevano giustificare affatto il pagamento delle somme elevate previste nell’atto (1.350.000 euro annui); sul punto, come è stato giudicato attendibile il teste COGNOME, così non lo è stato il teste COGNOME, responsabile amministrativo del gruppo, che non aveva saputo ricordare nessun’altra impresa esterna – fuorché la “RAGIONE_SOCIALE” – a cui fossero stati affidati lavori di manutenzione, aveva definito u contratto da 8 milioni di euro come “un po’ di manovalanza” ed aveva dimostrato di conoscere ben poco dell’esecuzione dello stesso appalto. Ancora una motivazione del tutto congrua e logica, quindi, che non può esser qui contestata con il richiamo a numerose altre testimonianze, peraltro non univoche nel senso contrario, come quello contenuto alle pagine 24-26 dei ricorsi, con argomento in fatto proprio della sola fase di merito.
Ancora sul punto, peraltro, la Corte di appello ha poi esaminato la questione della congruità del valore delle prestazioni, sulla quale l’impugnazione lamenta che non sarebbe stato spiegato se queste potessero davvero valere quanto i costi dedotti (imposte dirette), ossia 137.500 euro per il 2010 e 615.780 euro per il 2011. Ebbene, il Giudice del gravame ha osservato – con argomento logico – che la questione non poteva essere esaurita nella valutazione di congruità di qualche occasionale lavoro, ma, complessivamente, doveva riguardare l’effettiva esecuzione di un contratto che prevedeva un corrispettivo annuo di 1.350.000 euro; esecuzione che l’istruttoria aveva palesemente negato, senza che i ricorrenti avessero introdotto efficaci elementi probatori di segno contrario, tali da offrire una ricostruzione alternativa soverchiante di fronte a quella adottata dalle sentenze di merito.
Sotto altro profilo, e con riguardo al solo capo I), la Corte di appello ha poi valutato se i “rapportini mensili ed annuali” indicati in rubrica potessero essere
qualificati come “altri documenti” ai sensi dell’art. 2, comma 1, d. Igs. n. 74 de 2000, fornendo risposta affermativa.
È stato richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma a), del decreto citato, a mente del quale per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in part o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a sogge1:ti diversi da quelli effettivi. Di seguito, la sentenza ha sottolineato che, nel caso di specie, non s discuteva di mera documentazione interna di un’impresa, ma di documentazione che l’appaltatore aveva posto a disposizione del committen1:e per provare costi riferibili all’anno d’imposta 2011. Dal PVC della Guardia di finanza, in particolare, era risultato che la “RAGIONE_SOCIALE” aveva tenuto conto, ai fini del reddito, dei rapporti citati, riepilogativi delle prestazioni e dei relativi costi, così da doversi esclude con argomento del tutto congruo – quella limitata rilevanza probatoria che i ricorrenti lamentano.
La stessa censura di omessa motivazione è poi sollevata anche con riguardo al capo M), relativo alla seconda operazione contestata, quale la locazione dei silos; si tratta, tuttavia, di motivi del tutto infondati, perché meramente reiterat di questioni già affrontate dai Giudici del merito, e ancora risolte con ampio, solido e ragionato argomento, immeritevole di censura.
Come già per l’altra operazione, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che l’unica lettura logica del dibattimento era quella sostenuta dal capo di imputazione, ampiamente riscontato, mentre quella offerta dalla difesa risultava segnata da inconciliabili aporie. In particolare, era stata accertata un’operazione inesistente, composta da: a) la vendita dei silos – per 14,094 milioni di euro – da “RAGIONE_SOCIALE” a “RAGIONE_SOCIALE“; b) la successiva sottoscrizione, da parte di quest’ultima, di un aumento di capitale ad “RAGIONE_SOCIALE“, proprio mediante il conferimento dei silos, divenuti di proprietà della seconda; c) la fattura n. 98/2011, oggetto d contestazione, emessa da “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE” come acconto per affitto dei silos per gli anni 2011 e 2012, per 212.400 euro, poi portata in dichiarazione; d) il bonifico emesso lo stesso giorno da “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti di “RAGIONE_SOCIALE“, a titolo apparente di restituzione finanziamento, per l’importo di 200.000 euro; e) l’ulteriore bonifico che quest’ultima aveva eseguito, per la medesima somma, a favore di “RAGIONE_SOCIALE“, che, a sua volta, l’aveva versata alla “RAGIONE_SOCIALE“, apparentemente per il pagamento dei silos; f) dopo pochi giorni, la liquidazione in cui era stata posta la “RAGIONE_SOCIALE“, che così non aveva più compiuto operazioni commerciali. I silos – peraltro sempre rimasti nella disponibilità della
“RAGIONE_SOCIALE” – erano quindi ritornati nella SUEI proprietà, con recupero pressoché integrale della somma (apparentemente) versata.
A riprova dell’inesistenza dell’operazione, inoltre, già il Tribunale aveva evidenziato: a) l’assenza di documentazione relativa al contratto di affitto; b) la natura meramente “formale” della “RAGIONE_SOCIALE“, che peraltro operava nel settore del mobilio da cucina; d) l’utilizzo di uno schema fraudolento tipico, all’esito del qual l’emittente la fattura aveva ottenuto un compenso di 12.400 euro, quale somma non retrocessa.
La Corte di appello, anche in questo caso, ha poi preso in esame la lettura alternativa offerta dalla difesa, e ne ha evidenziato – con argomento più che logico – la totale inattendibilità. In particolare, si era sostenuto che la “RAGIONE_SOCIALE” “RAGIONE_SOCIALE” avrebbero voluto eseguire un contratto di sale and lease back, e che – di fronte all’improvviso cambio di atteggiamento da parte di banche e società di leasing – avrebbero deciso di rivolgersi ad un terzo soggetto (la “RAGIONE_SOCIALE“), al quale sarebbero stati ceduti i silos, ma del quale sarebbe stata necessaria una integrazione di capitale; dal che, le operazioni in oggetto. Ebbene, la sentenza impugnata ha sottolineato, in senso contrario a questa prospettazione, che; a) la difesa non aveva offerto neppure un’indicazione circa l’istituto di credito o la società di leasing che avrebbe gestito l’operazione; b) non era stato fornito alcun riscontro alla circostanza per cui tali enti, ad un certo punto, non sarebbero stati più disponibili a concludere il contratto con una società del gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, mentre lo avrebbero fatto con un terzo; c) non era stato spiegato – né tantomeno riscontrato – per quale ragione gli stessi soggetti che avrebbero dovuto concedere il leasing si sarebbero, invece, fidati di una mera scatola vuota, che formalmente operava nel settore dei mobili da cucina, che non aveva sede né documentazione contabile (come direttamente riscontrato dalla Guardia di finanza) e che aveva un modesto capitale (30.000 euro), tale, tuttavia, da generare un debito verso la “RAGIONE_SOCIALE” di 13,9 milioni di euro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le sentenze di merito, dunque, hanno confermato appieno l’ipotesi accusatoria, riscontrando il carattere oggettivo e soggettivo anche di questo reato, con motivazione che non consente censura. In termini contrari, peraltro, non si può accedere all’argomento difensivo per il quale sarebbe stato del tutto illogico, per i ricorrenti, rischiare di perdere silos del valore di 14 milioni di euro ottenere, alla fine, un’evasione complessiva (tra IRES ed IVA) di meno di 50.000 euro; questa tesi, infatti, risulta evidentemente smentita dalla sentenza di appello, che ha sottolineato come la “RAGIONE_SOCIALE” non avesse mai rischiato di perdere alcunché, in quanto l’operazione era stata ideata ed organizzata in tutte le sue fasi, ed aveva peraltro consentito ai ricorrenti di rimanere costantemente nella disponibilità materiale dei silos, infine “recuperati” anche a proprietà piena. La
somma evasa, dunque, costituiva pieno profitto del reato, e quanto infine non retrocesso alla stessa società rappresentava, anche in questo caso, il compenso per chi aveva concorso nell’operazione illecita.
Dal che, dunque, la piena consumazione della fattispecie, riscontrata in ogni suo elemento costitutivo, compreso il dolo specifico, all’esito di un complessivo ed argomentato esame della vicenda che ha tenuto conto – disattendendoli in modo esplicito o implicito – anche di tutti gli argomenti difensivi.
Con riguardo, poi, al motivo sul dolo del delitto di cui al c:apo O) (art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000) (n. 9), contestato a NOME COGNOME ed alla madre NOME COGNOME, la sentenza impugnata ha steso ancora una mol:ivazione logica ed adeguata: richiamata la costante giurisprudenza di legittimità sul tema, qui da confermare, la Corte di appello – come già il Tribunale – ha rilevato che il mancato pagamento dell’IVA aveva costituito il frutto di una precisa e meditata scelta degli amministratori della società. Sebbene, infatti, il debito d’imposta risaliss principalmente ad un’unica operazione, ossia al passaggio di tutti i beni della “RAGIONE_SOCIALE” ad una società di nuova costituzione (per l’appunto, la “RAGIONE_SOCIALE“), la stessa era risultata chiaramente volta a svuotare il magazzino della prima, ormai vera bad RAGIONE_SOCIALE, continuando a svolgere l’attività imprenditoriale con il nuovo ente, ancora sano. In questo contesto, i referenti dell’alienante e dell’acquirente coincidevano, nella persona dei due ricorrenti, i quali, dunque, dovevano ritenersi perfettamente consapevoli del fatto che l’IVA non sarebbe mai stata versata, procedendo comunque all’operazione.
Sotto altro ma connesso profilo, poi, i Giudici di merito hanno negato fondatezza alla tesi per la quale l’imposta non sarebbe stata versata per grave crisi finanziaria, sottolineando trattarsi di un gruppo societario che continuava a godere di finanziamenti bancari per 17 milioni di euro, e che aveva – ancora nel 2018 – ricavi per 5,6 milioni di euro (come indicato nell’atto di appello, senza peraltro specificare se il dato si riferisca alla singola società o all’intero grupp Quanto, infine, alle perdite che la famiglia COGNOME avrebbe subito a causa di vicende bancarie, la sentenza di appello ne ha evidenziato la sostanziale assenza di prova, non risultando possibile valutare quale fosse stato l’eventuale sacrificio economico personale dei due ricorrenti (la madre amministratrice di diritto, il figlio amministratore di fatto), anche perché non era conosciuto l’ammontare delle risorse personali con le quali, eventualmente, far fronte alle difficoltà finanziari del gruppo.
Nessuna assenza o contraddittorietà di motivazione, dunque, ma un argomento logico basato su una logica lettura degli elementi offerti ai Giudici di merito; il secondo vizio lamentato, peraltro, non si riscontra in alcun modo, dato che le asserzioni difensive in punto di dolo sono state ritenute irrilevanti perché
non adeguatamente provate e, anzi, superate dalle considerazioni sopra richiamate ad evidenza del dolo del reato.
Con riferimento, di seguito, alla posizione della ricorrente COGNOME (motivo n. 10), la Corte osserva che la censura proposta si sviluppa con caratteri di merito, dunque inammissibili, riportando considerazioni di puro fatto (l’estraneità della stessa all’amministrazione della società, avendo ella ricoperto un ruolo meramente formale) e stralci di deposizioni. Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata ha motivato ancora con logico e solido argomento, tutt’altro che assente, evidenziando che la COGNOME aveva rivestito il ruolo di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” in modo consapevole, su richiesta del figlio, assumendo, dunque, tutti i doveri di controllo derivanti dalla carica stessa; con conseguente responsabilità penale anche per le condotte tenute dall’amministratore di fatto, attribuibili alla ricorrente eventualmente a titolo di dolo eventuale che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è compatibile con il dolo specifico richiesto dalla norma (per tutte, Sez. 3, n. 52411 del 19/6/2018, B., Rv, 274104). A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza di appello ha richiamato anche la testimonianza dell’ex responsabile amministrativo della società, NOME COGNOME, il quale aveva riferito che la COGNOME era stata portata a conoscenza della comunicazione IVA del febbraio 2012; tanto che il Giudice di secondo grado l’ha definita “prestanome consapevole”.
Risulta manifestamente infondato, ancora, il motivo di ricorso (n. 11) con il quale si eccepisce l’avvenuta prescrizione del capo L) (art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000) contestato a NOME COGNOME; come correttamente affermato dalla Corte di appello, infatti, la tesi per la quale il relativo termine decorrerebbe d 1°/1/2011, e non dal 31/12/2011, deve essere respinta in forza dell’art. 8, comma 2, decreto citato, richiamato nella stessa impugnazione.
In particolare, al ricorrente è contestato – quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” – di aver emesso più fatture e rapportini per operazioni inesistenti, al fine di consentire alla “RAGIONE_SOCIALE” l’evasione di imposte; questi documenti erano stati emessi (oltre che nel 2010, anno per il quale la prescrizione è stata dichiarata con la sentenza in esame) fino all’ottobre 2011, da considerare, dunque, dies a quo per il calcolo della prescrizione. Proprio a norma dell’art. 8, comma 2, citato, infatti, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesiste nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato; con la conseguenza – più volte affermata da questa Corte – che il termine di prescrizione decorre dall’emissione o rilascio dell’ultimo dei documenti, non certo del primo come affermato nei ricorsi. Il Collegio, dunque, intende dare continuità all’indirizzo secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistent previsto dall’art. 8 in esame, è un reato istantaneo che si consuma nel momento
di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse (Sez. 3, n. 47459 del 5/7/2018, COGNOME, Rv. 274865; Sez. 3, n. 25816 del 21/4/2016, COGNOME, Rv. 267664; Sez. 3, n. 10558 del 6/2/2013, COGNOME, Rv. 254759; Sez. 3, n. 20053 del 14/4/2022, COGNOME, non massimata). Secondo la Corte, tale canone costituisce attuazione della chiara disposizione che, nella norma citata, in deroga agli ordinari principi previsti dall’art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione, preved un regime di favore per l’imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell’arco del medesimo arco di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l’aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, consegue che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall’ultimo di essi.
Da questo principio discende quindi che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. I), d.l. 13 agosto 2011, in. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17/9/2011, che stabilisce l’aumento del termine di prescrizione nella misura di 1/3 per i delitti previsti dag artt. da 2 a 10 dello stesso decreto; quanto all’art. 8 in oggetto, ed in presenza di atti interruttivi, tale termine è dunque pari a 10 anni, ed è perciò maturato – anche al netto delle sospensioni (2 anni, 7 mesi e 9 giorni) – il 1°/10/2021, quindill 10 –Cit 2.14-alt pronuncia della sentenza impugnata.
Ne deriva, peraltro, l’irrilevanza dell’ulteriore motivo proposto in tema (n. 12), che contesta la sospensione dei termini di prescrizione come conteggiata – fino al 9/1/2020 – dal 30/5/2017 e non dal 19/9/2017; la questione – che si intuisce sollevata nell’ottica della prescrizione – non potrebbe infatti avere alcun effettiv rilievo sul tema, in forza di quanto appena sopra rilevato.
Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio (motivo n. 13), i ricorsi lamentano che la Corte di appello non avrebbe esaminato un aspetto dirimente sollevato con il gravame, ossia che le condotte di reato non sarebbero state sostenute da finalità di evasione. Ebbene, sul punto appare agevole osservare che tutte le fattispecie contestate (artt. 2 ed 8, d. Igs. n. 74 del 2000) sono rette da dolo specifico, quale proprio il fine di evasione (per sé o per altri), mancando il quale gli imputati avrebbero dovuto essere assolti perché il fatto non costituisce reato. L’impugnazione, peraltro, non attinge le considerazioni spese in sentenza sullo stesso punto, che hanno ribadito con argomento più che congruo la pena già irrogata, valutando in modo completo tutti i profili oggettivi e psicologici dei deli accertati.
Di seguito, ed in ordine alla confisca per equivalente (motivo n. 14), non può essere accolta la censura che contesta l’aggressione del patrimonio personale dei ricorrenti pur a fronte di quello societario, ritenuto del tutto ,adeguato (proprie immobiliari, partecipazioni societarie). Pronunciandosi sulla stessa questione, infatti, la sentenza di appello ha evidenziato che la “RAGIONE_SOCIALE” (ultima denominazione dell’originaria “RAGIONE_SOCIALE“) non aveva un patrimonio aggredibile, e che la “RAGIONE_SOCIALE” era stata spogliata dell’intero magazzino, così trasformandosi in bad RAGIONE_SOCIALE non più operativa e priva di dipendenti.
Inammissibile, infine, risulta il motivo n. 15, con il quale si lamenta l’assenza di motivazione quanto all’avvenuto pagamento di tutte le imposte, quel che avrebbe dovuto comportare la revoca della confisca. Premesso il carattere evidentemente fattuale del rilievo, sviluppato (pagg. 49-50) con immediato richiamo a numerosi documenti in atti, il Collegio osserva che la questione è stata rigettata dalla Corte di appello ancora con argomento adeguato: la sentenza, in particolare, ha rilevato che il pagamento dell’intero debito tributario non era stato provato, come da documentazione richiamata ed oggetto di valutazione. La questione, peraltro, potrà esser nuovamente proposta in sede esecutiva.
Il ricorso di COGNOME risulta manifestamente infondato: la Corte di appello, pronunciandosi sulle medesime questioni di merito qui riprodotte, ha reso una motivazione non manifestamente illogica e priva della dedotta contraddittorietà, così confermando con argomento incensurabile l’affermazione di responsabilità per il capo N) della rubrica, con riguardo all’art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“.
In particolare, quanto al profilo oggettivo del reato (e, dunque, all’emissione della fattura NUMERO_DOCUMENTO per operazioni inesistenti, al fine di conseni:ire alla “RAGIONE_SOCIALE” evadere le imposte), la sentenza ha innanzitutto riscontrato i numerosi errori presenti sul documento, già rilevati dalla Guardia di finanza: 1) il numero di partita IVA era quello della “RAGIONE_SOCIALE“, costituita il 24/11/2011 e con denominazione modificata (da “RAGIONE_SOCIALE“) il 16/1/2012; 2) il pagamento della fattura era avvenuto prima ancora che la stessa – con lettera accompagnatoria – giungesse al destinatario: 3) la stessa lettera indicava in modo errato il liquidatore della “RAGIONE_SOCIALE” quale NOME COGNOME invece di NOME COGNOME.
Muovendo da questi elementi obiettivi, la Corte di appello ha quindi concluso per la falsità ideologica tanto della fattura (compilata in modo maldestro, con gli errori indicati) quanto della lettera accompaqnatoria; tuttavia, e pur sostenendo l’impossibilità di accertare la data di redazione della prima, ne ha riferito l responsabilità al ricorrente, al riguardo evidenziando rilevanti ed oggettivi elementi indiziari.
In particolare, il COGNOME era risultato aver presieduto il consiglio amministrazione il 29/7/2011, quando era stato deliberato l’aumento di capitale della società, atto strumentale al compimento dell’illecito – come sopra richiamato – al fine di ammantare l’operazione con un apparente contratto di sale and leaseback. Ancora, il flusso finanziario collegato alla fattura era avvenuto il 19 dicembre 2011, quando il ricorrente era amministratore della società; a quella data, infatti, la “RAGIONE_SOCIALE” aveva eseguito un bonifico per 212.400,00 euro, in favore della “RAGIONE_SOCIALE“, proprio in relazione alla fattura n. 98 (“acconto per affitto dei silos per anni 2011 e 2012), e la “RAGIONE_SOCIALE” aveva bonificato la somma di 200.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE a titolo apparente di restituzione di un finanziamento. Quest’ultima aveva poi bonificato il medesimo importo alla “RAGIONE_SOCIALE“, apparentemente per il pagamento dei silos. Ebbene, in forza di questi elementi letti in modo complessivo ed unitario – i Giudici del merito hanno concluso (non solo per la fittizietà dell’operazione, ma anche) per la palese responsabilità del COGNOME, che ricopriva la carica sociale in quegli stessi giorni. La sentenza, peraltro, ha precisato che l’imputato aveva riconosciuto espressamente di aver disposto il bonifico per 200.000 euro, senza tuttavia saper chiarire alcunché sulle ragioni di tale operazione, che sarebbe stata da lui eseguita su non meglio precisate “istruzioni degli uffici che gestivano la contabilità”.
Con riguardo, poi, al modesto scarto tra il valore della fattura ed il bonifico (circa 1.500 euro), la sentenza – ancora con argomento non manifestamente illogico – ha ritenuto trattarsi di uno dei tanti errori commessi da chi avev predisposto la falsa documentazione al fine illecito; peraltro, nessuna evidenza portava a ritenere che il pagamento del bonifico avesse causale diversa da quella della fattura, né il ricorso afferma di aver offerto ai Giudici del meri un’indicazione in tal senso, eventualmente non esaminata. In sintesi, la difesa non aveva indicato – né tantomeno provato – un diverso motivo per cui “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe dovuto eseguire un pagamento in favore di “RAGIONE_SOCIALE“, al di là di quello che componeva l’operazione illecita qui in esame.
In ordine, infine, al profilo soggettivo del reato, la sentenza ha evidenziato che non potevano essere accolte le giustificazioni date dal COGNOME sulle ragioni che lo avrebbero indotto ad accettare la carica, peraltro ribadite nel ricorso (acquisire i silos e portare a definizione la successiva operazione di leasing); nessuna prova era stata fornita al riguardo, così come nessun riscontro aveva avuto la tesi per cui egli sarebbe stato un mero amministratore di diritto, senza alcun potere gestorio o di fatto. Tutto ciò, peraltro, con riferimento ad un soggetto – lo stess ricorrente – che aveva ricoperto anche la carica di legale rappresentante della citata “RAGIONE_SOCIALE” all’epoca in cui questa aveva partecipato alla retrocessione del denaro alla “RAGIONE_SOCIALE“, nella prima delle operazioni oggetto di sentenza; ebbene,
per quanto il COGNOME non fosse stato imputato al riguardo, la qualifica ricoperta ed il periodo di riferimento dimostravano – come affermato dai Giudici di merito con argomento logico – che egli era persona di fiducia di NOME COGNOME, della quale questi si serviva per raggirare l’Erario.
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
· 1 Dichiara inammissibil4 iricors& e condanna it, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente