Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11175 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11175 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni della Procura Gerale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Sent. n. sez. 253/2026
UP – 10/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
L’imputato NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano di conferma di quella emessa in primo grado dal GUP all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, che ne affermava la penale responsabilità con condanna alla pena di giustizia in relazione al capo 12.a) RAGIONE_SOCIALE imputazioni, relativo a fatti di cui all’ 8 d. Igs. 74/00 al medesimo ascritti quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE dal 18 gennaio 2018 al 26 settembre 2018, con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti emesse.
Il ricorso è affidato a sei motivi, che si possono riepilogare come segue.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di (carenza di) motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al punto relativo alla natura dei rapporti contrattuali in essere tra la RAGIONE_SOCIALE e le società beneficiarie RAGIONE_SOCIALE fatture, rapporti che entrambi le sentenze riconducono ad una somministrazione irregolare di manodopera: il vizio dedotto, in particolare, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale si sarebbe limitata richiamare integralmente le motivazioni addotte sul punto dal giudice di primo grado, senza adeguatamente spiegare le ragioni del proprio convincimento con ciò inverandosi, ad avviso del ricorrente, altresì, un’ipotesi di omessa valutazione del motivo di appello, specificatamente articolato con riferimento ai punti esaminati dal giudice di primo grado per argomentare la ritenuta sussistenza di una ipotesi di somministrazione di lavoro (locazione di strumenti e mezzi da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative subappaltatrici, disponibilità di sedi legali diverse per le varie RAGIONE_SOCIALEerative, rapporti tra fornitori amministratori, rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, gestione del personale dipendente).
Anche il secondo motivo deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo allo specifico profilo del contributo concorsuale del NOME, laddove la conoscenza da parte del ricorrente del meccanismo fraudolento correlato al ciclo fatturativo oggetto di contestazione viene riconnessa, da un lato, alla posizione rivestita nella società emittente, ovvero quella di amministratore di diritto, dall’altro alla vicenda fattuale della assunzione di tale COGNOME al dipendenze di tale COGNOME che al COGNOME si sarebbe rivolto per ricevere indicazioni su eventuali lavoratori da impiegare nella propria impresa (episodio che il ricorrente deduce sia ininfluente). La sentenza, ad avviso del ricorrente, quindi, ometterebbe di motivare in ordine al contributo concorsuale del COGNOME nella commissione dei fatti di cui alla imputazione.
Il terzo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ricollegata alla sola posizione rivestita dal NOME nella società emittente le fals fatture, senza considerare che lo stesso ha ricoperto tale posizione per soli otto mesi nel 2018, e che la sussistenza del dolo non può farsi coincidere con la consapevolezza della complessiva illegalità dell’operazione, censurandosi la carenza di motivazione in ordine ai rapporti tra il COGNOME e l’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, alla ingerenza del COGNOME nella condotta contestata, alla sussistenza di profili di illegalità macroscopica RAGIONE_SOCIALE complessive operazioni svolte, anche considerando la diversa opzione prescelta con riferimento alle fatture emesse in favore della RAGIONE_SOCIALE (sempre ricomprese nella contestazione elevata al capo 12.a) RAGIONE_SOCIALE imputazioni), Nella articolazione del motivo, il dedotto vizio di motivazione viene altresì dedotto in relazione al travisamento della prova, anche per invenzione (con riferimento alla pretesa gestione da parte del ricorrente del profilo della retribuzione).
Con il quarto motivo si censura l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., in carenza dei relativi presupposti, posto che la Corte di appello l’avrebbe riterita reputando non rilevante la disomogeneità dei precedenti delitti, valorizzando invece elementi diversi quali la dimostrata insensibilità all’ammonimento correlato a precedente condanna e la maggiore capacità a delinquere dimostrata.
Il quinto motivo, sempre relativo alla recidiva semplice ritenuta in sentenza, contesta diversamente il vizio di motivazione, contestando che il precedente (commesso nel 2011 e relativo a lesioni personali in concorso) potesse essere valorizzato a tale fine, ulteriormente evidenziando che a pagina 19 della sentenza si parla di gravi e ripetute violazioni tributarie commesse dal ricorrente, non riscontrabili nel caso di specie.
Il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, con nota scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le argomentazioni compiutamente svolte dalla Corte territoriale con riferimento all’analogo motivo di appello.
In particolare, la Corte sinteticamente ripercorre (pagina 2 della sentenza impugnata) i tratti salienti dello schema fraudolento nel quale, in ipotesi accusatoria, la società RAGIONE_SOCIALE (nel seguito, RAGIONE_SOCIALE) risulta coinvolta, quale soggetto che stipulava con i clienti finali contratti di servizi di pulizia loca logistici, pattuendo che ne avrebbe subappaltato l’esecuzione ad altre imprese (tra le quali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, entrambe prive di autonomia gestionale, organizzativa e decisionale, intestate a soggetti nullatenenti e totalmente inadempienti nei confronti dell’Erario), sia quale emittente fatture contestate come relative ad operazioni inesistenti, in quanto celanti un’operazione di somministrazione di manodopera non assoggettabili ad IVA, così garantendo agli utilizzatori detrazioni IVA non dovute, sia quale soggetto beneficiario RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALEerative utilizzate in dichiarazione per evadere le imposte. Precisa, inoltre, la Corte che la RAGIONE_SOCIALE non era munita dell’abilitazione alla somministrazione di lavoro interinale. Evidenzia, altresì, che le due società RAGIONE_SOCIALEerative furono utilizzate esclusivamente al fine di emettere RAGIONE_SOCIALE fatture per la somministrazione di manodopera in favore del consorzio RAGIONE_SOCIALE (al quale sarebbe succeduta, a partire dalla fine del 2018 la società RAGIONE_SOCIALE) e che le imprese fornitrici della manodopera venivano pagate con bonifici bancari, ma le relative provviste venivano immediatamente utilizzate in parte per pagare i lavoratori, in parte prelevate per essere distribuite in favore degli indagati.
Ebbene, il ricorso non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla Corte: nulla dice, in particolare, né con riferimento alla effettività , operatività e consistenz RAGIONE_SOCIALE due società RAGIONE_SOCIALEerative, né con riferimento al ciclo finanziario di ritorno RAGIONE_SOCIALE provviste corrisposte alle stesse, immediatamente destinate, come detto, a remunerare non solo i lavoratori ma anche gli imputati.
e 3. I motivi secondo e terzo verranno esaminati congiuntamente, concernendo il medesimo punto relativo al consapevole contributo del NOME alla commissione del fatto oggetto di imputazione. Entrambi i motivi sono generici, poiché non si confrontano con il tenore del provvedimento impugnato. In particolare, si osserva che la Corte ha espressamente valorizzato, sia quanto alla individuazione del contributo del NOME che quanto alla sussistenza, in capo al medesimo, del dolo, in primo luogo il ruolo formale dallo stesso rivestito all’interno della RAGIONE_SOCIALE, sebbene per un arco temporale limitato. Di poi, ha altresì valorizzato la circostanza che, come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata, COGNOME risulta essere il fondatore della RAGIONE_SOCIALE. A comprova della sua consapevolezza quanto allo schema fraudolento oggetto di contestazione (valevole a delineare il suo consapevole contributo concorsuale), la Corte valorizza l’episodio del COGNOME, rispetto al quale la difesa si limita a configurare una divers valutazione in termini di rilevanza, definendolo, in via alternativa rispetto al
valutazione in fatto datane dalla Corte territoriale e, prima, dal giudice di primo grado, quale episodio assolutamente ininfluente. Piuttosto, quanto alla rilevanza dell’episodio ai fini della valutazione di penale responsabilità del ricorrente svolta dalla Corte territoriale, si evidenzia che se è vero che esso si consuma nel 2017, tuttavia, come sopra detto, la RAGIONE_SOCIALE è subentrata a partire dalla fine del 2018 alla RAGIONE_SOCIALE e che, come detto a pagina 18 della sentenza impugnata, il COGNOME era dipendente della RAGIONE_SOCIALE, poi passato alla RAGIONE_SOCIALE. Tale circostanza colloca il COGNOME in una posizione tale per cui, a detta del teste COGNOME, medesimo si era sempre occupato della gestione del rapporto lavorativo del lavoratore COGNOME (come riportato in sentenza, pag. 18, secondo periodo) e vale ad escludere che alla posizione formale rivestita, sebbene per breve tempo, nella RAGIONE_SOCIALE non corrispondesse la consapevolezza del complessivo schema fraudolento oggetto della contestazione. In ragione degli argomenti svolti, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato in punto di contributo concorsuale del NOME risulta scevra dai lamentati profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.
e 5 Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, relativi all’applicazione della recidiva, si osserva che, diversamente d quanto dedotto, sul punto la Corte territoriale ha, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ritenuto che il precedente del COGNOME (relativo a lesioni personali in concorso), fosse dimostrativo di una ritenuta “accresciuta pericolosità sociale”, soffermandosi a valutare altresì la realizzazione di violazioni tributarie reiterate (con riferimento alla pluralità RAGIONE_SOCIALE fatture oggetto di contestazione) e il contesto strutturato in cui le stesse sono state commesse, così valutando specifici parametri a suo giudizio individualizzanti della personalità del reo. Si osserva, infine, quanto alla evocata pluralità RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie, che l’art. 8, comma 2 del d. Igs 74/2000, a tenore del quale l’emissione o il rilascio del più fatture nel medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non vale ad obliterare il dato che anche l’emissione di un’unica fattura a fronte di operazioni inesistenti possa ex se integrare un’ipotesi di reato.
Con riferimento al sesto motivo di ricorso, si tratta di motivo non consentito dalla legge. Come chiaramente affermato da questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-
01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Nel caso specifico, la Corte d’appello ha giustificato la propria decisione, richiamando gli argomenti addotti a fondamento del riconoscimento della recidiva.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 10/02/2026
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