Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L’avvocato COGNOME NOME deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi. L’avvocato COGNOME NOME, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME, difensore di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 18 ottobre 2023, riformava, solo quanto alla riduzione delle pene accessorie fallimentari, la decisione del G.U.P. Tribunale di Padova che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penal di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannandoli alla pena di anni cinque di reclusione oltre alle pene accessorie ed al pagamento delle spese processuali. Gli imputati erano anche condannati, in solido, alla rifusione alla parte civile Fallimento RAGIONE_SOCIALE, del danno liqui via definitiva in euro 6.554.545.
In particolare, COGNOME NOME, quale amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE dal ottobre 2010 e poi di amministratore unico dal 13 maggio 2011, dichiarata fallita dal Tribuna di Padova in data 10 ottobre 2013, e COGNOME NOME, in qualità di socio e presidente d consiglio di amministrazione della stessa RAGIONE_SOCIALE, sono stati ritenuti responsabili del deli bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento d RAGIONE_SOCIALE, attraverso tre operazioni, avvenute la prima il 2 ottobre 2010 con la stipulazione d contratto di associazione in partecipazione agli utili con la RAGIONE_SOCIALE, apporto di 1.400.000,00 euro oltre IVA (con contestuale sottoscrizione di un contratto acquisto di know how dal Complesso Turistico Seramarina per l’importo di euro 900.000); la seconda con l’assunzione dell’obbligazione di versare almeno 2.160.000 euro entro il 31 ottobre 2011, per l’eventuale acquisto di una quota tra il 4,5% e 1’8% di un presunto credito 48 milioni di euro che RAGIONE_SOCIALE vantava nei confronti di due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; la terza mediante sottoscrizione il 25 novembre 2011 di un contratto di acquisto da RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata dal COGNOME, del 6% delle azioni di quest’ultima RAGIONE_SOCIALE, con assunzione dell’obbligo di versare la somma di 2.200.000 euro a titolo finanziamento soci.
Tali operazioni erano valutate gravemente antieconomiche e determinanti il dissesto della RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto della circostanza che le condotte poste in essere dagli at ricorrenti erano connotate da fraudolenza, e da carenza di interesse della socie amministrata dal COGNOME, potendo dalle stesse solo trarsi aggravamenti della esposizione debitoria.
La Corte territoriale ha rilevato anche come le tre operazioni prima descritte n avessero le caratteristiche di convenienza se non apparente: tale affermazione emergeva dalla relazione redatta dal perito nominato nel giudizio di appello.
Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME NOME cont l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 224 L. Fall., oltre alla mancan contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza.
In particolare, in relazione all’acquisto dell’albergo Velden (seconda operazio contestata), i documenti bancari prodotti avevano accertato come la RAGIONE_SOCIALE Bank aveva
GLYPH
Ar
trattenuto la somma di euro 4.000.000, versata a titolo di caparra, quale penale p l’inadempimento, e non già volatilizzati oltre Manica.
Inoltre, si evidenziava come la convenienza e congruità dell’operazione economica era stata riconosciuta da 10 consulenze e due diligence che avevano accertato come tale investimento non era azzardato o imprudente.
La terza operazione è dimostrativa della truffa posta in essere da COGNOME NOME danno COGNOME NOME, in conseguenza della quale il primo si era appropriato della somma di euro 2.2000.000.
Infine, relativamente alla prima operazione contestata (contratto di associazione partecipazione con la RAGIONE_SOCIALE), la produzione documentale prodotta nel giudizio di merito era dimostrativa dell’esistenza in capo alla RAGIONE_SOCIALE di ampie garanzie patrimoniali, costituite dalla presenza di immobili ad euro 7.500.000,00, riconoscimento di finanziamenti da parte del MISE per euro 19.000.000,00.
2.2. Con il secondo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli artt 223 L. Fall. e 2639 cod. civ.
In particolare, il COGNOME si duole della mancata riqualificazione nella fattispecie l cui all’art. 224 L. Fall., sussistendone i presupposti di fatto che giust l’atteggiamento colposo, venendo al più in rilievo operazioni di acquisizio azionaria/immobiliare caratterizzate da imprudenza ed aleatorietà.
2.3. Con il terzo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli ar 125 e 256 lett. e cod. proc. pen.
Invero, sebbene il GUP prima e la Corte di Appello abbiano ancorato il giudizio responsabilità penale alla originaria contestazione del P.M., senza considerare la contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. formulata dal PM il 22 marzo 2016, tuttavia giudici di merito hanno omesso di accertare l’esistenza di indici di fraudolenza.
I difensori di fiducia di COGNOME NOME hanno proposto tre motivi di ricors
3.1. Con il primo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli ar 223 L. Fall., 2639 cod. civ., 125 e 546 lett. e cod. proc. pen.
Invero, sebbene il GUP prima e la Corte di Appello abbiano ancorato il giudizio responsabilità penale alla originaria contestazione del P.M., senza considerare la contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. formulata dal PM il 22 marzo 2016, tuttavia giudici di merito hanno omesso di accertare l’esistenza di indici di fraudolenza.
Inoltre, il ricorrente si duole della circostanza che la Corte di Appello non individuato indici di fraudolenza nella propria condotta, al fine della estensione qualifiche soggettive all’extraneus, oltre alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza.
3.2. Con il secondo motivo si contesta l’inosservanza o erronea applicazione degli artt
223 e 224 L. Fall.
In particolare, le operazioni di acquisizione azionaria/immobiliare sono st caratterizzate da imprudenza ed aleatorietà e come tali non possono ritenersi dolose, tenuto conto che i contratti sono stati redatti da un prestigioso studio legale, poten più procedersi alla riqualificazione nella fattispecie lieve di cui all’art. 224 sussistendone i presupposti di fatto che giustificano l’atteggiamento colposo.
3.3. Con il terzo motivo si censura la mancanza, contraddittorietà o manifest illogicità della sentenza.
Infatti, l’aleatorietà delle operazioni negoziali confligge con l’eventuale preved dell’evento del dissesto.
Nello specifico, il ricorrente – in maniera sintetica – ricostruisce le tre ope contestate, deducendone la piena legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti sono infondati e devono essere rigettati.
Si osserva come i due ricorsi possano essere trattati congiuntamente, anche in relazione ai singoli motivi di impugnazione, perché diretti a contestare in maniera quasi sovrapponibile materialità del delitto contestato (per essere assolutamente legittime le operazioni realizz oltre la ricorrenza dell’elemento soggettivo (con riqualificazione nel più lieve delitto p dall’art. 224 L. Fall.), con la precisazione che il COGNOME ha altresì contestato la manca individuazione di indici di fraudolenza nella propria condotta, al fine della estensione qualifiche soggettive all’extraneus.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legitt non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di mer in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se qu abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corre interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle par e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo del argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza d altre (cosi, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 2034 01).
Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica d posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustifica quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
3 GLYPH
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi d posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a qu adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n
Ar
04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01). E’, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione c cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del prop CO nvincimento.
Sicché il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che i dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: –a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; –b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con l’ulteriore precisazione, quanto alla l’illogicità della motivazione, come denunciarle, che deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazion alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 Inoltre, va precisato, che il vizio della “manifesta illogicità” della motivazio risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzament va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se stessa”, cio rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effe dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestament contrastante e incompatibile con i principi della logica.
Secondo la testuale previsione normativa di cui all’art. 223 co. 2 n. 2 L. Fal causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effe di operazioni dolose.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’art. 223, comma 2, Fall. prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scat il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali diffe incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull’elemento soggettivo, perché, nell’ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificament mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l’effetto, dal punto vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmen diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazio accettato il rischio che esso si verifichi.
Si afferma, dunque, che la locuzione “con dolo” va intesa con riferimento al definizione di cui all’art. 43 cod. pen., per cui il fallimento deve essere previsto dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione; la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere che detta espressione si riferisca ai soli casi
il fallimento della RAGIONE_SOCIALE sia stato l’obiettivo avuto di mira dall’agente (dolo d evento: Sez. 5 n. 405 del 19/10/1984, dep. 1985, Geni, Rv. 167402).
3.1. Diverso l’approdo ermeneutico riguardo all’ipotesi del dissesto per effe di operazioni dolose, per cui si ritiene, nella giurisprudenza di legittimità più recent le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, L. Fall., attengono commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’org amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecam pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa, e postulano una modalità pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qual iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di a coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316).
Si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 124 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997)
3.2. In sintesi, la prima fattispecie (cagionannento con dolo) è a dolo diretto di ev in quanto il dissesto “entra nel fuoco della volontà”, mentre la seconda (cagionamento pe effetto di operazioni dolose) è a dolo eventuale (Sez. 1, n. 7136 del 25/04/1990, De Sen Rv. 184359), giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale piuttosto, l’effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta vol ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto at dell’operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi; è cioè suffic consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso p salute economico finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, determini l’astratta prevedibilità decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015 NOME, Rv. 265510; conf. Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).
3.3. In alcune pronunce, si è fatto riferimento a una ipotesi di bancar preterintenzionale, per sottolineare che il collegamento con l’evento è puramente causale come lascia intendere la formula “per l’effetto di”, in cui il dolo è rife sole operazioni che cagionano il dissesto, e l’onere dell’Accusa resta assolto da dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto c propri doveri, a fronte degli interessi della RAGIONE_SOCIALE, pur inserendosi nel solco della necessità dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’
antidoverosa (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613).
3.4. A differenza della bancarotta patrimoniale – in cui la condotta distratti dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dall circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga – ne bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in ness eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta imp non è l’immediato depauperamento della RAGIONE_SOCIALE, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della RAGIONE_SOCIALE (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2 Fall., anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della RAGIONE_SOCIALE comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa).
I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi prima richi ritenendo – sulla scorta della perizia espletata nel corso del giudizio di appello operazioni specificatamente descritte nel capo di imputazione erano prive di utilità piano economico e finanziario per la RAGIONE_SOCIALE fallita.
Deve ritenersi, pertanto, adeguata la motivazione sul punto, avendo la Corte di merit operato corretto riferimento all’intera operazione dolosa e non alle singole condo dissipative o distrattìve, osservando, con congruità di ragionamento, che: –a) la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto impegni contrattuali, con rilevanti esborsi economici, nei confront RAGIONE_SOCIALE (riconducibili al COGNOME COGNOME quanto titolare di azioni ovvero legale rappresen delle stesse, che si trovava in una situazione di conflitto di interesse: v. pp. 12, della sentenza di appello) che avevano andamento economico pessimo (RAGIONE_SOCIALE che sebbene fosse stata destinataria di finanziamenti da parte d Ministro delle politiche agricole, tuttavia si trattava dagli anni 2005 e 2006, d anteriori alla sottoscrizione del contratto, senza poi essere più destinataria di alcuna f di finanziamento) ovvero caratterizzate da rilevanti perdite gestionali (complesso turis di proprietà delle RAGIONE_SOCIALE austriache RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed ancora con patrimonio netto negativo (CTS RAGIONE_SOCIALE); –b) le operazioni si caratterizzavano per remuneratività realisticamente inverosimile, in assenza di evidenze documentali o dat previsionali che consentissero di ipotizzare una possibilità di rientro dell’i investimento effettuato (addirittura con riferimento alla terza operazione, il perito Corte ha accertato una remuneratività complessiva annua del capitale investito pari a oltre il 30%, assai vicina alla soglia usuraria, a dimostrazione della inverosimiglianza fattibilità della operazione); –c) le operazioni erano state attuate senza alcuna formaA di .. ek
garanzia a copertura dei rischi connessi all’esborso economico (v. pp. 15, 17, 18 e 19 del sentenza gravata); –d) in relazione all’acquisto dell’albergo Velden (seconda operazione contestata), la criticità dell’operazione economica era stata riconosciuta nella due diligence Deloitte e in quella operata dallo studio RAGIONE_SOCIALE che avevano accertato come tale investimento era basato su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ed eventi futuri ed azioni degli organi amministrativi della RAGIONE_SOCIALE ch necessariamente si verificheranno; –e) era ravvisabile il nesso di causalità tra ta operazioni ed il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che si è trattato delle operazioni compiute da parte di una RAGIONE_SOCIALE con mezzi economici ridotti, con conseguente esposizione finanziaria per svariati milioni di euro.
5. Ora, le “operazioni dolose” di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2 richiedono affatto la qualificazione delle condotte in termini di illeciti penali, ma l’accertamento di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’o amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecam pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatt maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria impli un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato.
Pertanto, la Corte di appello ha esposto le ragioni per cui lo ha ritenuto antieconomi e più che prevedibilmente foriero del dissesto (quanto meno in termini di aggravio), particolare per il prezzo corrisposto alle controparti negoziali che versavano in situaz economiche precarie, per l’inverosimiglianza dell’attuazione del relativo piano industri ed i motivi di ricorso non hanno mosso compiute censure di legittimità a tale iter e non hanno neppure indicato quali doglianze prospettate con il gravame non sarebbero state apprezzate.
La Corte d’appello in modo non manifestamente illogico trae la prova della finali distrattiva dall’assenza di corrispettivo e di azioni recuperatone a riguardo da parte d RAGIONE_SOCIALE, con l’effetto di favore per le RAGIONE_SOCIALE facenti comunque capo al RAGIONE_SOCIALE che dunque si avvantaggiavano della distrazione sottraendo le risorse, consistenti ne corrispettivi di volta in volta pagati.
Pertanto, la consapevolezza dell’effetto pregiudizievole dell’atto, desunta dalle plur anomalie della vicenda rappresentate dalla esistenza del conflitto di interessi (stant coinvolgimento del COGNOME nelle compagine societarie che di volta in volta entravano contatto con la RAGIONE_SOCIALE) nonché dalla rinuncia a recuperare le somme erogate circostanze incompatibili con la richiesta riqualificazione ex art. 224 L. Fall.
La condotta descritta nell’imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumib nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionament del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il
generico che viene desunto dalla pluralità e contiguità cronologica delle operazioni, t caratterizzate da criticità, con significativo depauperamento della RAGIONE_SOCIALE assenza di garanzie, cui corrispondeva la dazione del denaro a RAGIONE_SOCIALE facenti capo a COGNOME ovvero direttamente a quest’ultimo.
In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sort in ordine al fatto che le censure mosse dai ricorrenti si appalesino, nella sostanza, c volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, ap del tutto infondato. Invero, i ricorsi ripropongono argomenti già discussi e confutat giudice del gravame, senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello.
D’altro canto, gli elementi dedotti dai ricorrenti possono, al più, valere a suggerir lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l’esito in m univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell’imputato. E’ noto, in proposito, come il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbi possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decis duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e moti disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 5351 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).
Sotto altro aspetto, è legittima la contestazione di imputazioni alternative, costi dall’indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l’ nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupp dibattito processuale, risponde ad un’esigenza della difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 4 del 11/07/2023, Rv. 285378 – 01).
Se è vero che nel capo di imputazione era contestato agli imputati di aver cagionato il fallimento mediante dette operazioni dolose e non già la valenza distrattiva delle rel condotte (per come avvenuto nel corso della udienza del 22 marzo 2016), nondimeno i fatti oggetto di contestazione sono identici, talché i ricorrenti sono stati posti in difendersi dalla prospettazione accusatoria. Ed al riguardo si osserva come la Corte Appello in modo diffuso si è occupata della condotta degli imputati di aver cagiona il fallimento mediante dette operazioni dolose, valutando dapprima le singole operazioni e p la loro valenza complessiva (pp. 11 e 21, laddove si legge: si è trattato nel caso di specie proprio di un pregiudizio patrimoniale disceso non già direttamente dall’azione dannosa de soggetto attivo, quanto da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabil qualsiasi iniziativa societaria implicante una pluralità di atti).
La Corte ha ribadito che i termini in cui porre la questione della pen responsabilità del COGNOME hanno riguardo non già al suo ruolo di amministratore di fat bensì, più precisamente, a quello di concorrente extraeus nella fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose.
Sul versante soggettivo in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell’ipotesi fallimento causato da operazioni dolose, il concorso dell’extraneus istigatore e beneficiario delle operazioni – è configurabile quando questi è consapevole del rischio c le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della RAGIONE_SOCIALE, non essend invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932 – 01).
Nella vicenda in esame, assumono rilievo non solo gli esborsi di ingenti risorse, ma fatto che, in tal modo, restavano senza adeguata contropartita, i versamenti effettuati assenza di garanzie ovvero in assenza di iniziative giudiziarie volte al recupero di qua versato a fronte dell’inadempimento delle controparti negoziali (tutte riconducibi COGNOME COGNOME aveva illustrato al consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE le si operazioni). Pertanto, la sentenza impugnata rileva, in capo al COGNOME, consapevolezza dell’effetto pregiudizievole dell’atto, desumendola dalle plurime anomali della vicenda rappresentate dalla esistenza del conflitto di interessi (sta coinvolgimento del ricorrente nelle compagine societarie che di volta in volta entravano contatto con la RAGIONE_SOCIALE), dalla rinuncia a recuperare le somme erogate: il ric articola doglianze solo generiche al riguardo, risultando, sotto questo profilo, carente necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Razionalmente, da tali profili la sentenza impugnata ha tratto la dimostrazione d dolo, alla luce del principio in forza del quale la prova dell’elemento soggettivo desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera inte e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, a preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il risc di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 – 01, in tema truffa, ma con l’affermazione di principi di portata generale).
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita liquida in complessive euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessive 4.000,00 oltre accessori di legge.
GLYPH
Così deciso in Roma il 09/07/2024