Operazioni Dolose e Bancarotta: la Prevedibilità del Fallimento Basta per la Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla responsabilità penale degli amministratori per il reato di bancarotta fraudolenta derivante da operazioni dolose. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per la condanna non è necessario dimostrare l’intento specifico di causare il fallimento, essendo sufficiente che il dissesto fosse una conseguenza prevedibile della condotta illecita dell’amministratore. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un’amministratrice unica di una società, dichiarata fallita nel 2017. La donna era stata condannata in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e per operazioni dolose che avevano cagionato il dissesto della società. La pena, a seguito della parziale riforma della Corte d’Appello, era stata fissata in tre anni di reclusione.
L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, contestando in particolare la sua responsabilità per il reato di operazioni dolose. La sua difesa sosteneva che ella fosse una mera “testa di legno”, priva di un reale potere decisionale, e che mancasse l’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo specifico di provocare il fallimento.
La Responsabilità per le Operazioni Dolose
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dai giudici di merito. I giudici hanno sottolineato come dalle testimonianze fosse emerso chiaramente che l’amministratrice gestiva la società insieme al marito ed era pienamente consapevole delle strategie gestionali, incluso il sistematico omesso pagamento dei tributi.
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento soggettivo richiesto per configurare il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose. La difesa sosteneva erroneamente la necessità di un dolo specifico, ovvero la volontà mirata a causare il dissesto. La Cassazione ha smontato questa tesi, richiamando la sua consolidata giurisprudenza.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito che, nelle ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose che non comportano un immediato depauperamento del patrimonio sociale (come il sistematico mancato pagamento di debiti tributari), la condotta di reato è configurabile quando l’amministratore poteva e doveva prevedere il dissesto come effetto della sua condotta anti-doverosa. In altre parole, è sufficiente il dolo generico, inteso come la coscienza e volontà della condotta illecita, accompagnata dalla rappresentazione della possibilità che da essa possa derivare il fallimento.
Non è necessario che l’amministratore agisca con lo scopo precipuo di mandare in rovina la società. Ciò che conta è la consapevolezza di porre in essere operazioni rischiose e contrarie ai doveri gestionali, la cui conseguenza più probabile, o comunque prevedibile, è il collasso finanziario dell’impresa. Questo principio esclude la possibilità per gli amministratori, anche se solo formalmente in carica, di sottrarsi alle proprie responsabilità adducendo di essere semplici “teste di legno”, soprattutto quando le prove dimostrano una loro consapevolezza e partecipazione, anche parziale, alla gestione illecita.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso a tutela dei creditori e del corretto funzionamento del mercato. La responsabilità penale dell’amministratore per operazioni dolose non richiede la prova di un fine ultimo fraudolento, ma si fonda sulla prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni. Un amministratore che, pur di conseguire altri vantaggi, omette sistematicamente di pagare i debiti fiscali, non può poi affermare di non aver previsto il possibile fallimento. Questa ordinanza serve da monito: la gestione di una società impone doveri di diligenza e correttezza la cui violazione, se causa del dissesto, può avere gravi conseguenze penali.
Per il reato di bancarotta per operazioni dolose è necessario l’intento specifico di causare il fallimento?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è richiesto il dolo specifico (l’intenzione mirata a provocare il fallimento), ma è sufficiente la prevedibilità che la condotta gestionale illecita, come l’omissione sistematica del pagamento dei tributi, possa portare al dissesto della società.
Un amministratore può evitare la condanna sostenendo di essere una semplice ‘testa di legno’?
No, se le prove dimostrano il contrario. Nel caso specifico, le testimonianze hanno rivelato che l’amministratrice gestiva la società con il marito ed era consapevole della gestione, quindi non poteva essere considerata una mera prestanome irresponsabile.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Il ricorso deve contenere critiche specifiche e motivate contro gli argomenti giuridici della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di difese già valutate e respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale in sede, ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e per il reato di operazioni dolose commessi in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel 2017, riducendo la pena ad anni tre di reclusione;
Ritenuto che l’unico motivo, con il quale il ricorrente censura vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al giudizio di penale responsabilità della ricorrente nel reato di operazioni dolose, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d’appello ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi circa le ragioni ostative a qualificare l’imputata come una mera testa di legno, specificando che dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni è emerso come la COGNOME amministrasse la società insieme al marito e fosse consapevole della gestione della stessa e, in particolare, del sistematico omesso pagamento dei tributi. Inoltre, il ricorso, indicando, quale elemento soggettivo del reato di cui all’art. 223 co.2 I. fall., il dolo specifico prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In materia di bancarotta fraudolenta impropria, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinate da immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, NOME, Rv. 265510); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024