Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14934 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Cort Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiest dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME, tramite patrocinio abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 13 ottobre 2023, di conferma della sentenza di primo grado che, a sua volta, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 per avere, per effetto di operazioni dolose consistite in u protratta inerzia nel fronteggiare una situazione d’ingravescente perdita economica, cagionato l’aggravamento del dissesto della RAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita il 24 marzo 2016, di cu era amministratore e, poi, liquidatore.
2.Senza una specifica individuazione dei vizi elencati dall’art. 606 cod. proc. pen., il dife lamenta l’assenza di prova appagante del dolo previsto dalla norma incriminatrice, perché i ricorrente avrebbe sempre operato in buona fede, anche attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di azienda che avrebbe consentito l’iniezione di risorse nelle casse socie e l’instaurazione di un rapporto commerciale con un’associazione spagnola, interrotto a causa di imprevedibili ritardi dell’Agenzia tributaria iberica; avrebbe, al più, potuto ravvisars con una derubricazione del reato in bancarotta semplice, ormai prescritto.
Ancora, sarebbero state negate, in modo ingiustificato, le attenuanti generiche, di cu ricorrente sarebbe stato meritevole, per il buon comportamento processuale, per l’impossibilit oggettiva di ricorrere a forme di risarcimento e perché con la sentenza di primo grad parzialmente assolutoria, gli addebiti a suo carico sono stati ridimensionati.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Debbono essere riaffermati i principi di diritto, espressi dalla giurisprudenza di legit peraltro in parte richiamati dalla sentenza impugnata, secondo cui le operazioni dolose di c all’art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della c ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria de impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi inizi
societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’es divisato (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316).
Nel concetto di operazioni dolose non sono ricomprese soltanto le operazioni materiali che s risolvano in un facere, perché anche gli inadempimenti reiterati e sistematici in violazione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta sussunnibili nella nozione allorchè integrino un’attività di persistente elusione dei d dell’organo gestorio, comportante, sotto il profilo eziologico, la causazione o l’aggravame del dissesto della società, anche se non necessariamente tradotto in una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinante, comunque, un depauperamento del patrimonio, non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014 262188). Più volte questa Corte ha evidenziato, infatti, che il profilo strutturale “omi della condotta non impedisce la configurabilità del reato (v., ad es., Sez. 5, n. 3506 23/02/1995, Rv. 201057) e le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fa possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori de società, da cui consegua il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confron dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337; Sez. 5, 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684).
Quanto alle inerzie, deve essere rammentato che l’art. 2447 c.c. (e l’art. 2482 ter c.c. in di società a responsabilità limitata) impone, in caso di azzeramento del capitale socia l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società.
Nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall’ar comma 1 n. 4 cod. civ., lo scioglimento della società opera di diritto, salvo il verificars condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione d società, il cui avveramento determina “ex tune la dissoluzione della causa di scioglimento della società. La mancata adozione, da parte dell’assemblea, dei provvedimenti di riduzione e ripristino, in misura almeno minima, del capitale sociale richiama agli amministrator responsabilità correlate al proseguimento dell’attività d’impresa, in armonìa con le att disposizioni di cui agli artt. 2485 e 2486 cod. civ. e li vincola, in particolare, a rispet compimento di qualsiasi operazione, l’obbligo di conservazione dell’integrità e del valore patrimonio sociale, a tutela delle aspettative di soddisfacimento dei creditori (cfr. nel antecedente alla riforma del D. Lgs. n. 6 del 2003, Cass. Civ. Sez. 1, n. 9619 del 22/04/2009 Rv. 608228; Sez. 1, n. 3694 del 16/02/2007; Sez. 1, n. 6431 del 27/11/1982, Rv. 424062).
2.Nella fattispecie in esame, in particolare, sono state illustrate dalle sentenze di merit doppia conforme, le responsabilità dell’amministratore con riferimento ad “omissioni” e ad “attività materiali”. Le proposizioni dei provvedimenti giurisdizionali hanno rimarcato ch patrimonio netto della società è risultato profondamente eroso sin dall’annualità 2008, senza che l’amministratore, attuale ricorrente, provvedesse alla Convocazione dell’assemblea dei soci per l’adozione immediata dei provvedimenti urgenti, funzionali alla ricostituzione del capit sociale; l’entità della perdita si è incrementata nel corso degli anni; l’ operazione “a rappresentata dal contratto d’affitto d’azienda con la IMBC, perfezionata in conflitto d’inter (dal momento che il prevenuto era socio ed amministratore di entrambi gli enti, consapevole delle condizioni patrimoniali dell’uno e dell’altro), è stata connotata da esiti obbiettiva deleteri, perché l’affittuaria è stata, poco tempo dopo, assoggettata a fallimento; la gest della fallita è stata caratterizzata dall’ostinato inadempimento delle obbligazioni eraria quelle nei confronti degli istituti di credito, e anche la transazione stipulata con gli fallimentari non è stata rispettata, a causa del rapido naufragio delle prospettive di recuper liquidità attraverso l’operazione intessuta con l’associazione RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE; ta plurimi comportamenti, attivi ed omissivi, hanno determinato un progressivo peggioramento della situazione di dissesto societario, profilatasi – come detto – sin dal 2008, in ev pregiudizio della massa dei creditori.
A fronte delle piane argomentazioni delle sentenze del duplice grado il ricorrente no contrappone critiche pertinenti e specifiche, né di minima consistenza, reitera – qua graficamente – i motivi di appello già respinti, con declinazioni appropriate, dalla sente impugnata, con i cui enunciati non si confronta e propone obiezioni non consentite in sede di legittimità, perché integralmente finalizzate a richiedere una non autorizzata rilettura d elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri ricostruzione e valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le molte SS.UU. n. 6402 30.4.97, COGNOME e altri, Rv. 207944).
3.Non miglior sorte incontra il motivo di ricorso che si duole del mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte d Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferime da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto specie (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza di primo grado a riguardo dell’assenza segnali di resipiscenza e della ricorrenza di un precedente specifico, pag. 5 sentenza secondo grado a riguardo della valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, assestato sui minimi di legge). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di que Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferiment ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244): A tanto può pure aggiungersi che la ragione di impugnazione sconta un vizio di genericità, poiché l’impossibilità di accede ad iniziative di ristoro patrimoniale o le considerazioni sulla incidenza del pregiudizio spe sono prodotto di rilievi apodittici ed autoreferenziali.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/03/2024