Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a MARSALA il 03/01/1971
avverso il decreto del 09/02/2024 del TRIBUNALE di Trapani udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME terza interessata nel procedimento di prevenzione patrimoniale promosso ai danni di NOME COGNOME per il tramite dei suo difensore munito di procura speciale, impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Trapani ha confermato la decisione assunta dal Giudice delegato della detta procedura relativa al chiesto riconoscimento degli oneri (per interessi e spese di custodia) conseguenti alla intervenuta restituzione di due polizze di pegno — relative a preziosi dati in pegno dalla ricorrente a garanzia di finanziamenti concesso dalla banca Unicredit- in origine sottoposte prima a sequestro e poi a confisca successivamente revocata dalla Corte dì appello di Palermo; oneri il cui pagamento sarebbe stato posto dalla banca garantita quale condizione per il riscatto delle polizze in questione.
2.Si lamenta con il ricorso violazione degli artt. 42 e 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 nonché vizio di motivazione meramente apparente in ordine alla esatta individuazione degli obblighi gravanti sulla procedura in esito alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva in conseguenza della caducazione del vincolo.
Il Tribunale avrebbe equivocato il tenore della richiesta, diretta ad ottenere le somme correlate ai detti oneri aggiuntivi e non gli importi necessari per il riscatto delle stess come sostenuto nel provvedimento adottato; riscatto il cui termine sarebbe maturato nel corso della procedura e prima della restituzione, impendendo alla ricorrente di procedere in tal senso, così da escludere la formazione di tali ulteriori ragioni di credito or rivendicate dalla banca garantita. Tali accessori, ad avviso della difesa, andavano imputati alla procedura, i cui organi non potevano che essere edotti delle condizioni contrattuali connotanti i beni, di proprietà della ricorrente, sottoposti al vinco anticipatorio, da restituire all’avente diritto nella sua consistenza patrimoniale sussistente all’epoca del sequestro, senza patire le conseguenze correlate ad una iniziativa contrattuale – il detto riscatto- che la COGNOME non avrebbe potuto attivare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita l’accoglimento seppur in considerazione di un percorso giustificativo diverso da quello svolto dal Tribunale.
Giova premettere che il sequestro delle polizze di pegno in altro non si risolve che nel vincolo anticipatorio della confisca caduto su (documenti rappresentativi) di beni (qui alcuni preziosi) ritenuti, all’epoca del relativo provvedimento, nella disponibilità de proposto ma riscontrati nella formale titolarità della terza interessata odierna ricorrente; beni concessi in pegno ad una banca, a garanzia di finanziamenti erogati (formalmente alla terza interessata), che, alla scadenza contrattuale e previo riscatto della polizza (con il pagamento della sorte erogata e degli interessi pattuiti), sarebbero stati restituiti concedente.
Si tratta, in definitiva, di garanzie reali concesse sui beni, formalmente in testa a terzi, attinti dalla misura di prevenzione, che, una volta divenuta definitiva la confisca, sarebbero venute meno per la assorbente prevalenza dell’ablazione rispetto al diritto del creditore garantito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45, comma 1, e 52 comma 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il tutto con la conseguente trasformazione del diritto della banca erogante (alla restituzione della sorte e degli interessi erogati) a prendere parte al passivo della relativa procedura di prevenzione, per poi soddisfarsi, nel rispetto della prelazione data dal pegno, in esito alla verifica del relativo credito e nei limiti di all’art. 53 dello stesso decreto.
Da tanto consegue che, anche quando, come nella specie, il termine previsto per il riscatto venga a cadere nel corso della procedura e prima della definitività della confisca,
gli organi della procedura rimangono del tutto indifferenti a tale scadenza contrattuale: l’esercizio del riscatto, infatti, rimane estraneo agli interessi della procedura, sempre orientati nell’ottica della confisca, destinata a prevalere sul diritto del terzo creditor assorbito nella massa passiva della Procedura una volta divenuta definitiva l’ablazione.
In altre parole, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, pendente il sequestro, gli organi della procedura non erano tenuti a riscattare la polizza perché una siffatta operazione si sarebbe rivelata contraria agli interessi perseguiti della procedura in funzione della relativa confisca. ·
Altro è a dirsi, di contro, per la terza interessata che abbia subito l’iniziativa i prevenzione caduta su beni in precedenza sottoposti a pegno.
La stessa, infatti, proprio per evitare di patire l’aggravio degli oneri aggiuntivi che oggi rivendica dalla procedura – perché a sua volta sollecitata in tal senso dalla banca in esito alla chiesta restituzione dei beni dati in garanzia, non più sottoposti al vincolopendente il sequestro, ben avrebbe potuto onorare il debito dalla stessa contratto restituendo, alla scadenza, il dovuto in virtù di un finanziamento che alla stessa risultava erogato, in linea con la formale titolarità del bene dato in garanzia: tanto, infatti, differenza di quanto sostenuto con il ricorso, non le risultava in alcun modo impedito dalla presenza del vincolo anticipatorio, destinato ad incidere solo sulla libera disponibilità del bene dato in garanzia a terzi, ferme restando le prerogative negoziali delle parti interessate, destinate a rispandersi, anche nei relativi aspetti finanziari, senza limitazioni in caso intervenuta revoca della misura di prevenzione, così come accaduto nella specie.
Del resto, avendo la ricorrente contratto il pegno, alla stessa non poteva sfuggire l’incombente negoziale in scadenza e gli oneri che ne conseguivano: attivandosi in tal senso, dunque, avrebbe estinto una obbligazione che quantomeno formalmente gravava sulla stessa, precostituendosi, in tal modo, il diritto ad ottenere la restituzione dei ben in questione liberi da ogni peso ulteriore una volta revocato il vincolo anticipatorio; in alternativa, avrebbe maturato un credito da far valere in surroga, partecipando al passivo della procedura in luogo della banca garantita, là dove il sequestro fosse stato convertito in confisca.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/11/2024
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Il Consigliere estensore
COGNOME NOME
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