Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Salerno il 03/10/1974
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 04/10/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4/10/2024, il Gip presso il Tribunale di Roma convalidava il provvedimento Daspo del Questore di Roma del 13/09/2024 con cui veniva imposto a Pezzano Francesco il divieto, per la durata di anni cinque, di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico o amichevole calendarizzati e pubblicizzati, inclusi gli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane della nazionale calcio, e l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso gli uffici della Questura di Salerno mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo di ogni incontro
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disputato dalla squadra della RAGIONE_SOCIALE Roma a Roma o in altre città, relativamente agli incontri indicati. Il provvedimento del Questore veniva adottato a causa della partecipazione del ricorrente ai disordini verificatisi in data 18/04/2024 in occasione dell’incontro di calcio, valevole per la competizione internazionale Europe League, stagione 2023/2024, disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma tra le squadre della Roma e del Milan.
2.Avverso l’ordinanza del Gip romano, COGNOME COGNOME tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’omessa valutazione della memoria difensiva asseritamente inviata via pec.
Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in cui si attesta “preso atto del mancato deposito di memorie dell’interessato”, il ricorrente sostiene di aver provveduto ad inviare a mezzo del proprio procuratore, all’ufficio Gip presso il Tribunale di Roma, memorie difensive tramite posta elettronica certificata.
Tali memorie, dunque, sarebbero state ignorate dal giudice, con conseguente nullità del provvedimento oggetto d’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
A fronte della esplicita affermazione del giudice di aver constatato l’assenza di invio di memorie, all’esito di “verifiche sul portale e delle pec effettuate dalla cancelleria”, GLYPH il ricorrente si è limitato a dedurre di aver effettuato regolarmente l’invio, senza tuttavia illustrare gli elementi dai quali sarebbe desumibile il buon esito dell’invio di detta memoria, disattendendo l’onere gravante a suo carico di assicurarsi dell’avvenuta ricezione e quindi di dimostrare, in sede di impugnazione, la messa a conoscenza dell’atto presso il giudice competente per la convalida (Sez. 3, n. 10128 del 06/11/2020 dep. 2021, Lasdica).
In altri termini, pur ritenendosi consentito l’invio della memoria tramite modalità diverse dal deposito cartaceo (Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275600), sarebbe stato onere della difesa assicurarsi della tempestiva sottoposizione dell’atto al giudice che procedeva, di tal che deve rilevarsi l’assoluta inottemperanza agli oneri minimi incombenti sul difensore in caso di impugnazione.
3.A queste considerazioni va altresì aggiunto che, dalla lettura degli atti, ammessa nella specie in ragione della natura processuale dell’eccezione, non
solo non è emersa la sottoposizione della memoria al giudice procedente, né l’apposizione della firma digitale alla memoria rinvenuta nel fascicolo ed asseritannente trasmessa, ma è risultato che l’invio proveniente dal legale risale al 3/10/2024, ovvero ad una data in cui questi non era legittimato a proporla, posto che la nomina a suo favore in atti è datata 08/10/2024.
4.Per queste ragioni il ricorso deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 06/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente