Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42527 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42527 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NOTO avverso la sentenza in data 26/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio con restituzione degli atti al Corte d’Appello di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 18/09/2024 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 18/09/2019 del Tribunale di Ferrara, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen..
La doglianza si riferisce a una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per documentati motivi di salute, avanzata dall’AVV_NOTAIO, davanti al Tribunale, in data 30/04/2018.
GNA;
A tale riguardo si sostiene che i giudici hanno erroneamente ritenuto che non fosse stata versata in atti la nomina del difensore di. fiducia nel giudizio di primo grado.
Il ricorrente rimarca che, invece, la nomina del difensore di fiducia era stata allegata all’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata a mezzo EMAIL in data 30/04/2018, per l’udienza dell’8 maggio 2018.
Osserva, dunque, che le istanze di rinvio venivano disattese, così che il difensore risultava assente all’udienza di discussione, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente sostiene che la nomina nel giudizio di primo grado risulta provata “dall’invio della PEC del 30 aprile 2018 a cui, con tanto di ricevuta di spedizione, nell’istanza di rinvio per impedimento del difensore impegnato in altro procedimento con imputato in vinculis per l’udienza dell’8 maggio 2018”.
Il Tribunale e la Corte di appello, dal loro canto, dopo avere disposto ricerche nel fascicolo, hanno rilevato che alla PEC di che trattasi era allegata soltanto l’istanza di rinvio e non anche la nomina del difensore.
Osserva, in particolare, la Corte di appello: «, sotto questo profilo, vale evidenziare che la nomina datata 02/02/2018 dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia allegata all’atto di appello risulta depositata (unitamente all’atto di gravame) presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere solo in data 3/1/2020, mentre non risulta formalmente depositata nel processo di primo grado, neppure unitamente all’istanza di rinvio. Ed invero, all’udienza del 3/4/2019 il giudice dava atto a verbale che “è pervenuta in data odierna istanza di legittimo impedimento da parte dell’AVV_NOTAIO, il quale asserisce di essere il difensore di fiducia dell’imputato. Il Giudice rileva tuttavia che in atti manca la nomina che non risulta neppure allegata alla predetta istanza” e ancora in data 18/9/2019 il giudice di primo grado attestava in calce alla nuova istanza di differimento d’udienza per impedimento assoluto del difensore dovuto a motivi di salute di provvedere “come da ordinanza a verbale del 3 aprile 2019, mancando ancora oggi in atti la nomina a difensore di fiducia dell’AVV_NOTAIO“».
Il ricorrente impugna la decisione della Corte di appello e ripropone la correlata eccezione di nullità, asserendo che la nomina del difensore di fiducia era allegata all’istanza di rinvio dell’udienza, avanzata a mezzo della PEC inviata in data 30/04/2018.
Aggiunge che «se la Cancelleria del Giudice di primo grado procedente non ha scaricato gli allegati è problema della stessa Cancelleria» e che «se il giudice lamenta successivamente di non trovare la nomina era suo dovere inviare i verbali
in cui segnalava la problematica, anche perché ha sempre concesso i rinvii».
In conformità a quanto così chiarito dalle Sezioni Unite, è stato successivamente affermato che «l’onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda la declaratoria di nullità, grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione», (Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 Ud., dep. il 2009, COGNOME, Rv. 242551 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 1915 del 18/11/2010 Ud., dep. il 2011, COGNOME, Rv. 249048 – 01).
1.3. Da quanto esposto discende che incombeva sul NOME l’onere di provare che alla PEC inviata al Tribunale in data 30/04/2018 era allegata la nomina del difensore di fiducia.
Vale la pena osservare che tale prova poteva essere facilmente fornita, essendo a tal fine sufficiente la produzione della menzionata PEC con l’allegazione
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della nomina a difensore.
Va rimarcato, infatti, come la prova dell’invio della EMAIL e dei documenti a essa allegati rimanga nella disponibilità del mittente, atteso che il sistema di posta elettronica certificata rilascia l’attestazione dell’una e dell’altra.
Allegazione tanto più necessaria ove si consideri che sia il tribunale, sia la Corte di appello hanno effettuato accertamenti di cancelleria che non hanno portato a rintracciare la nomina di che trattasi.
I rilievi fin qui esposti fanno concludere nel senso della manifesta infondatezza dell’impugnazione, in quanto il ricorrente non ha fornito la prova del fatto posto a fondamento dell’eccezione di nullità riproposta con il ricorso, così lasciando insoddisfatto l’onere che su di lui gravava.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso il 24/10/2024
Il Consigliere estensore
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