Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7651 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Jesi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/01/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 gennaio 2025, il Tribunale di Ascoli Piceno condannava l’odierno ricorrente, COGNOME NOME, al pagamento dell’ammenda di euro 206,00, avendoloritenuto colpevole della fattispecie contravvenzionale sanzionata dall’art. 650 cod. pen., per aver omesso di ottemperare ad un ordine sindacale legalmente dato, avente ad oggetto la messa in sicurezza, la rimozione, lo smaltimento e/o il recupero del materiale interno al manufatto sito nel Comune di Castignano, INDIRIZZO, distinto in catasto al fg. 14, p.lla 354.
2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione per non aver confutato adeguatamente la prospettazione difensiva con riferimento alla sottoposizione dell’immobile oggetto dell’ordinanza sindacale a pignoramento immobiliare, con conseguente nomina di custode giudiziario e sottrazione del bene alla disponibilità dell’imputato nonchØ per aver accolto pedissequamente la testimonianza resa dall’agente di Polizia Locale in ordine alla proprietà del manufatto, avendo l’imputato dedotto che egli era nudo proprietario avendo il venditore conferito l’usufrutto sul bene al padre e alla zia dell’imputato.
2.2.Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge per non avere il giudice valutato l’incidenza della procedura di esecuzione immobiliare e della conseguente nomina di custode sui poteri/doveri dell’esecutato. Osserva che, ai sensi dell’art. 559, comma 4 cod. proc. civ., la nomina di un custode priva l’esecutato dei poteri di amministrazione e gestione del bene.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge per avere il giudicante qualificato la fattispecie contestata ai sensi dell’art. 650 cod. pen., anzichØ ai sensi dell’art. 677, primo comma, cod. pen., che sanziona a titolo amministrativo la fattispecie e che costituisce norma speciale rispetto alla previsione dell’art. 650 cod. pen.
Lamenta, inoltre, che il giudice abbia omesso di rilevare che l’ordinanza non era stata emessa ‘legalmente’ in quanto gli interessi sottesi non erano di natura pubblica, ma solo privata, non essendo il manufatto sulla pubblica via ed essendo raggiungibile solo percorrendo la proprietà COGNOME.
Sotto tale profilo, eccepisce altresì un difetto di motivazione del provvedimento sotto il profilo della individuazione del pericolo per la pubblica incolumità nonchØ delle ragioni di urgenza e, quindi, contesta che il provvedimento abbia il crisma della legalità necessario per configurare la fattispecie penale contestata.
2.4.Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. ed osserva, sul punto, che il crollo del tetto, conseguito ad un evento sismico, aveva impedito l’accesso al manufatto anche da parte dei proprietari che, quindi, si erano limitati a bloccare le porte di accesso mediante apposizione di paletti per impedire l’ingresso e ad apporre una rete intorno al manufatto e che il danno causato dalla violazione era comunque minimo tenuto conto che non era accessibile dalla pubblica via.
Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3.Il Sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con riferimento al terzo motivo di ricorso, ritenendo che la fattispecie contestata sia inquadrabile nell’illecito amministrativo di cui all’art. 677 cod. pen., rimanendo assorbiti gli altri motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso viene esaminato unitamente al secondo, essendo collegati, e vengono entrambi rigettati.
Con riferimento al pignoramento immobiliare, la sentenza Ł condivisibile laddove osserva che il pignoramento prodotto ha ad oggetto beni diversi da quelli menzionati nell’ordinanza sindacale. In effetti, dalla produzione documentale allegata all’odierno ricorso, si evince che l’ordinanza ha ad oggetto il manufatto sito in Castignano, INDIRIZZO Fabbrica, distinto in catasto al fg. 14, p.lla 354. Le particelle oggetto del pignoramento immobiliare prodotto dal ricorrente si trovano, invece, in INDIRIZZO San Martino e sono accatastate in diverso foglio, 11, anzichØ, 14 e con diversi numeri di particelle. L’allegazione del ricorrente in ordine a variazioni catastali Ł rimasta indimostrata talchØ non risultano introdotti nel processo elementi idonei a sollevare alcun ragionevole dubbio in ordine alle conclusioni razionalmente raggiunge dal giudice di merito. Nessuna censura può essere mossa sul punto alla sentenza impugnata, la quale ha confutato le argomentazioni difensive con motivazione coerente.
L’infondatezza del primo motivo di ricorso determina anche quella del secondo. Escluso, in base alla documentazione prodotta, che il bene fosse sottoposto a pignoramento, viene meno anche la questione relativa alla nomina di custode che, ai sensi dell’art. 559 cod. proc. pen., sarebbe titolare del potere/dovere di provvedere alle opere necessarie alla gestione dell’immobile.
Quanto alla proprietà del bene, si osserva che la sentenza fa riferimento alla testimonianza della teste COGNOME, la quale ha riferito in ordine ad accertamenti compiuti, sul punto, dal Comune. Le conclusioni cui Ł pervenuto il giudice sono adeguatamente
argomentate e, comunque, non inficiate dalle allegazioni difensive. La circostanza Ł, in ogni caso, superata dall’ammissione dell’imputato di essere nudo proprietario, essendo l’usufrutto del padre e della propria zia. Ai sensi dell’art. 1005 cod. civ., gravano, infatti, sul proprietario le riparazioni straordinarie necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte e la disposizione si applica, ai sensi dell’art. 1007 cod. civ., anche nel caso in cui rovini solo in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto ad usufrutto.
2.Quanto al terzo motivo, si osserva che il rapporto tra la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 650 cod. pen. e quella amministrativa e penale di cui all’art. 677, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. Ł stato oggetto di ripetuto esame di questa Corte.
La giurisprudenza piø recente ha affermato che tra le due fattispecie ricorre un rapporto di specialità. Ai sensi dell’art. 9 legge n. 689 del 1981, infatti, quando uno stesso fatto Ł punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale che, appunto, Ł quella di cui all’art. 677 cod. pen.
Il ricorrente invoca l’applicazione dei commi primo e secondo dell’art. 677 cod. pen. citato, che sanzionano la condotta come illecito amministrativo.
Premesso che proprio la prospettazione difensiva include nel thema decidendum il problema della qualificazione giuridica, nella peculiare prospettiva dell’applicazione dell’art. 677 cod. pen. (ciò che esclude l’operatività dell’art. 611, comma 1sexies , cod. proc. pen., non vertendosi in tema di rilievo officioso di una diversa qualificazione giuridica, posto che il paradigma normativo Ł stato individuato dalla stessa difesa, sia pure in termini incompleti per esigenze difensive), si osserva quanto segue.
La fattispecie disciplinata dai commi citati consiste nella omissione dell’obbligo di esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo derivanti dalla minaccia di rovina dell’edificio o dalla rovina già verificatasi. Le fattispecie si differenziano da quella oggetto del terzo comma in quanto quest’ultima interviene nel caso in cui dalla condotta omissiva descritta ai commi precedenti, derivi pericolo per le persone, mentre, nei primi due commi, il pericolo Ł generico.
Nel caso di specie, dall’ordinanza sindacale si evince la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità e, quindi, per le persone, in considerazione del fatto che il fabbricato Ł diruto, risulta in piø parti lesionato ed Ł privo di serramenti esterni che ne vietino l’accesso a persone e/o animali, con la conseguenza che Ł configurabile il disposto di cui all’art. 677 comma 3 cod. pen.(cfr. Sez. 1, Sentenza n. 48093 del 06/10/2023,Rv. 285456 – 01). In tale senso, ossia per la sussistenza del pericolo, del resto, si Ł espressa la sentenza impugnata. Tanto dimostra che, pure tale profilo costituisce oggetto di una esplicita valutazione giurisdizionale che rende assolutamente prevedibile che di esso si tenga conto nella riqualificazione del fatto.
L’argomentazione non Ł inficiata dalla tesi difensiva (la quale, peraltro, Ł formulata con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 650 cod. pen.) fondata sul fatto che il manufatto Ł lontano dalla strada pubblica ed accessibile solo percorrendo la proprietà. Si tratta di circostanza di fatto, oggetto di valutazione di merito, sulla quale Ł consentito il sindacato di legittimità solo in quanto fondata su argomentazioni illogiche o contraddittorie, che, nel caso di specie, non si ravvisano, nØ, invero, vengono dedotte dal ricorrente. D’altra parte, siffatta lontananza non esclude in alcun modo l’esistenza di un pericolo per le persone.
3. Quanto, infine, all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.
pen., si osserva che avanti il giudice del dibattimento non era stata richiesta. Nessuna censura può, quindi, muoversi al giudicante per non aver affrontato il tema. La causa di non punibilità può essere applicata in sede di legittimità quando gli elementi necessari alla valutazione siano immediatamente rilevabili dagli atti (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 – 02), circostanza che non ricorre nel caso in esame.
Alla luce delle motivazioni esposte, deve riqualificarsi il reato contestato in quello di cui all’art. 677, terzo comma cod. pen., rigettando nel resto il ricorso. Nessuna rideterminazione della pena va operata, posto che la cornice edittale dell’art. 650 cod. pen., considerata dal giudice di merito, Ł piø favorevole di quella prevista dall’ar. 677, terzo comma, cod. pen.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 677, terzo comma, cod. pen., rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 21/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME