Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8691 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8691 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udlta la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOMECOGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in ordine reato di cui all’art. 189 comma 7 CDS, commesso in Giugliano in Campania il 9.07.2021
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione delle risultanze processuali riserva cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabil cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagine 3 della sentenza gravata.
Invero risulta accertato che mentre il 9 luglio 2021 alle ore 21,45 l’imputato a bordo di un Multipla percorreva la INDIRIZZO a Cubito del comune di Giugliano in Campania, procedendo ad una velocità di 125 Kmh ben superiore a quello di 50 Kmh, trattandosi di tratto urbano, impattava con l’autovettura Fiat Panda che era già incidentata, al centro dell carreggiata, per aver urtato contro il guardrail spartitraffico e si era ribaltata; a causa d violento, il conducente della Fiat veniva sbalzato fuori dell’abitacolo rovinando poi sull’asfalt Ciò nonostante il ricorrente aveva proseguito la marcia senza verificare lo stato della vittima attivare un’ attività di assistenza. La Corte territoriale ha puntualmente e logicame argomentato anche con riferimento alla tesi difensiva, secondo cui la vittima non sarebbe stata visibile( fol 4), ma che è risultata smentita dalle risultanze probatorie. Inoltre la Corte di app ha motivato logicamente che la dinamica dell’impatto violento tra le due autovetture, di c quella della vittima già incidentata e al centro della carreggiata in posizione ribaltata, l’a di soccorsi nell’area interessata dal primo sinistro, avrebbe in ogni caso dovuto indur l’imputato a fermarsi e verificare la presenza di eventuali feriti. Evidenzia la Corte terri infatti che l’imputato non ha mai arrestato la marcia né tentato alcuna manovra di verifica soccorso, allontanandosi rapidamente dal luogo del sinistro.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18.02.2026