Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5518 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5518 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CREVALCORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza della Corte d’appello in epigrafe indicata, emessa in data 24/1/2024, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada commessi il 14 settembre 2016.
La difesa, dopo avere premesso che per i reati per cui si procede è maturato il termine massimo di prescrizione alla data del 4/10/2024, deduce, nel merito, quanto segue.
Mancata valutazione di una prova decisiva; travisamento per omissione e difetto di motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato.
II) Travisamento di prove e difetto di motivazione in relazione al nesso causale.
III) Travisamento delle risultanze probatorie e difetto di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.
I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione delle ragioni di doglianza prospettate dalla difesa, le quali vertono tutt sull’apprezzamento del materiale probatorio in atti, sono inammissibili.
La Corte di merito, conformemente al primo giudice, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato all’esito di una puntuale analisi delle risultanz processuali e sulla base di un ragionamento immune da aporie logiche: nella specie, ha chiarito come tutti i testimoni presenti al fatto (in particolare COGNOME NOME), escussi in dibattimento, avessero indicato la causa del sinistro stradale nella condotta di guida serbata da COGNOME NOME, il quale, senza preavviso, con il camion dallo stesso condotto, aveva repentinamente impegNOME la corsia di marcia attigua a quella sulla quale si trovava, determinando l’incidente di cui si tratta; egualmente, si legge in motivazione, le testimonianze assunte concordavano tutte nel riferire che, dopo il sinistro, il COGNOME si fermò e rip subito dopo, nonostante fosse evidente la rovinosa caduta della persona offesa. La difesa contesta in toto la ricostruzione offerta dai giudici di merito, sostenendo, attraverso il richiamo ad alcuni brevi passaggi delle testimonianze assunte, una diversa versione dei fatti.
Va ricordato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il c apprezzamento è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402
del 30/04/1997, COGNOME, Rv.207945). La Corte regolatrice ha in proposito affermato che, anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n.46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite, dovendo ritenersi inammissibili, le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv.244181).
Quanto al vizio del travisamento della prova, insistentemente evocato nei motivi di ricorso, esso consiste nella omessa valutazione di una prova o nella utilizzazione di un’informazione inesistente, allorquando esse siano decisive nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (si vedano Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280117; Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460, Rv. 233460)
Deve inoltre sottolinearsi che, per orientamento consolidato di questa Corte, in caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatori asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva come il ricorrente, dietro l’apparente prospettazione del vizi del travisamento delle prove, solleciti una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti.
E’ d’uopo ribadire, in materia, il divieto di deducibilità, nel giudizio legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte d cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sn. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099, conformi: n. 27429 del 2006 Rv. 234559; n. 39048 del 2007 Rv. 238215).
Le ragioni del ricorso, alla luce di tali precisazioni, sono evidentemente riconducibili al vizio del travisamento del fatto: la difesa non lamenta specificamente l’utilizzazione di una prova inesistente o la mancata utilizzazione di una prova
decisiva, ma sovrappone una propria versione del fatto a quella dei giudici, contraddicendo l’intera ricostruzione operata dalla Corte di merito, il che, come si è detto in precedenza, non è ammissibile in sede di legittimità.
L’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effett anche riguardo al rilievo concernente la dedotta prescrizione dei reati, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 21 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
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