Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49487 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato AVV_NOTAIO del foro di MONZA in difesa di: COGNOME NOME che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Milano ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di mancato arresto sul luogo del sinistro automobilistico, di omessa prestazione di assistenza in favore delle vittime e di lesioni colpose ai loro danni e l’aveva condannata, all’esito di giudizio abbreviato condizioNOME ad una consulenza tecnica di parte, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione nonché al risarcimento in favore della parte civile costituita.
2.La (corte territoriale ha in particolare /confermato il giudizio del giudice di prima cure in ordine alla sussistenza dei reati di cui all’art.189 commi 6 e 7 C.d.S. sulla base di una valutazione complessiva in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’urto e alle testimonianze acquisite; ha poi ritenuto recessive le conclusioni del consulente tecnico di parte, che aveva esamiNOME il veicolo dell’imputata dopo molto tempo, e prive di attendibilità a fronte delle testimonianze assunte. Evidenzia inoltre che la natura dell’urto e la dinamica delle fasi post urto, come evidenziate dai testimoni escussi, non lasciavano dubbi sul fatto che la COGNOME si fosse allontanata dal luogo del sinistro per fare perdere le sue tracce, ben consapevole della portata offensiva del proprio operato. Confermava la legittimità dell’intervenuto risarcimento e l’esclusione della circostanza di cui all’art.62 n.6 cod.pen., pure a fronte dell’intervenuto ristoro delle persone offese, sul presupposto che lo stesso non risultava satisfattivo ed integrale, in quanto non comprendeva il danno morale. Ha infine escluso la ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME affidandosi a plurimi motivi di ricorso.
3.1 Con il primo prospetta l’erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove poste a fondamento della ricostruzione naturalistica dell’incidente che ha portato alla pronuncia di condanna. Assume la erronea interpretazione del materiale probatorio alla stregua delle emergenze processuali espressamente richiamate, sia con riferimento alla sussistenza della collisione tra autoveicoli come descritta dalla persona offesa e dal teste di accusa, sia in relazione alla compatibilità delle tracce del sinistro con la ricostruzione dinamica operata dai giudici di merito, contrastata dalle conclusioni del consulente tecnico di parte.
3.2 Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge )e- lifetto motivazionale in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento della ricostruzione dell’incidente in relazione al reato di fuga, atteso che da nessuna delle emergenze processuali poteva ritenersi raggiunta la prova che, al di là della ricorrenza di un urto tra i due autoveicoli, la imputata sia stata in grado di percepire la incidenza del contatto e la idoneità dello stesso a recare pregiudizio alle persone offese.
3.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata esclusione della parte civile e di condanna della ricorrente ad un risarcimento del danno in favore della stessa, laddove in limine litis del giudizio di primo grado la difesa della COGNOME aveva dato atto, allegando documentazione, dell’intervenuto integrale risarcimento del danno, circostanza confermata dalla persona offesa e nondimeno era stata ammessa la costituzione della parte civile e liquidato un danno morale in suo favore, benchè lo stesso non sia stato espressamente richiesto nella domanda risarcitoria né oggetto di allegazione e di prova.
3.4 Con una quarta articolazione la ricorrente si duole, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. /pur ricorrendone le condizioni di legge.
3.5 Con un’ultima articolazione assume difetto di motivazione in relazione alla misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione sulla pena base.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze avanzate dalla COGNOME risultano inammissibili. ‘E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente di questa Corte che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose n.3783 del 10/010/2014, COGNOME, Rv.261945).
Inoltre le disposizioni di cui all’art.189 comma 6 e 7 1 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggi i ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si “tratta in particolare di
una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta” (sez.4, 25.11.1999 n.5416, Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, n.4380 del 2/12/1994, Rv. 201501; 30/01/2014, COGNOME, Rv.259216), dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. ‘E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, 12/12/2012, Meta, Rv.254667), laddove nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (sez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro detto reato richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento (ez.4, n.18748 del 4/05/2022, COGNOME NOME, Rv.283212) ( di talchè il reato in questione è ravvisabile in presenza di sinistro, ricollegabile al comportamento dell’imputato, che possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (ez.4, n.33772 del 15/06/2017, Dentice di NOME Capozzi, Rv.271046)
2. Il giudice distrettuale sul punto ha evidenziato, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, che la natura dell’urto, le tracce presenti sulla fiancata del veicolo, il tentativo di inseguimento operato dalla
conducente persona offesa in uno con la testimonianza COGNOME del COGNOME, costituivano evidenza da un lato / di un collegamento tra il sorpasso operato dalla ricorrente e l’urto con speronamento e trascinamento del veicolo della PORCEDDU, e dall’altro,dell’acquisita consapevolezza da parte della COGNOME di avere provocato un pregiudizio personale alle persone offese, circostanza corroborata dal particolare azzardo della manovra e dal comportamento serbato successivamente al contatto dalla ricorrente.
4.1 In termini assolutamente congrui il giudice distrettuale ha infatti tratto ulteriori argomenti di prova in ordine all’elemento soggettivo del reato, dal comportamento tenuto dalla COGNOME la quale si era allontanata velocemente dal luogo del sinistro non solo palesando di non prestare attenzione agli avvisi sonori che provenivano dal veicolo speroNOME, ma aumentando ancor più la velocità per fare perdere le proprie tracce, improvvisando al contempo una pericolosa e prolungata condotta diversiva.
A fronte di tale argomentata e lineare motivazione / l’imputata, nei primi due motivi di ricorso, ha svolto considerazioni in fatto che non si confrontano affatto con gli argomenti sopra rappresentati ma si limita a reiterare tesi difensive già esaminate e congruamente disattese, sostenendo che l’urto non era intervenuto o era stato particolarmente modesto e che la COGNOME potrebbe non avere percepito il contatto con la autovettura della persona offesa. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU 24.9.2003, n. 47289, Petrella, Rv. 226074). Il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico ovvero l’omissione motivazionale dedotte dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dei giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a riconoscere la responsabilità del prevenuto sotto il profilo del mancato arresto, sul presupposto di avere questo acquisito contezza del sinistro stradale che aveva provocato, in ragione di una serie di elementi di natura obiettiva e dichiarativa, ampiamente illustrati e sui quali il ricorrente si è limitato a proporre una alternativa ricostruzione fattuale, non suscettibile di ulteriore scrutinio in questa sede.
In relazione poi alla doglianza concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno con ingiustificata ammissione della parte civile e liquidazione di un danno a favore della stessa, le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso non si confrontano con gli argomenti spesi dai giudici di merito che appaiono logici e privi di contraddizioni nella parte in cui assumono che, a prescindere dalle formule utilizzate dalle difese delle parti a verbale di udienza, non era stata fornita la prova che il danno fosse stato risarcito nella sua integralità e satisfattività, tenuto altresì conto dell’assenza di quietanze di pagamento e che comunque la liquidazione del pregiudizio, pure intervenuto, si riferiva esclusivamente alle conseguenze materiali e patrimoniali, che lasciavano scoperto il danno morale, quale componente e proiezione dei pregiudizi biologici e non patrimoniali, accertato nel corso del giudizio e liquidato in via equitativa.
Inammissibili sono altresì i motivi di ricorso proposti dalla difesa ddella COGNOME COGNOME relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. e alla misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione.
In relazione alla esclusione della causa di non punibilità il giudice di appello ha motivato in termini logici il diniego con riferimento alla situazione di grave pericolo determinata dalla condotta dell’imputata, non solo per il grado dell’imprudenza palesata nella esecuzione della manovra di sorpasso, ma soprattutto allorquando, resasi conto del sinistro provocato, si era data a precipitosa fuga eseguendo manovre azzardate 47 . cambi di corsia per non essere intercettata. Deve pertanto escludersi la particolare tenuità dell’offesa al bene giuridico protetto, sia in relazione all’attentato alla incolumità personale, sia alla sicurezza della circolazione stradale.
Gli aumenti per la continuazione sono stati poi apportati in termini minimali sulla pena base, peraltro individuata nel minimo edittale, e in misura distinta per i reati di lesioni colpose e di fuga, in misura percentualmente e quantitativamente estremamente contenuta, in termini del tutto aderenti all’onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi di contenimento della sanzione penale in ambito prossimo ai valori minimi edittali.
Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l’impugnazione, al versamento di una
somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. Nulla sulle spese della parte civile che pure ha presentato conclusioni scritte in assenza di un utile contributo alla decisione nell’ambito d giudizio dinanzi al giudice di legittimità svoltosi con rito camerale non partecipato (sez.2, n.33523 del 18/06/2021, D., Rv.281960-03).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 Ottobre 2023.