Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48525 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata il 18 luglio 2019 dal Tribunale della stessa città. NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 189 commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Con la sentenza confermata in appello, NOME è stato condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di anni uno e mesi tre di reclusione. È stata ritenuta la continuazione tra il reato di cui all’art. 189, comma 6, e quello di cui all’art. 18 comma 7, cod. strada. Non sono state applicate le attenuanti generiche. È stata disposta la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei. NOME è stato condannato, inoltre, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore di NOME COGNOME, costituitasi parte civile.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, il 3 febbraio 2015, NOME si trovava alla guida dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO e, mentre eseguiva una manovra di svolta a sinistra, urtò il ciclomotore condotto dalla COGNOME. A causa dell’urto, lo specchietto retrovisore della macchina si staccò e la conducente del ciclomotore cadde a terra insieme al veicolo. NOME si fermò cinquanta o sessanta metri dopo l’impatto, ma non scese dall’auto e si allontanò senza fornire le proprie generalità.
Contro la sentenza della Corte di appello il difensore dell’imputato ha proposto tempestivo ricorso, articolandolo in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto integrato l’elemento psicologico dei reati per cui si procede. Osserva che, come emerso dall’istruttoria dibattimentale – e come la sentenza impugnata riconosce – NOME si fermò dopo l’impatto e si allontanò solo dopo aver visto che la NOME si era rialzata. Non era dunque consapevole di aver cagionato un incidente tale da poter aver arrecato danno alla persona.
3.2. Col secondo e col terzo motivo (denominati entrambi motivo 3), la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di argomentazioni apodittiche e congetturali: ha affermato, infatti, che l’impatto tra l’auto e il ciclomotore non fu «di lieve consistenza» senz spiegare le ragioni dì tale affermazione; ha sottolineato che «la caduta da un
motociclo può essere pericolosissima» senza tenere conto del fatto che nel caso di specie non è stata prodotta in giudizio documentazione medica (sicché non è provato che, nella caduta, la COGNOME abbia riportato danni fisici); ha sostenuto che l’imputato non ha adottato iniziative risarcitorie trascurando che, già nell’atto di costituzione di parte civile, la COGNOME aveva specificato di essere stata risarcita dalla assicurazione per i danni materiali patiti a seguito dell’incidente.
La difesa osserva, sotto diverso profilo, che già nel processo di primo grado era stata chiesta l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen e il Tribunale non aveva motivato sul punto.
3.3. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che è stata esclusa senza considerare che l’imputato si fermò a circa cinquanta metri dajuogo dell’impatto e si allontanò solo dopo essersi accertato che la COGNOME si era alzata in piedi e quindi l’urto non aveva determinato conseguenze.
3.4. Col quinto motivo, la difesa si duole che non sia stato concesso il beneficio della non menzione della condanna. Richiesta che era stata avanzata al termine del processo di primo grado (in sede di precisazione delle conclusioni) e – si sostiene – fu reiterata nell’atto di appello. La difesa sottolinea che su questo punto la sentenza impugnata non ha fornito motivazione alcuna.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 11 ottobre 2023, la difesa della parte civile NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene che le fattispecie incriminatrici previste dai commi 6 e 7 dell’art. 189 sarebbero state applicate pur non essendo accertata la sussistenza del necessario elemento psicologico.
Dalle sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – emerge che, dopo aver urtato il ciclomotore (ciò che avvenne mentre stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale) NOME completò la svolta, ma non si allontanò subito e si fermò a cinquanta o sessanta
metri dal luogo dell’incidente. Non è controverso, tuttavia, che egli non sia sceso dalla macchina, non si sia avvicinato alla COGNOME per sincerarsi delle sue condizioni e si sia allontanato senza fornire le proprie generalità. Dalla sentenza di primo grado emerge: che, nell’immediatezza, la COGNOME si rialzò da terra per poi accasciarsi al suolo; che fu soccorsa dapprima da un altro utente della strada e poi da una ambulanza; che fu trasportata in ospedale, dove le fu riscontrata la frattura del coccige.
2.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, «il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza» (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 247369).
L’accertamento sull’esistenza dell’elemento psicologico di questo reato e di quello dì cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, pertanto, «va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro» (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282294). Con specifico riferimento al delitto previsto dall’art. 189, comma 7, cod. strada, si è affermato che, per integrare l’elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non prestare assistenza alla persona ferita accompagnata dalla consapevolezza dell’incidente, del danno alle persone e della necessità del soccorso. (Sez. 4, n. 15867 del 17/12/2008, dep.2009, D’Amato, Rv. 243440). Si è chiarito, inoltre, che «nel reato di “fuga”, previsto dall’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso
l’esistenza» (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, COGNOME, Rv. 237239; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252374; Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia COGNOME, Rv. 271046).
2.2. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto. H sottolineato, infatti, che l’imputato ebbe piena contezza dell’incidente ed era consapevole che quell’incidente era idoneo ad arrecare danni alle persone, perché l’impatto aveva comportato il distacco dello specchietto retrovisore sinistro della macchina determinando la caduta a terra di un veicolo a due ruote e della persona che lo guidava. Secondo i giudici di appello, dunque, la circostanza che, in un primo momento, la NOME si fosse alzata da terra non escludeva affatto che un danno alla persona si fosse verificato. Peraltro, come le sentenze di primo e secondo grado chiariscono (e diversamente da quanto la difesa ha sostenuto nell’atto di ricorso), il giudizio di merito ha accertato: che la NOME riportò lesio nell’incidente; che, subito dopo essersi rialzata, si accasciò al suolo; che fu soccorsa da un altro utente della strada il quale chiese l’intervento di un’ambulanza.
La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Ed invero, anche se il bisogno dell’investito deve essere valutato ex ante e non ex post, tale valutazione deve essere rapportata al momento in cui l’allontanamento è avvenuto; e – come i giudici di merito hanno chiarito – quando si allontanò, NOME era consapevole dell’incidente, del danno alle persone che poteva esserne derivato e della conseguente necessità di prestare assistenza alla persona coinvolta.
A questo proposito è utile ricordare che, come efficacemente chiarito da condivisibili arresti giurisprudenziali, «i contenuti dell’obbligo di prestar assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all’obbligo di prestare soccorso sanitario». I doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada, infatti, «impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale» (ez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216, pag. 5 della motivazione). Ne consegue che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale – peraltro neppure invocata dal ricorrente – non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile e «l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata» (cfr. Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841).
Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Col secondo e col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata applicata la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 131 bis cod. pen osservando: che l’urto tra la macchina e il ciclomotore non fu di lieve consistenza perché comportò il distacco dello specchietto retrovisore della macchina; che la conducente del ciclomotore cadde a terra e dunque, secondo regole di comune esperienza, poteva aver riportato lesioni anche gravi; che l’imputato si allontanò senza farsi identificare; che, dopo i fatti, NOME non si è attivato per risarcire il danno. Il difensore contesta tali argomentazioni osservando che il danno conseguente all’incidente è stato risarcito dall’assicurazione e sostiene che, nel corso del giudizio, non sarebbe emerso che, a seguito del sinistro la COGNOME abbia riportato danni fisici. Si deve dare atto al ricorrente che, quando fu pronunciata la sentenza impugnata, la condotta susseguente al reato, consistita nel non aver adottato iniziative riparatorie, non poteva essere valutata ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., come è possibile oggi a seguito della modifica apportata alla norma dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Nondimeno la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto non può ritenersi carente. La Corte di appello ha sottolineato, infatti, che la NOME riportò lesioni nell’incidente e, come risult dalla sentenza di primo grado, non si trattò di lesioni modeste bensì della frattura del coccige; che NOME vide la vittima cadere a terra, poteva dunque rappresentarsi conseguenze lesive non minime, e si allontanò ugualmente; che la sua identificazione fu possibile solo perché la persona offesa memorizzò il numero di targa. La motivazione è congrua e valorizza alcuni dei criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., per sottolineare la gravità del fatto. Non è pertanto censurabile in questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. È appena il caso di ricordare che non comporta alcun vizio rilevabile in sede di legittimità la circostanza (evidenziata nell’atto di ricorso) che la richiest di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. fosse stata avanzata nel giudizio di primo grado e il Tribunale abbia omesso di motivare sul punto. Come noto, infatti, perfino nel caso in cui la motivazione della sentenza di primo grado sia del tutto mancante, il giudice di appello può provvedere a redigerla in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che la legge gli riconosce. Ciò in quanto «la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118;
Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, NOME, Rv. 271735).
Col quarto motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato la gravità della condotta osservando che, pur avendo visto cadere a terra la persona offesa, NOME si allontanò, così manifestando indifferenza ai propri doveri di solidarietà sociale. Ha ritenuto, inoltre, che, in assenza di altri elementi positivamente valutabili, l’incensuratezza dell’imputato non fosse sufficiente all’applicazione delle invocate attenuanti. La motivazione è congrua atteso che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).
Resta da esaminare il quinto motivo, col quale il ricorrente si duole che non sia stato concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna. Dalla lettura dell’atto di gravame emerge che il beneficio della non menzione non fu richiesto in sede di appello, sicché il motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322).
Non rileva in contrario la disposizione dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., in base al quale il giudice di appello può applicare la non menzione della condanna anche d’ufficio. Come autorevolmente affermato dalle Sezioni uniternella sentenza n. 10495 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206175 (nello stesso senso, con particolare riferimento all’applicazione della sospensione condizionale, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), ciò non comporta che il giudice di
secondo grado sia sempre tenuto a motivare, anche in assenza di richies dell’impugnante, il mancato esercizio del potere discrezionale che la legge attribuisce. Comporta, però, che una risposta debba essere fornita nel caso in una tale richiesta sia stata formulata, anche solo in sede di precisazione conclusioni (cfr. Sez. 5, n. 1099 del 26/11/1997, dep. 1998, Pirri, Rv. 209683) è osservato in proposito che «il potere del giudice di appello di applicare, d’ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menz della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell’art. cod. proc. pen., secondo il quale l’appello attribuisce al giudice di secondo la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai qual riferiscono i motivi proposti» e che, ove la parte interessata abbia solle l’esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello, l motivazione in merito è sindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 21273 18/03/2003, Gueli, Rv. 224850; Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, Ferrante Rv. 256560). Nulla di tutto questo, però, è avvenuto nel caso in esame, richiesta di applicare all’imputato il beneficio della non menzione risulta stata formulata solo al termine del giudizio di primo grado, in sede di precisa delle conclusioni.
5.1. Alle considerazioni svolte si deve aggiungere che, nel caso di specie richiesta di concessione del beneficio non è stata accompagnata – come sarebb stato doveroso – dall’indicazione di alcun elemento idoneo a giustific l’accoglimento. Non è sufficiente in tal senso, come il ricorrente sembra v sostenere, la constatazione che all’imputato sia stato concesso, già in primo g il beneficio della sospensione condizionale della pena. I due istituti, rispondono ad esigenze differenti e il beneficio della non menzione tr fondamento nel principio dell’emenda. Si deve ricordare allora che, come g riferito, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di applicare all’impu attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, considerato espressi «indifferenza ai doveri di solidarietà sociale», e le ragioni del diniego del be della non menzione ben possono ritenersi esplicitate da questa motivazione. Anch la concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., come quella re all’applicazione delle attenuanti generiche, infatti, dipende dalla valutazione elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020; Abb Rv. 280244; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041).
Poiché il ricorso è inammissibile, non deve essere dichiarata la prescriz del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d’appello.
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La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ri che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondate dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non pu a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De L Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era matur successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008 Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa d ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. L’imputato deve essere condannato a rifondere alla parte civil spese sostenute in questo grado di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute in questo gra di legittimità da NOME che liquida in Euro tremila, oltre acces come per legge.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente