Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8286 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso chiedendo eilt 2 n ik.c.-,)’,/,)(.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, sede di giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento – in ragion dell’omessa notificazione del decreto di citazione in appello al codifens dell’imputato – disposto da questa Quarta Sezione della pronuncia n. 2431/21 della medesima Corte territoriale, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, a carico NOME NOME in ordine ai reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. n del 30 aprile 1992. All’imputato è contestato di avere determinato con propria condotta di guida un sinistro stradale dal quale sono derivate lesi personali a COGNOME NOME, non avendo ottemperato all’obbligo di fermarsi di prestare soccorso a quest’ultimo.
1.2. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, il Limin percorrendo una rotonda con la propria automobile, aveva tagliato la strada COGNOME NOME NOME era a bordo di una bicicletta. In soccorso del NOME era accorsi il motociclista che aveva visto la dinamica dell’incidente e ave rilevato il numero di targa dell’investitore, nonché un volontario della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, che si trovava casualmente in zona. Dopo l’incidente, l’investitore si era allontanato per circa cinquecento o seicento metri ed poi tornato sul luogo del sinistro, comunicando di non potersi fermare a attendere l’arrivo dei soccorsi; non dava informazioni circa le prop generalità, alle quali gli agenti di polizia locale risalivano mediante il n di targa rilevato dal motociclista.
Avverso la sentenza del Giudice del rinvio propone ricorso la difes dell’imputato che articola i seguenti motivi con cui deduce:
2.1. Erronea applicazione dell’art. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992 (capo A), per insussistenza dei requisiti oggettivi del reato e del dolo necessar integrare il delitto, nonché relativo vizio di motivazione. Diversamente quanto assumono le sentenze di merito, l’imputato, come dichiarato da tutti testi, raggiunse la persona offesa nel luogo del sinistro, trovandovi già in a prestare assistenza il COGNOMECOGNOME soccorritore della RAGIONE_SOCIALE L’imputato non si limitò a verificare da lontano la presenza di un mezzo del RAGIONE_SOCIALE ma si avvicinò per assicurarsi delle condizioni della person offesa. Constatato che il ferito era in piedi e non in pericolo dì vita, c affidato alle cure di persona professionalmente preparata, capace di offri un’assistenza più qualificata della sua, ritenne che non vi fosse necessità sua presenza e di potersi quindi allontanare. Il dolo richiesto dalla n
dagli atti processuali. La Corte di appello ha negato la sospensio condizionale della pena in ragione di una precedente condanna a pena detentiva per rapina. In realtà, durante l’esame dell’imputato, è emerso che precedente afferiva invece ad un furto, come risultante anche dal certifica penale;
2.6. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche sul punto la sentenza di appello ha operato un semplice richiamo ai criteri già utilizzati dal Giudice di primo grado senza consider gli elementi che avrebbero potuto essere valorizzati a tal fine, quale condotta processuale tenuta dall’imputato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rico sia dichiarato inammissibile.
In data 24/11/23, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto alle doglianze (espresse nei primi due motivi) afferenti all’applicazione dell’art. 189, comma 7, cod. strada, è opportuno ricordare c la giurisprudenza di legittimità ha superato quell’orientamento per il qual danno alle persone, nel reato di omissione di soccorso a seguito di inciden stradale, costituiva una condizione obiettiva di punibilità, in quanto tale incluso nell’oggetto del dolo (Sez. 4, n. 327 del 31/10/1997, dep. 199 Martino, Rv. 209677). Secondo il più recente e prevalente orientamento, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno al persone e la necessità del soccorso, altresì osservandosi che consapevolezza sul bisogno di soccorso della persona coinvolta nell’incidente può assumere la forma del dolo eventuale, “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, COGNOME, Rv. 237239). Va quindi ribadito che la necessità del soccorso è elemento essenziale della fattispecie tipica deline
dall’art. 189, comma 7, cod. strada. Mentre nel reato di “fuga”, di cui al comma 6 della medesima disposizione, è sufficiente che si verifichi un incident riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effett danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354), per il reato di omissione di assistenza, di cui al predetto comma 7, si richiede che il bisogn dell’investito sia effettivo. Effettività che si reputa insussistente nel c assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risu più necessario, né utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbli dovendosi tuttavia precisare che l’assenza di lesioni o morte o la presenza un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiv constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, COGNOME NOME, Rv. 283212; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, COGNOME, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 216465).
Ciò detto, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, COGNOME, in motivazione) ha precisato che il contenuto dell’obbligo di prestare assistenza non può essere circoscrit alla prestazione del mero soccorso sanitario, poiché i doveri di solidarietà c gravano sull’utente della strada impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogn possibile forma di assistenza, anche residuale, tenuto conto dell’ampiezza della condizione di bisogno determinata dall’investimento; bisogno che riflette le pregiudicate condizioni psichiche, fisiche e relazionali in improvvisamente viene a trovarsi la vittima. L’interpretazione della norma, pertanto, conduce a ritenere che l’assistenza alle persone ferite non rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Deve, pertanto ribadirsi il principio giurisprudenziale per il quale “la presenza di altre per sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dover dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento p apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dove solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in mani effettivamente adeguata” (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Perché l’investitore non risponda della fattispecie incriminatric prevista dal comma 7 dell’art. 189 cod. strada occorre che la assistenza fornit da altri si sia adeguatamente e compiutamente conclusa, dovendo l’avverbio
“già”, posto a presidio della locuzione “altri abbia già provveduto” intendersi secondo il suo significato e cioè – se riferito ad un verbo, come in questo ca – nel senso dell’avvenuto compimento dell’azione, e non di una situazione ancora in divenire. Tanto determina la necessità che chi, come l’odierno ricorrente, invochi l’efficace soccorso da altri prestato, quale ragion insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezz dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato, ciò che comporta, in cap all’investitore, un obbligo di verifica concreta in ordine all’assistenza pres da altri. Verifica concreta che, nel caso di specie, non vi è stata propri ragione del repentino allontanamento dell’imputato dal luogo del fatto. Questi, infatti, come ricorda la Corte territoriale, che ha evocato sul punto le dive dichiarazioni testimoniali, avvicinatosi al luogo del sinistro e notata la prese del soccorritore della RAGIONE_SOCIALE, «si allontanava immediatamente, affermando di avere fretta e di dover raggiungere il posto di lavoro», senza mettersi nelle condizioni di «sapere se la propria presenza fosse ormai superflua, al fine di prestare soccorso al COGNOME, o se fosse, invece, necessa che coadiuvasse il COGNOME in un pronto intervento o nell’allertare il persona sanitario».
In conclusione sui primi due motivi – il secondo motivo da ritenersi assorbito nelle considerazioni relative al primo -, il Collegio ritiene che la Co di appello abbia operato in linea con i principi di diritto sopra rammentati, tal che essi appaiono infondati.
Infondato è anche il terzo motivo. Il Giudice del rinvio correttamente afferma che la condotta dell’imputato – consistita nell’aver abbandonato i luogo dell’incidente senza lasciare alla persona offesa o ad altri i propri d al punto che per la sua individuazione è stato necessario l’intervento d motociclista che aveva rilevato la targa della sua auto – abbia integrato il reato di fuga, atteso che esso è finalizzato a garantire l’identificazione soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinis (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, COGNOME, Rv. 270885, secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previst dall’art. 189, comma 6, cod. strada, il soggetto che, coinvolto in un sinis con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità).
Privi di pregio anche i restanti tre motivi, afferenti tutti al trattam sanzionatorio. Giova rammentare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie
la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che la determinazione della pena base per il delitto più grave di cui al capo a) si discosta in maniera lieve dal mini edittale, essendo stata individuata in anni uno e mesi quattro di reclusion con un aumento di quattro mesi per la continuazione, così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi otto; ha reputato congruo il trattamento sanzionatorio in considerazione della gravità del fatto e della mancata resipiscenza dell’imputato che si è presentato agli uffici della Polizia Loca presso i quali era stato convocato, solo un mese dopo la convocazione. Alla medesima stregua, ha stimato congrua rispetto al caso concreto la disposta durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tenuto conto di «precedenti condotte contrarie al Codice della Strada che hanno condotto all’emanazione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza». La Corte territoriale ha poi escluso la concessione degli invocati benefici in ragione della sussistenza, a caric dell’imputato, di una precedente condanna a pena detentiva (divenuta irrevocabile il 15/06/2019) per il delitto di rapina, così come attestato certificato del casellario giudiziale. La doglianza del ricorrente secondo c detta condanna riguardava invece il delitto di furto è, pertant manifestamente infondata (oltre a non essere stata dedotta nel giudizio di appello). Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui i mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2023
I l Consigliere estensore