Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10916 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10916 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 30.10.2023 che aveva condannato NOME alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui all’art. 189 commi comma 7 del D.Lvo. n. 285 del 1992.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in ordine all’omessa valutazione del dichiarazioni spontanee rese dagli imputati durante le indagini; con il secondo motiv vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della credibilità delle dichiarazi dell’imputato; con il terzo motivo vizio di motivazione in ordine alla valutazione d dichiarazioni dell’imputato rese nel corso dell’esame; infine vizio di motivazione in ord al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudi merito nella senza impugnata. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. pro pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esser legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibil soggettiva COGNOME del COGNOME dichiarante COGNOME e COGNOME dell’attendibilità intrinseca COGNOME del COGNOME suo COGNOME narrato (Sez. U, n. 41461 de/ 19/07/2012, Rv. 253214 – 01). I giudici di merito hanno ampiamente motivato circa l’attendibilità della persona offesa ( che non si è costitui parte civile) alla luce della linearità e della chiarezza delle sue COGNOME dichiarazioni e considerando anche precisi elementi di riscontro (quali l’annotazione di PG dalla quale emerge che la persona offesa aveva immediatamente fornito la medesima ricostruzione dell’accaduto nell’immediatezza del fatto, nonostante le condizioni in cui versava) Inoltre, con argomentazioni non illogiche ma, anzi, coerenti con il materiale istrutto acquisito, la Corte territoriale ha reputato inverosimile la ricostruzione altern prospettata dal condannato ( il quale ha ammesso di aver avuto un breve alterco con la persona offesa, negando però di aver determinato la caduta della bicicletta e di aver vist il ciclista cadere per terra, non essendo sostenibile che, in ragione della viole dell’impatto con il suolo quale documentato dal copioso sanguinamento e dalla entità della lesioni, il ricorrente non si fosse accorto di nulla: la negazione di ciò inficia p la complessiva verosimiglianza del suo racconto, anche alla luce della insussistenza dell’obbligo di dire la verità: cfr. ex multis Sez. 1 – , n. 29624 de/ 16/06/2022, Rv. 283381 – 01).
Quanto al censurato vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di es della punibilità ex art. 131 bis c.p., va osservato che, per la configurabilità d esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizi richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della f concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del da pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazion comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto ris legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere c di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale val va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rien discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata da di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illog motivazione. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princ relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado della condotta, le conseguenze gravi del reato, che aveva determinato le serie riportate dalla persona offesa.
L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non rav assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle sp procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026