Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42656 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42656 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Palermo ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 677, comma 3, cod. pen., per avere omesso di realizzare in un edificio di sua proprietà i lavori strutturali e di messa in sicurezza necessari per rimuovere il pericolo alla pubblica incolumità, evidenziato nell’ordinanza sindacale n. 85 del 7 marzo 2011.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale lo abbia dichiarato c:olpevole, pur dando atto che dalle risultanze probatorie era emerso che l’immobile interessato al degrado era quello a tre elevazioni di proprietà di NOME COGNOME, del comune di Palermo e di NOME COGNOME, catastalmente identificato con i dati “foglio 137, particella 144 sub 12”, ed ubicato in INDIRIZZO angolo INDIRIZZO. Risulta, pertanto, ignorato il dato pacifico che l’immobile di cui è proprietario, per quanto facente parte della medesima particella del foglio 137, la 144 sub 20, nonché di quella avente numero 147 sub 15, non solo è ubicato in altro sito (INDIRIZZO e INDIRIZZO), ma, per di più, come dichiarato dai testimoni che hanno eseguito il controllo, non è nemmeno interessato dallo stato di degrado e dal pericolo di crollo, che costituisce il presupposto necessario per la configurabilità del reato contestato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di cui agli artt. 110 e 677, terzo comma, cod. pen. in capo ad un soggetto che, non essendo proprietario dell’immobile, non ha alcuna possibilità di intervenire per rimuovere la situazione di pericolo.
2.3. Con il terzo motivo sollecita la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione essendo decorso il termine massimo previsto dall’art. 157 cod. pen. dalla data di costatazione dei fatti, risalente al 10 giugno 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo, che, trattando questioni logicamente connesse, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Il tessuto argomentativo della sentenza impugnata presenta le contraddizioni denunziate dal ricorrente
Il Tribunale ha ritenuto accertato che l’edificio descritto nel capo di imputazione (identificato catastalmente al foglio di mappa n. 137, part.11a 144) sia di proprietà di tre soggetti, tra i quali non è indicato COGNOME. Ha aggiunto che l’odierno ricorrente, il 12 aprile 2007, è divenuto proprietario di un immobile con dati catastali parzialmente coincidenti con quello pericolante (foglio di mappa 137, part.11e 143, 144 e 147), di cui, però, non è in alcun modo chiarito se fosse anch’esso interessato al pericolo per la pubblica incolumità nei termini evidenziati nell’ordinanza sindacale e se, di conseguenza, il suo proprietario fosse tenuto a realizzare i lavori di messa in sicurezza.
Si tratta di lacune gravi ove si consideri che il reato previsto dall’art. 677, terzo comma, cod. pen. si realizza allorché il proprietario dell’edificio che minaccia
rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo, a nulla rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo – scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell’immobile – né la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorità. Infatti, l’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto,, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza (Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224799 – 01; Sez. 1, n. 233 del 21/1.1/2007, dep. 2008, Aversano Rv. 238809 – 01).
È infondato il terzo motivo ;
E’ pacifico che ta contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d’imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.(Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Rv. 274368 – 01).
La fondatezza die primi due motivi di ricorso impone l’annullamento d4. ./ sentenza Ampuganza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica affinché provveda, nel rispetto degli indicati principi di diritto, ad un nuovo giudizio al fine di colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le evidenziate lacune o incongruenze della motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica