Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42581 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sesto Fiorentino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 01/12/2022
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha conferma la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Firenze del 28/10/2020, con la qu NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 2 del d.l. n. 46 alla pena di euro 3.800,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenua generiche.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omes riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., riferimento alla occasionalità del fatto (primo motivo) che alla tenuità dell’o (secondo motivo).
Censura, inoltre, l’erronea applicazione GLYPH dell’istituto GLYPH della continuazione, dovendosi ritenere, nell’ambito della medesima annualità, unica la violazione di leg per le varie mensilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il Collegio premette che al caso in esame trova applicazione la discipli introdotta dal d. Igs. 8/2016 (ed entrata in vigore il 16.2.2016), in ragione quale deve farsi riferimento all’importo complessivo annuale rimasto insoluto ch riveste rilevanza penale ove superiore alla somma di euro 10.000,00, per effetto de disposizione di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo, la quale s l’applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzi amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata i vigore del decreto.
Come chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 346 del 27/11/2018, dep. 2019, Guasteluccia, n.m.; Sez. 3, n. 35589 del 11/5/2016, COGNOME, Rv. 268115), il re assume perciò una configurazione unitaria o comunque si delinea come una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una v superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge il versamento dell’ultima mensilità, individuata con il termine del 16 del mes gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, COGNOME, Rv. 268308).
Tale nuova disciplina, in favor rei, deve trovare applicazione retroattiva anche alle condotte poste in essere prima della modifica normativa.
La sentenza impugnata, laddove afferma che l’imputato «ha compiuto più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso omettendo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lav dipendenti nelle mensilità per il 2015», cade in evidente errore.
A L’accoglimento di tale censura assorbe quella relativa all’applicazione dell’arti 131-bis cod pen..
La fondatezza del motivo, consentendo l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, impone alla Corte di dichiarare l’estinzione del reato, essen maturata la prescrizione dello stesso dopo la data della sentenza, che va pert annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizio Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.