Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4526 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4526 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Aragona il 07/10/1956
avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile COGNOME COGNOME
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 1 marzo 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, h confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosc responsabile del reato di cui all’art. 328, comma 2, cod. pen. e condannato a di giustizia «perché, nella sua qualità di responsabile del 6° settore lavori P Territorio e Servizi Speciali del Comune di Aragona, non compiva l’atto del s ufficio e non rispondeva per esporre le ragioni del ritardo all’istanza present sensi dell’art. 42-bis DPR 327/2001, in data 28.12.2018 da NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 328, comma 2, cod. pen. e de artt. 252 e 254 T.U.E.L.
Alla data della istanza prodotta dal COGNOME l’imputato (e lo stesso Com non era titolare di alcuna competenza a riscontrare la richiesta ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 in quanto, a seguito della dichiarazione di dissesto del Comu di Aragona, e successivamente, in data 07/12/2018, insediatosi l’Organism Straordinario di Liquidazione (di seguito indicato 0.S.L.) sussiste un preciso di per il Comune e i suoi funzionari a dare corso a procedure che comportino riconoscimento di oneri economico-finanziari a carico del Comune in dissesto, ch ai sensi dell’art. 252 TUEL sono attratti alla esclusiva competenza dello st Organismo di liquidazione, organo terzo rispetto allo stesso Comune.
Sicché l’obbligazione sottesa al procedimento, per quanto sorta anche tempo remoto mediante l’occupazione sine titulo del terreno del Chiarelli da parte del Comune di Aragona, così come il procedimento ex art. 42-bis citato, è attratta alla esclusiva competenza dell’O.S.L.
Pertanto, viene a mancare l’indefettibile presupposto della responsabi penale ex art. 328, comma 2, cod. pen. in mancanza della competenza da parte del soggetto instato a emettere l’atto o a dare corso al procedimento.
Erra la Corte territoriale nell’aver ritenuto la responsabilità dell’i nonostante abbia, per un verso, riconosciuto l’assenza di ogni competenza a da corso al procedimento e nello stesso tempo ritenere che la mancata comunicazione al privato determini il fatto di reato sulla base di un non meglio speci affidamento del privato a ricevere una risposta, ingenerato nello stess precedenti risposte già ricevute, prima dell’insediamento dell’O.S.L., princ
impropriamente evocato dalla Corte di merito, non individuando un preciso obbligo giuridico del pubblico funzionario e rispetto alla necessità che la cond dell’agente sia indebitamente realizzata.
Inoltre, non è stato considerato dalla Corte che, ai sensi dell’art. 254 T.U la pubblica amministrazione, ossia l’O.S.L., aveva già fornito ogni comunicazio al COGNOME, mediante la pubblicità legale entro il decimo giorno dall’insedia in data 17/12/2018 e, quindi, precedentemente alla istanza del 28/12/2018, og comunicazione dovuta.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psico del reato.
L’affermazione secondo la quale l’imputato ha comunque risposto ad una precedente istanza del privato con la nota del novembre 2018, adottand comunque un comportamento coerente all’interesse dello stesso privato, contrast dal punto di vista logico con l’assunto della volontà consapevole e senza alc giustificazione dello stesso imputato di omettere la risposta ad una succes istanza del COGNOME.
Rispetto a tale successiva condotta – oggetto della imputazione – l’ana della Corte territoriale è del tutto carente, non essendo esaminata l’ostativit competenza radicata in capo all’ORAGIONE_SOCIALE al dovere dell’imputato di fornire risposta al privato.
In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale e la civile hanno formulato le conclusioni scritte di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, dopo aver ripercorso la pluriennale vicenda riguar il COGNOME riguardante la occupazione sine titulo del suo fondo da parte dell’ente comunale sin dagli anni ottanta, senza alcun provvedimento né di frazionamento – con relativa attribuzione catastale e conseguenti oneri fiscali a carico del Com – né di pagamento della indennità di occupazione prima e di esproprio poi. H richiamato le varie richieste di chiarimenti al predetto Comune formulate negli anni dal COGNOME che aveva ereditato il fondo e continuava a ricevere l’inv pagamento degli oneri catastali, fino alla richiesta di chiarimenti rivolta al Co nel settembre 2018, a seguito della quale il Comune – nonostante nel maggi
precedente era stato dichiarato il dissesto – aveva inoltrato allo stesso inerenti alla sua richiesta. Proprio a seguito di tale invio, ritenendo che terreno fosse occupato sine titulo, il COGNOME inoltrava allo stesso Comune, in data 18.12.2018, l’istanza per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 42-bis DPR 327/2001 finalizzato alla corresponsione da parte dell’ente della indennit occupazione. La Corte territoriale ha affermato che, proprio il precedente in degli atti da parte del Comune, «nonostante il già deliberato dissesto e dun nonostante il già avvenuto inserimento dell’Organismo Straordinario di liquidazioneha ingenerato nel privato l’affidamento di interloquire c soggetto competente» così che il Comune di Aragona, da sempre interlocutore del COGNOME «nonostante l’intervenuta deliberazione dello stato di dissesto, a l’obbligo, non già di emanare il provvedimento richiesto dal privato, bensì que di fornirgli informazioni utili rispetto alla sua richiesta, così come aveva fat novembre 2018», obbligo al quale è venuto meno rispetto alla pec inviata dal COGNOME il 28.12.2018, rispetto alla quale non può ammettersi la eccep incompetenza del Comune (v. pg. 3 della sentenza); «a tal riguardo – prosegue l Corte esaminando il profilo soggettivo del reato – non può condividersi l’assu difensivo che fa leva sulla decisione della adunanza plenaria del Consiglio di St n. 15 del 05.08.2020 sulla ripartizione di competenze tra ente e Organism Straordinario di Liquidazione in ordine al pagamento degli oneri finanzia conseguenti all’emanazione di un decreto ex art. 42-bis DPR 327/2001, secondo la quale «rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione n solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazio dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto», in quanto questa fa venir meno l’obbligo, in capo all’imputato, di rispondere alle richieste avan dal COGNOME» (v. pg. 4, ibidem). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritiene questa Corte – valutando congiuntamente i correlati motivi propost sulla affermazione di responsabilità – che la sentenza incorre nei vizi denuncia
3.1. Deve essere premessa la necessità, ai fini della integrazione de fattispecie in esame, che il pubblico ufficio interpellato abbia la competenz ordine al provvedimento richiesto, come costantemente ribadito da questa Corte di legittimità affermandosi che il reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui al comma 2, cod. pen., nel caso di mancata apertura di un procedimento amministrativo, non sussiste in presenza di qualsiasi domanda che prospetti competenza dell’ufficio cui è rivolta, ma solo quando – in base alle fonti disciplinano l’attività amministrativa – sussista un obbligo di procedime
derivante dall’idoneità della domanda(Sez. 6, n. 11515 del 26/11/1997, COGNOME NOME, Rv. 209478); ancora, che è realizzato l’elemento materiale del delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all’art. 328 cod. pen., allorché si sia verificato senza alcuna valida ragione di legittimazione e cioè quando fatto non trovi giustificazione nella legge o in un atto dell’autorità compete nell’assoluta impossibilità (Sez. 6, n. 8117 del 25/01/2000, COGNOME Rv. 216708).
3.2. La decisione impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente sul in base alla omessa risposta alla istanza presentata dal COGNOME ai sensi de 42-bis D.P.R. n. 327/2001, pur riconoscendo che la competenza a emettere il relativo provvedimento si radicava in capo all’O.S.L., assumendo comunque l’esistenza di un obbligo di risposta in capo al soggetto pubblico e facendo sull’affidamento ingenerato nell’istante dallo stesso ente pubblico a seguito d precedente interlocuzione, non ritenendo pertanto rilevante il riparto competenze definito con la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2020.
In tal modo, da un lato, ha dato rilievo al silenzio del pubblico uffi investito della istanza, scindendo l’obbligo della risposta dalla competenza emettere l’atto richiesto dal privato, così individuando il mancato atto di uff diverso da quello terminativo della procedura ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e la mancata esposizione delle ragioni del ritardo.
Quanto alla competenza dell’ente comunale, e per esso dell’imputato, ad emettere l’atto ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, il Giudice di appello non ha considerato che essa era tutt’altro che univocamente affermata al momento del fatto, essendo oggetto del contrasto giurisprudenziale che proprio l’Adunanz plenaria era stata successivamente chiamata a dirimere.
Così, la sentenza impugnata abbandona l’individuazione dell’atto di uffici omesso in quello terminativo della procedura ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e il correlato percorso giustificativo adottato dalla sentenza di primo grado n parte cui questa, dando rilievo alla mancata adozione del decreto di acquisizio sanante alla data di insediamento dell’O.S.L. aveva finito per seguire, affermare la competenza dell’imputato, proprio l’orientamento smentito dall Adunanza plenaria (v. pg. 6 della sentenza di primo grado).
3.3. Ritiene questa Corte che l’affidamento posto a base, dal Giudice appello, dell’obbligo giuridico di risposta da parte del pubblico uffitiale è pr fondamento, non solo perché la valorizzata precedente interlocuzione del Chiarell con l’ente comunale si era verificata anteriormente all’insediamento dell’O.S. ma – soprattutto – per l’inversione logico-giuridica che tale assunto esp quando attraverso l’affidamento individua la competenza, e quindi l’obblig giuridico, del pubblico ufficiale.
Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. VII, 04/10/2024,n.8000), per suo costante orientamento, il c.d. silenzi inadempimento «riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta d provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedu amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l’Amministrazione, titolare della re competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; conseguenza, l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbl giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribu normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione d un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presuppost l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di uno specifico obbligo (e n una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all’amministrazione di adotta un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata » del privato istante, cosicchè il « principio sancito dall’art. 1, comma 2-bis, della I. n. 241/1990, ai sensi del quale “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, di carattere gene rispetto all’agire pubblicistico e che trova fondamento nei principi costituziona imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.» non può fondare un obbligo di provvedere giustiziabile attraverso il c.d. rito del silenzio.
Ne discende che se collaborazione e buona fede, dai quali discende l’affidamento, non possono fondare il predetto obbligo, a fortiori, esse non possono fondare l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 328, comma 2, cod. p dovendosi ribadire che l’obbligo di risposta in capo al pubblico ufficiale non prescindere dalla sua competenza a emettere l’atto oggetto della istanza d privato, assumendo quindi decisiva rilevanza il riparto di competenze tra en comunale e 0.S.L., dovendosi individuare – in base alla norma extrapenale presupposto della omissione penalmente sanzionata dall’art. 328, comma 2, cod. pen.
A tal riguardo, con la decisione n. 15 del 2020 l’Adunanza plenaria ha stabili il principio secondo il quale l’atto di acquisizione sanante, genera dell’obbligazione (e, quindi, del debito), è attratto nella competenza dell’o straordinario di liquidazione (RAGIONE_SOCIALE, e non rientra quindi nella gestione ordin sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrati detto provvedimento ex art. 42-bis è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti di occupaz
illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipote bilancio riequilibrato. L’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha fornit interpretazione della locuzione “fatti ed atti di gestione” utilizzata dall’a comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 al fine di individuare la competenz dell’organo straordinario di liquidazione sulle poste passive di bilancio riten che «rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non sol le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazion dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto».
In tal modo l’Adunanza plenaria non ha condiviso l’orientamento secondo il quale (C.g.a., sez. giurisd., sentenza 31 luglio 2017, n. 367; Cons. Stato, sez ordinanza 22 luglio 2019, n. 5139) – la locuzione “fatti ed atti di gest richiamerebbe “un concetto formale, pecuniario e, per così dire, contabile debito”, rimanendo, quindi, irrilevante il momento in cui il danno si è verifica «dovendosi fare esclusivo riferimento al successivo momento in cui la posizione debitoria del Comune, intesa come posta passiva di carattere pecuniario, s divenuta certa, liquida ed esigibile». In questa prospettiva, il provvedimento ex art. 42-bis non accerterebbe un debito preesistente, ma lo determinerebbe ex novo, quantificandone altresì l’ammontare; si tratterebbe, in sostanza, di provvedimento con carattere non ricognitivo (di un debito preesistente), m costitutivo (di una posta passiva prima inesistente). Di conseguenza, l’emanazion di un provvedimento di acquisizione sanante dopo la dichiarazione di dissesto (recte, dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilanc riequilibrato) determina la costituzione ex novo di una posta passiva in capo al Comune, sicché i relativi oneri non potrebbero che gravare sul bilancio ordinar dell’Ente. Il contrasto, peraltro, risulta riemerso successivamente alla decisione 2020 essendo stata nuovamente investita l’Adunanza plenaria che, con la sentenza del 12 gennaio 2022, ha ribadito l’orientamento espresso nel 2020. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritiene questo Collegio che, pertanto, errata è l’affermazione del responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli per il silenzio sull’istanza proposta dal COGNOME in quanto – affermata dalla stessa sentenz incompetenza dell’ente comunale, e per esso dell’imputato, a emettere l’at terminativo della procedura ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 – la sua omissione, consistente nella violazione dell’obbligo di comunicare detta incompetenza, esul dalla fattispecie tipica.
A parte la considerazione che, nel caso di specie, la pubblicità del presuppos della incompetenza – la proclamazione dello stato di dissesto e l’insediamen
dell’O.SRAGIONE_SOCIALE – rende ultronea la comunicazione al privato istante di una siff ragione della mancata adozione dell’atto richiesto, va considerato che la norm incriminatrice ex art. 328, comma 2, cod. pen., per la integrazione della fattispecie, richiede la mancata comunicazione delle ragioni del ritardo nel compimento dello stesso atto di ufficio, che, come detto, presuppone la competenza del pubblic ufficiale, così come determinata dalla norma extra-penale.
Ebbene, sotto questo profilo, l’esistenza, al momento del fatto imputato ricorrente, di un contrasto giurisprudenziale sulla norma extra-penale riguardan la competenza dell’ente comunale in relazione alla istanza ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 non consente di affermare la sussistenza del dolo del delitto ex art. 328, comma 2°, cod. pen. che consiste nella consapevolezza, da parte del pubblico ufficiale, dell’obbligo di compiere l’atto dell’ufficio o servizio, dove rappresentare che nella situazione concreta l’obbligo si attualizza come sua competenza, nonché nella volizione dell’inadempimento e della mancata risposta con le ragioni dell’inadempimento medesimo entro il termine utile de trenta giorni, consapevolezza e volizione che – nella specie – sono state, qui erroneamente affermate dal Giudice di merito.
Al censurato duplice radicale vizio di legittimità, riguardante la condo obiettiva e il profilo soggettivo del reato, consegue l’annullamento senza rin della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisc reato.
Così deciso il 16/01/2025.